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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 maggio 2025

Cassazione n. 18592/2025

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-nonchè controPROCURA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],-intimato-Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025avverso la DECRETO di TRIBUNALE PER I MINORENNI CATANZAROData pubblicazione 08/07/2025nel proc.to n. 615/2024 depositato il 02/07/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Sentito il P.M. in persona del sostituto procuratore generaleDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della ricorrente Z.X.[.. che si riporta al ricorso.Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore del controricorrenteX.D. che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso o il rigetto, non esistendo l'illecito trattenimento.Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, con decreto n. cronol.387/2024 pubblicato il 2/7/2024, ha respinto istanza di rimpatrio inGiappone della minore G.F. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ,dall’unione coniugale tra Z.X. e X.D.istanza presentata l’ Data_2 da Z.X. tramite l’AutoritàCentrale e il Pubblico Ministero presso il Tribunale, a seguito diasserito illecito trattenimento della figlia nel territorio italianooperato dal coniuge il 3 gennaio 2024 al termine di un periodo dipermanenza in Italia, iniziato nel maggio 2023, ai sensi e per glieffetti dell’art. 7 legge n.64/1994.In punto di fatto, il Tribunale ha così ricostruito la vicenda: a) lacoppia genitoriale, unitasi in matrimonio nel Dt_4 a Rossano -paese di origine del signor X.D. – si era trasferita in Giappone,ove era nata, nel Data_5 la loro figlia e gli stessi avevanovissuto 15 anni sino al mese di maggio 2023, allorché avevanodeciso, anche alla luce della lunga pandemia COVID-19 che avevaimposto una maggiore sensibilità in relazione alla scelta delcontesto in cui vivere, di fare crescere la bambina in Italia, nelpaese d’origine del marito, e che della stessa si sarebbe preso curail padre, essendo la madre costretta a tornare in Giappone ove2 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025lavorava; b) tuttavia il trasferimento in Calabria era temporaneo,Data pubblicazione 08/07/2025tanto che la residenza in Giappone del coniuge e della figlia erarimasta immutata e il marito prima di lasciare il Giappone avevarichiesto un permesso di reingresso, lasciando anche i suoi effettipersonali; c) secondo la versione della parte istante, in Italia, ilmarito aveva tuttavia incontrato difficoltà anche con i proprifamigliari, aveva dovuto lasciare l’abitazione della famiglia d’originee iniziare a vivere in albergo insieme alla figlia, cosicché i coniugi,nell’agosto 2023, avevano deciso che sarebbe stato preferibilecrescere la bambina in Giappone piuttosto che in Italia,concordando di interrompere quel periodo di prova con rientro ditutti e tre presso la residenza abituale in Giappone, poi decidendodi acquistare una nuova casa in detto Paese; d) nel dicembre 2023,la crisi familiare, già insorta alla nascita della figlia, avevacomportato la decisione della moglie di divorziare, ma il marito siera rifiutato di rientrare in Giappone, tanto che ella, giunta in Italia,per riportare la figlia in Giappone, non vi era riuscita per il rifiutodel X.D. il quale non accoglieva alcuna delle proposte didefinizione della crisi; e) il marito, sentito nell’ambito dellaprocedura di rientro, aveva esposto la sua versione dei fatti,affermando che il progetto di vita, maturato nel maggio 2023, eraquello di far vivere la piccola G.F in Italia e per questo i coniugi sierano trasferiti in Italia, a Lg_4 , decidendo che la moglieavrebbe fatto rientro in Giappone solo per vendere la casa di suaproprietà e la macchina di proprietà del marito, con l'accordo difare rientro in Italia subito dopo, mentre egli avrebbe vissuto aLg_4 con la piccola G.F ma poi la moglie aveva deciso di nonvolere tornare a vivere in Italia, rientrandovi solo nel mese diagosto per circa 10 giorni per poi rientrare di nuovo in Giappone,affermando che sarebbe ritornata presto, non appena concluse lecontrattazioni per le programmate vendite, salvo poi allontanarsi,iniziando a ridurre i contatti, sino alla sua decisione di interrompere3 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025la loro relazione e di lasciare la figlia in Italia (la procedura diData pubblicazione 08/07/2025divorzio non era stata avviata dalla moglie in Giappone e anzi ilX.D. aveva notificato alla moglie, nel mese di gennaio 2024presso la sua abitazione di Tokyo, allorché la stessa si trovava inItalia, il ricorso per separazione giudiziale); f) il X.D.depositava una dichiarazione scritta rilasciatagli dalla moglie nelsettembre 2023, con consenso scritto al trasferimento in Italia delmedesimo con la figlia, ma la Z.X deduceva di averla sottoscritta,a causa di evidenti difficoltà con la comprensione effettiva dellalingua italiana, sulla base della sola fiducia riposta nel marito senzaimmaginare gli ulteriori effetti di tale autorizzazione, non avendomai ritenuto di autorizzare una permanenza definitiva della figlia inItalia, per di più senza di lei; g) era stata acquisita agli attirelazione dell’USSM, dalla quale emergeva che la minore, seguitadalla neuropsichiatria infantile di Lg_4 per un disturbo delneurosviluppo compatibile con il disturbo dello spettro autistico,successivamente certificato anche dall'Inps (diagnosi della NPI, indata 23.4.2024, di riconoscimento di handicap in situazioni digravità ai sensi dell'articolo tre comma tre legge 1992/104, connecessità di assistenza continua, non essendo la minore in grado dicompiere gli atti quotidiani della vita) frequenta la scuoladell'infanzia paritaria “ OMISSIS ed effettua terapia logopedicapresso l'ambulatorio ASP di Luogo_6 e di psicomotricità pressoprivati in attesa di accedere al servizio pubblico; h) quanto allasituazione lavorativa e reddituale dei coniugi, il X.D. lavora online come traduttore e come istruttore di arti marziali presso unapalestra in Luogo_7 mentre la signora Z.X è laureata ingiurisprudenza ed è responsabile marketing per la OMISSIS .A conclusione della ricostruzione dei fatti, il Tribunale rilevava,anzitutto, che un cambiamento dello stile di vita della bambina eun'interruzione del percorso intrapreso avrebbe rischiato dicompromettere con gravi conseguenze i progressi raggiunti: - la4 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025bimba aveva già subito un ricovero in ospedale subito dopo ilData pubblicazione 08/07/2025trasferimento in Italia a causa del forte stress subito per il lungoviaggio; - dalla osservazione diretta era emerso «un legamesimbiotico tra la bambina e il padre, unica figura genitoriale con laquale ha vissuto in maniera continuativa»; - la bimba è ben curatanell'aspetto, nell'igiene e nell'alimentazione ed è seguita dai servizispecialistici territoriali; - il padre è estremamente premuroso,accudente e attento alle esigenze della figlia, la quale è ben inseritaanche nel contesto scolastico dove sarà affiancata anche daun'insegnante di sostegno e da un educatore; - il padre viveinsieme alla bambina in un appartamento di proprietà, che haacquistato dalla sorella, recentemente ristrutturato e dotato disistemi di sicurezza per far fronte alla condizione di disabilità dellabimba, esistenti anche in Giappone secondo quanto riferito dalgenitore.Venivano sentiti i genitori, con i rispettivi difensori, non si eraproceduto invece all’ascolto della bimba («tenuto conto dellatenerissima età della stessa e delle manifestate difficoltà dilinguaggio attestate in atti anche a cagione verosimilmente dellecondizioni psicofisiche oggetto di accertamenti clinici, nonricorrendo oltretutto una ipotesi di obbligatorietà dell’ascolto») e ilP.M.M. esprimeva parere favorevole all’istanza di rientro dellaminore in Giappone.Il Tribunale riteneva, all’esito dell’istruttoria, che, nel maggio 2023,i coniugi avevano concordato di vivere in Italia e di trasferirsi inCalabria con l'obiettivo di favorire la socializzazione della minoreper le difficoltà riscontrate durante la permanenza in Giappone,«con il progetto di una permanenza iniziale del padre insieme allafiglia e di un temporaneo ritorno in Giappone della sola madre consuccessivo rientro a breve termine»; l’accordo emergevachiaramente salvo «inevitabili discussioni esistenti tra i coniugidimoranti in luoghi diversi (il X.D. con la bambina in Italia e5 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025Z.X. in Giappone) sulla gestione delle questioni afferenti laData pubblicazione 08/07/2025risoluzione della vendita ed acquisto della casa familiare inGiappone, la ristrutturazione di quella da acquistare in Italia dellasorella del signor X.D. le spese occorrenti per le visite dellabambina»; il rilascio di autorizzazione scritta a tempoindeterminato, in data 20.09.2023, da parte della signora Z.Xscrittura non disconosciuta (e la signora ha una qualificaprofessionale, «parla e comprende la lingua italiana come darelazione in atti dell’USSM ove emerge che la stessa ha sostenutodue corsi di perfezionamento della lingua italiana, è laureata ingiurisprudenza e svolge attività lavorativa presso l’aziendaOMISSIS », avendo inoltre dichiarato in udienza di aver utilizzatoper parlare con il coniuge l’italiano a causa di difficoltà del coniugead esprimersi bene nella lingua giapponese: «Io e mio maritoparlavamo in italiano, perché io parlo italiano meglio di come luiparla giapponese»), concretizzava tale progetto di vita in Calabria escaturiva dalla necessità di favorire l'integrazione sociale dellaminore, attribuendo al padre ogni decisione relativa alla gestionedella vita della piccola, attribuendo allo stesso i pieni poteridell'esercizio della responsabilità genitoriale; anzi, la signora avevachiesto, nell’ottobre 2023, il rilascio della carta di identità dellafiglia, attestando che la stessa è residente in Luogo_7 .Il Tribunale accertava, sulla base dell’esame dei dati probatoriacquisiti, che la minore aveva assunto una nuova residenza inItalia, in Luogo_8 , sulla base della concorde volontà deiconiugi attuata ancor prima dell’asserita illecita sottrazione (illecitotrattenimento dal 3 gennaio 2024), con positivo inserimento dellamedesima e del padre in Italia e definitiva recisione del legame conil Giappone.Il trasferimento in Italia era avvenuto con il consenso di entrambi igenitori, nel mese di maggio 2023, e doveva intendersi in viadefinitiva, così spiegandosi la nuova e stabile residenza abituale6 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025acquisita dalla minore nell’arco temporale di permanenza in Italia,Data pubblicazione 08/07/2025a far tempo dal mese di maggio 2023.I ripensamenti unilaterali di Z.X. , la quale aveva dimostratodi voler disattendere l’accordo nel mese di dicembre 2023,rivelavano il conflitto genitoriale sull’affido della minore e sulmiglior collocamento della bimba, da risolvere con ricorso dinnanzialla autorità giudiziaria competente per il merito, al di fuori dellospazio della Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione deiminori, e comunque, anche in relazione agli accertamenti clinicirelativi alla patologia sofferta dalla minore, tuttora in corso, unulteriore trasferimento della bambina sarebbe stato certamenteproblematico.Avverso la suddetta pronuncia, Z.X. propone ricorso percassazione, notificato il 2/9/2024, affidato a tre motivi, neiconfronti di X.D. (che resiste concontroricorso).Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, exart.360 n. 3 c.p.c., dell’art.122 c.p.c., in punto di mancata nominadi un interprete di lingua giapponese, formalmente richiesto dallaricorrente; b) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n.5 c.p.c., di fatti decisivi rappresentati dal contenuto integrale dellechat tra i coniugi, attestante il carattere non definitivo deltrasferimento in Italia della minore e il legittimo dissenso dellasig.ra Z.X al trasferimento della figlia in Italia, e la violazione, exart.360 n. 3 c.p.c., degli artt.3, 12 e 13 della Convenzione dell’Ajadel 1980; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3c.p.c., degli artt.3, 12 e 13 della Convenzione dell’Aja del 1980,stante la natura illecita del trattenimento della minore in Italia el’insussistenza di ragioni ostative al suo rientro.2.

La prima censura è infondata.7 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025Assume la ricorrente di avere formulato, tramite il proprio difensoreData pubblicazione 08/07/2025giapponese, la richiesta di nomina di un interprete attraverso leAutorità Centrali giapponese e italiana, con comunicazioni datate16/05/2024 e 7/06/2024, ma che, nonostante tali istanze, ilTribunale ometteva di esprimersi sulla richiesta di nomina di uninterprete.E che, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non essendo stato nominato uninterprete e non comprendendo e parlando il giudice la linguagiapponese, ella era stata costretta faticosamente a esprimersi initaliano nella lunga audizione orale, senza potere comprendereappieno quanto richiestole ed essendo priva di strumenti perpotersi esprimere on modo puntuale, preciso e dettagliato nella sualingua madre.Tanto che l’Autorità centrale giapponese, con una comunicazione e-mail del 26/6/2024, rivolta anche all’[OSCURATO:PERSONA] italiana,chiedeva spiegazione sull’assenza di interprete all’udienza,malgrado la formale richiesta all’inizio della procedura e malgradoassicurazione che di tale richiesta il Tribunale era stato informato.Si lamenta, in ricorso, che il mancato ausilio di un interpreteparlante lingua giapponese ha impedito alla stessa ricorrente dipotere adeguatamente affrontare l’audizione davanti al Tribunaleper i Minorenni di Catanzaro, soprattutto in considerazione delladelicatezza e della sensibilità delle tematiche affrontate nel giudizioe dello stato d’animo in cui, per evidenti motivi, la ricorrenteversava.Ella ha invero una «conoscenza base» della lingua italiana, puravendo frequentato alcuni corsi in italiano, avendo sempre vissutoin Giappone ed esercitato attività lavorativa in lingua giapponese(da ultimo, presso una sede in Giappone di azienda italiana) elamenta di non avere avuto la possibilità di una pienacomprensione del significato di quanto chiestole né di avere potutorendere dichiarazioni adeguate e coerenti.

Tutte le comunicazioni8 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025dall’[OSCURATO:PERSONA] italiana alla sig.ra Z.X nonché anche laData pubblicazione 08/07/2025convocazione dell’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] diLuogo_7 sono stati fatte in lingua inglese e il colloquiodel 28/5/24 presso i [OSCURATO:PERSONA] si sia tenuto con la presenza diun interprete in lingua giapponese.Nei procedimenti previsti dalla convenzione de L'Aja 25 ottobre1980 (ratificata e resa esecutiva con la l. 15 gennaio 1994 n. 64) intema di illecita sottrazione di minori questa Corte (Cass. civ., Sez.I, 25/02/2002, n. 2748) ha chiarito che la posizione del soggettostraniero è «adeguatamente tutelata dalla presenza dell'interpretenominato ai sensi dell'art. 122 c.p.c., il quale, dopo aver prestatogiuramento, è tenuto a tradurre non solo all'organo giudicante ledichiarazioni rese nella sua lingua dallo straniero, ma anche allostraniero stesso nella sua lingua, il contenuto delle domanderivoltegli e le deduzioni delle parti al riguardo, in modo che egli siapienamente in grado di comprendere il significato di quanto gli sichiede e di rendere dichiarazioni adeguate e coerenti».L’art.122 c.p.c.al secondo comma prescrive che il giudice «può»nominare un interprete qualora la persona che deve essere sentita«non conosce la lingua italiana».Ma, nel caso qui in esame, vi è stato un accertamento in concretoda parte del Tribunale sulla conoscenza da parte della ricorrentedella lingua italiana.Il che implica un accertamento di fatto, anche corroborato dalledichiarazioni della signora, insindacabile da parte di questo giudicedi legittimità.Nella specie, risulta che, in sede di decreto presidenziale diconvocazione per l’udienza del 19/6/24 di comparizione delle parti,si chiedeva di specificare se la signora Z.X avesse bisogno di uninterprete.Nel verbale dell’udienza del 19/6/24 si dice, in merito allaconoscenza e comprensione da parte della Z.X della lingua9 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025italiana, che «non ci sono richieste preliminari e che la signoraData pubblicazione 08/07/2025parla e comprende la lingua italiana».

L’audizione è stata condottain italiano, assente un interprete.Ora, il Tribunale ha dato atto, nella decisione impugnata, del fattoche la signora «parla e comprende la lingua italiana come darelazione in atti dell’USSM ove emerge che la stessa ha sostenutodue corsi di perfezionamento della lingua italiana, è laureata ingiurisprudenza e svolge attività lavorativa presso l’aziendaLuxottica», avendo inoltre dichiarato in udienza di aver utilizzatoper parlare con il coniuge l’italiano a causa di difficoltà del coniugead esprimersi bene nella lingua giapponese: «Io e mio maritoparlavamo in italiano, perché io parlo italiano meglio di come luiparla giapponese».La ricorrente deduce che il fatto che «ella parli meglio l’italiano diquanto il marito parli il giapponese» non significa automaticamenteche la prima possa comprendere ed esprimersi in italiano senzabisogno di un interprete su temi così delicati.Ma, al di là della richiesta, a inizio procedura di rientro, non risultache, nel processo, nel quale la signora è stata assistita dadifensore, sia stata avanzata richiesta di nomina di un interprete odedotta specificamente lesione del diritto di difesa per la condizionedi non comprensione della lingua italiana da parte della ricorrenteai fini dell’audizione in presenza del giugno 2024.Ne consegue che alle richieste precedenti, è stata data rispsotamediante l’accertamento di fatto svolto dal Tribunale, che ha datoE tale accertamento è in questa sede insindacabile in quantosorretto da adeguata motivazione e fondato su riscontri fattuali.3.

Con il secondo motivo, si lamenta l’omesso esame del contenutointegrale delle chat scambiate tra la sig.ra Z.X e il sig.

X.D. eacquisite agli atti, che attestano il carattere temporaneodell’accordo raggiunto dai coniugi in relazione al trasferimento del10 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025nucleo familiare in Italia e il suo superamento per decisioneNumero di raccolta generale 18592/2025condivisa da entrambe le parti.

Data pubblicazione 08/07/2025Invece, il Tribunale nel decreto di rigetto oggetto di impugnazioneha osservato che «non sono stati infatti acquisiti elementi probatorisu un ripensamento congiunto, bensì soltanto dati afferenti ilconflitto genitoriale sull’affido della minore e sul migliorcollocamento della bimba da risolvere con ricorso dinnanzi allaautorità giudiziaria competente per il merito».Nel terzo motivo si lamenta che, anche successivamente altrasferimento, occorreva verificare, essendo illecito ai fini dellaConvenzione dell’Aja anche il trattenimento del minore in paesediverso da quello di residenza abituale, se il consenso iniziale altrasferimento e alla permanenza all’estero del minore fosse statorevocato dall’avente diritto.La ricorrente non ha mai contestato di aver raggiunto una primaintesa con il marito per uno spostamento temporaneo della figlia inItalia – spostamento soggetto ad un «periodo di prova» –, ma hacontestato che tale consenso si fosse esteso successivamente sinoa ricomprendere un definitivo cambio di residenza della minore infavore dell’Italia.Al riguardo, la ricorrente ha evidenziato che il tema era già statoaffrontato, con sentenza n. 24730 depositata il 16.09.2024 e consentenza n. 7261 del 2022, nel senso che «l'accordo concluso daigenitori sulla permanenza all'estero del minore quando siaconnotato dai caratteri della temporaneità - da individuarsi, in viasintomatica, nelle ragioni per le quali il soggiorno è iniziato - vienemeno là dove le iniziali ragioni poste a fondamento deltrasferimento limitato nel tempo non sono più in essere in quantogià soddisfatte o non più in essere in quanto già soddisfatte o nonpiù passibili di soddisfazione, nella mutata situazione di fatto inbase alla quale l'iniziale accordo era stato concluso».11 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025Nella specie, si assume in ricorso, malgrado l’autorizzazione inizialeData pubblicazione 08/07/2025della madre all’iscrizione all’asilo in Italia per il periodo settembre-dicembre 2023, emergeva che l’iniziale accordo tra i coniugi ditemporaneo trasferimento in Italia nel maggio 2023 era stato poisuperato, nell’agosto del medesimo anno, dalla convinzione – dientrambi i coniugi – «che l’Italia non fosse il luogo ideale ovecrescere la bambina (in questo senso si esprimono le chat, già aglidiscende l’illiceità del «trattenimento» della minore da parte delpadre in Italia, in assenza del consenso della madre ad untrasferimento definitivo.4.

Tali doglianze sono infondate.Nella specie, la motivazione del Tribunale è incentrata sul consensodella madre al trasferimento in Italia della minore con il padre e sulsuccessivo accordo tra i coniugi nel senso che il trasferimento fossedefinitivo, tanto che la madre aveva prestato consenso all’iscrizionein Italia all’asilo della bambina.L'art. 13 della Convenzione dell’Aja del 1980 stabilisce chel'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non siatenuta ad ordinare il ritorno del minore «qualora la persona,istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri: a) che lapersona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore nonesercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento deltrasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anchesuccessivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b) chesussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per ilfatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque ditrovarsi in una situazione intollerabile».L’illecito della sottrazione internazionale dei minori di cui allaConvenzione dell’Aja del 1980 può aversi, quindi, sempre nelconcorso delle condizioni di legge (artt. 2 e 3 Convenzionedell’Aja): a) al momento del trasferimento del minore, quando il12 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025suo allontanamento dallo Stato di residenza abituale avvengaData pubblicazione 08/07/2025senza il consenso del titolare del diritto di custodia; b) durante lapermanenza del minore nello Stato diverso da quello in cui aveva laresidenza abituale, in cui inizialmente era stato trasferitolecitamente, nel momento in cui venga meno il consensodell’avente diritto alla permanenza all’estero del minore.Sempre in tema di sottrazione internazionale dei minori, si èaffermato che «al giudice è riservata la decisione sulla sola liceitàdel trasferimento del minore, sicché, ove sia dedotta l'esistenza diun accordo preventivo dei genitori, chi lo deduce deve darne provarigorosa e univoca, specialmente quando il trasferimento avvengain una situazione di crisi della coppia genitoriale che non ha datoluogo all'instaurazione di un procedimento di separazione o didivorzio davanti al giudice competente in base alla residenzaabituale del minore, quando tale procedimento sia avviato, subitodopo il trasferimento, davanti al giudice del luogo in cui il minore èstato trasferito» (Cass. 13176/2022).Nella specie, non è in discussione che sul trasferimento,temporaneo (per un periodo di «prova»), in Italia della minoreinsieme con il padre, nel maggio 2023, vi fosse il consenso dellamadre, la censura si appunta sul mancato rientro in Giappone a fardata dal gennaio 2024, epoca nella quale la ricorrente assumevaanzi che i coniugi avessero ritenuto opportuno il rientro dellaminore nella sua residenza abituale in Giappone .Tanto che la Z.X aveva venduto un immobile e acquistato unnuovo appartamento in Tokyo, più adatto ad ospitare il nucleofamiliare.

Invece, dalle conversazioni allegate emergerebbe chel’acquisto della casa in Italia da parte del X.D. era finalizzatosolo ad assicurare alla minore una casa in Italia quando fossecresciuta.E si deduce che nel giugno 2024, nel giudizio di separazionependente in Italia, i coniugi avessero raggiunto l’accordo di una13 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025separazione consensuale con rientro del X.D. e della piccolaData pubblicazione 08/07/2025G.F in Giappone.L’accertamento di fatto, svolto dal tribunale é, tuttavia, di segnocontrario, fondandosi, con motivazione del tutto esauriente, inprimo luogo, sulla dichiarazione della madre, sottoscritta asettembre 2024 («Autorizzazione per [OSCURATO:PERSONA] sottoscritta “ Z.X.[.. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Luogo_9 madre di“ G.F. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di “ X.D. che è il padre di mia figliasopraccitata, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Luogo_11DICHIARO di essere a conoscenza e di autorizzare il padre “ [...]X.D. a trasferirsi dal Giappone in Italia con nostrafiglia “ G.F. dove risiederanno da ora a data nondeterminata.

DELEGO Il padre a poter prendere future decisioni amio carico riguardanti lo svolgimento della normale vita di nostrafiglia, che includono ma non si limitano ad istruzione, residenza,salute eccetera con i limiti previsti dalla legge.

Inoltre lasottoscritta Z.X. consapevole delle conseguenzeamministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni noncorrispondenti a verità, ai sensi al di PR 245 2000, dichiara di avereffettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sullaresponsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi igenitori.

Li, Tokyo, 20 settembre 2023 Firma del genitore (madre)Z.X. »).Il Tribunale riporta anche il contenuto delle chat nelle quali il signorX.D. chiede alla moglie come vogliono procedere, invia piùvolte il documento e le chiede se ha capito bene (chat del19.09.2023: K.B. : «Mi serve carta scritta e firmata da te checonferma che autorizzi che G.F poteva venire e stare in Italia,altrimenti non posso mandarla all’asilo»; chat del [OSCURATO:DATA_NASCITA]-Leo:«Leggi e dimmi se non capisci qualcosa»).14 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025La ricorrente non ha disconosciuto formalmente l’autorizzazioneData pubblicazione 08/07/2025sottoscritta il 20.09.2023, avendo affermato in udienza di averlaredatta spiegandone le ragioni (verbale udienza del 19.6.2023: «Asettembre avevamo già deciso di tornare in Giappone, ma stavamopensando se fosse meglio che G.F iniziasse l’asilo qui, per questoho firmato il documento.

Ci preoccupavamo per farla stare con altribambini e il posto più adeguato era all’asilo»).Qualche giorno dopo si dà atto che la stessa ha anche sottoscrittoun ulteriore documento, datato 5.10.2023, con cui la signora Z.Xchiede il rilascio della carta di identità della figlia attestando che lastessa è residente in Luogo_7 (allegato n.4 alla memoriadel signor X.D.

«La sottoscritta W.S. .

Residente inTokyo, Giappone dichiara di acconsentire che alla figlia minoreG.F. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , Lg_1 il Data_1 , residente aLuogo_8 in Luogo_7 venga rilasciatala carta di identità valida per l’espatrio…..

Luogo_8 il[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il dichiarante Z.X. »).La richiesta di rilascio della carta di identità in oggetto, sottopostain visione nel corso della audizione, è stata riconosciuta in udienzadalla ricorrente, la quale ha precisato che anche in tal caso lafinalità era soltanto quella di far frequentare l’asilo alla bimba («Si,riconosco il documento che mi viene mostrato.

L’ho compilatointeramente io e l’ho sottoscritto.

Come sempre lui mi dava frettanel firmare i documenti.

Non avevo nessuna intenzione dipermettere a mia figlia di stare definitivamente in Italia, erano tuttii documenti per l’asilo»).Il tribunale ha anche posto in luce il comportamento dei genitori,«che denotano come entrambi avessero creato le condizioni perconcretizzare una stabilità di vita della figlia minore in Luogo_8[...] attuate ancor prima dell’asserita illecita sottrazione(illecito trattenimento del 3 gennaio 2024)».

Anche la sistemazioneabitativa del X.D. era stata preordinata sin dal trasferimento in15 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025Italia ed i lavori della nuova casa familiare erano stati giàData pubblicazione 08/07/2025rapidamente avviati nel periodo delle vacanze estive per comeammesso dalla signora Z.XLe autorizzazioni concordate e sottoscritte erano mirate ad inserirela bimba nella scuola materna per favorirne la socializzazionetenuto conto delle sue compromesse condizioni di salute(verosimile disturbo dello spettro autistico) delle quali il padre, acontinuo contatto quotidiano con la figlia, si era accorto da tempoal punto da avvertire la assoluta necessità di approfondimentidiagnostici presso i [OSCURATO:PERSONA] territoriali.Tale pluralità di riscontri è stata ritenuta dal Tribunale espressionedella volontà della stessa di assicurare uno stabile inserimento dellafiglia nel nuovo contesto di vita.Si tratta di accertamento fattuale insindacabile, del tuttoadeguatamente motivato.Il Tribunale ha, in conclusione, accertato, in fatto, che malgrado laoriginaria residenza abituale della minore sino al maggio 2023fosse in Giappone, era dimostrato l’accordo tra i coniugi aldefinitivo trasferimento della minore in Italia, raggiunto dopo ilmaggio 2023, cosicché doveva ritenersi lecito il mancato rientro inItalia a gennaio 2024, allorché la V.E era venuta in Italia perportare con sé la figlia in Giappone.Si tratta di un accertamento completo ed esaustivo, che non puo’essere superato in sede di giudizio di legittimità, per effetto di unavalutazione dei fatti alternativa, fondata, peraltro, sulla insistitarappresentazione di una intenzione e non su un vizio disussunzione.In conclusione, il Tribunale ha accertato insindacabilmente che, afronte dell’accordo raggiunto tra i genitori della minore, non sonostati acquisiti elementi probatori su un ripensamento congiuntobensì soltanto dati afferenti il conflitto genitoriale sull’affido della16 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025minore e sul miglior collocamento della bimba da risolvere conNumero di raccolta generale 18592/2025ricorso dinnanzi alla autorità giudiziaria competente per il mDaetar pituobb.li cazione 08/07/2025In definitiva, si è accertata la sussistenza di un accordo tra igenitori per il trasferimento non temporano della minore i Italia.E, in effetti, se il trasferimento del minore in Paese diverso daquello di residenza abituale è motivato, non da esigenzecontingenti specifiche, ma da un accordo tra i genitori su di unnuovo progetto di vita dello stesso all’estero, viene reciso il legametra il minore e il Paese di residenza abituale e non può farsi luogoal rientro.Il provvedimento non è motivato nel senso di una effettiva causaostativa rappresentata dal rischio per la minore, che, a causa dellecondizioni di salute, non possa trovare in Giappone adeguate cure.Ma si afferma che ulteriore trasferimento della bambina sarebbe«problematico».Quindi il Tribunale ha ritenuto, con la pluralità di riscontri indicati,che l’accordo per il trasferimento della minire c’era tra i genitori,aggiungendo che si teneva conto anche delle criticita’ dellabambina.5.

Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile ilricorso.Le spese, liquidate come in dispositivo, essendo stata la partevittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, vanno poste acarico della ricorrente e in favore dell’Erario.Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento in favore dell’Erario delle spese processuali del presentegiudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.000,00, a titolo dicompensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario17 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori diNumero di raccolta generale 18592/2025legge.

Data pubblicazione 08/07/2025Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio2025.La Consigliera rel.Giulia IofridaLa PresidenteMaria Acierno18 di 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-nonchè controPROCURA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],-intimato-Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025avverso la DECRETO di TRIBUNALE PER I MINORENNI CATANZAROData pubblicazione 08/07/2025nel proc.to n. 615/2024 depositato il 02/07/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Sentito il P.M. in persona del sostituto procuratore generaleDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore della ricorrente Z.X.[.. che si riporta al ricorso.Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore del controricorrenteX.D. che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso o il rigetto, non esistendo l'illecito trattenimento.Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, con decreto n. cronol.387/2024 pubblicato il 2/7/2024, ha respinto istanza di rimpatrio inGiappone della minore G.F. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ,dall’unione coniugale tra Z.X. e X.D.istanza presentata l’ Data_2 da Z.X. tramite l’AutoritàCentrale e il Pubblico Ministero presso il Tribunale, a seguito diasserito illecito trattenimento della figlia nel territorio italianooperato dal coniuge il 3 gennaio 2024 al termine di un periodo dipermanenza in Italia, iniziato nel maggio 2023, ai sensi e per glieffetti dell’art. 7 legge n.64/1994.In punto di fatto, il Tribunale ha così ricostruito la vicenda: a) lacoppia genitoriale, unitasi in matrimonio nel Dt_4 a Rossano -paese di origine del signor X.D. – si era trasferita in Giappone,ove era nata, nel Data_5 la loro figlia e gli stessi avevanovissuto 15 anni sino al mese di maggio 2023, allorché avevanodeciso, anche alla luce della lunga pandemia COVID-19 che avevaimposto una maggiore sensibilità in relazione alla scelta delcontesto in cui vivere, di fare crescere la bambina in Italia, nelpaese d’origine del marito, e che della stessa si sarebbe preso curail padre, essendo la madre costretta a tornare in Giappone ove2 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025lavorava; b) tuttavia il trasferimento in Calabria era temporaneo,Data pubblicazione 08/07/2025tanto che la residenza in Giappone del coniuge e della figlia erarimasta immutata e il marito prima di lasciare il Giappone avevarichiesto un permesso di reingresso, lasciando anche i suoi effettipersonali; c) secondo la versione della parte istante, in Italia, ilmarito aveva tuttavia incontrato difficoltà anche con i proprifamigliari, aveva dovuto lasciare l’abitazione della famiglia d’originee iniziare a vivere in albergo insieme alla figlia, cosicché i coniugi,nell’agosto 2023, avevano deciso che sarebbe stato preferibilecrescere la bambina in Giappone piuttosto che in Italia,concordando di interrompere quel periodo di prova con rientro ditutti e tre presso la residenza abituale in Giappone, poi decidendodi acquistare una nuova casa in detto Paese; d) nel dicembre 2023,la crisi familiare, già insorta alla nascita della figlia, avevacomportato la decisione della moglie di divorziare, ma il marito siera rifiutato di rientrare in Giappone, tanto che ella, giunta in Italia,per riportare la figlia in Giappone, non vi era riuscita per il rifiutodel X.D. il quale non accoglieva alcuna delle proposte didefinizione della crisi; e) il marito, sentito nell’ambito dellaprocedura di rientro, aveva esposto la sua versione dei fatti,affermando che il progetto di vita, maturato nel maggio 2023, eraquello di far vivere la piccola G.F in Italia e per questo i coniugi sierano trasferiti in Italia, a Lg_4 , decidendo che la moglieavrebbe fatto rientro in Giappone solo per vendere la casa di suaproprietà e la macchina di proprietà del marito, con l'accordo difare rientro in Italia subito dopo, mentre egli avrebbe vissuto aLg_4 con la piccola G.F ma poi la moglie aveva deciso di nonvolere tornare a vivere in Italia, rientrandovi solo nel mese diagosto per circa 10 giorni per poi rientrare di nuovo in Giappone,affermando che sarebbe ritornata presto, non appena concluse lecontrattazioni per le programmate vendite, salvo poi allontanarsi,iniziando a ridurre i contatti, sino alla sua decisione di interrompere3 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025la loro relazione e di lasciare la figlia in Italia (la procedura diData pubblicazione 08/07/2025divorzio non era stata avviata dalla moglie in Giappone e anzi ilX.D. aveva notificato alla moglie, nel mese di gennaio 2024presso la sua abitazione di Tokyo, allorché la stessa si trovava inItalia, il ricorso per separazione giudiziale); f) il X.D.depositava una dichiarazione scritta rilasciatagli dalla moglie nelsettembre 2023, con consenso scritto al trasferimento in Italia delmedesimo con la figlia, ma la Z.X deduceva di averla sottoscritta,a causa di evidenti difficoltà con la comprensione effettiva dellalingua italiana, sulla base della sola fiducia riposta nel marito senzaimmaginare gli ulteriori effetti di tale autorizzazione, non avendomai ritenuto di autorizzare una permanenza definitiva della figlia inItalia, per di più senza di lei; g) era stata acquisita agli attirelazione dell’USSM, dalla quale emergeva che la minore, seguitadalla neuropsichiatria infantile di Lg_4 per un disturbo delneurosviluppo compatibile con il disturbo dello spettro autistico,successivamente certificato anche dall'Inps (diagnosi della NPI, indata 23.4.2024, di riconoscimento di handicap in situazioni digravità ai sensi dell'articolo tre comma tre legge 1992/104, connecessità di assistenza continua, non essendo la minore in grado dicompiere gli atti quotidiani della vita) frequenta la scuoladell'infanzia paritaria “ OMISSIS ed effettua terapia logopedicapresso l'ambulatorio ASP di Luogo_6 e di psicomotricità pressoprivati in attesa di accedere al servizio pubblico; h) quanto allasituazione lavorativa e reddituale dei coniugi, il X.D. lavora online come traduttore e come istruttore di arti marziali presso unapalestra in Luogo_7 mentre la signora Z.X è laureata ingiurisprudenza ed è responsabile marketing per la OMISSIS .A conclusione della ricostruzione dei fatti, il Tribunale rilevava,anzitutto, che un cambiamento dello stile di vita della bambina eun'interruzione del percorso intrapreso avrebbe rischiato dicompromettere con gravi conseguenze i progressi raggiunti: - la4 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025bimba aveva già subito un ricovero in ospedale subito dopo ilData pubblicazione 08/07/2025trasferimento in Italia a causa del forte stress subito per il lungoviaggio; - dalla osservazione diretta era emerso «un legamesimbiotico tra la bambina e il padre, unica figura genitoriale con laquale ha vissuto in maniera continuativa»; - la bimba è ben curatanell'aspetto, nell'igiene e nell'alimentazione ed è seguita dai servizispecialistici territoriali; - il padre è estremamente premuroso,accudente e attento alle esigenze della figlia, la quale è ben inseritaanche nel contesto scolastico dove sarà affiancata anche daun'insegnante di sostegno e da un educatore; - il padre viveinsieme alla bambina in un appartamento di proprietà, che haacquistato dalla sorella, recentemente ristrutturato e dotato disistemi di sicurezza per far fronte alla condizione di disabilità dellabimba, esistenti anche in Giappone secondo quanto riferito dalgenitore.Venivano sentiti i genitori, con i rispettivi difensori, non si eraproceduto invece all’ascolto della bimba («tenuto conto dellatenerissima età della stessa e delle manifestate difficoltà dilinguaggio attestate in atti anche a cagione verosimilmente dellecondizioni psicofisiche oggetto di accertamenti clinici, nonricorrendo oltretutto una ipotesi di obbligatorietà dell’ascolto») e ilP.M.M. esprimeva parere favorevole all’istanza di rientro dellaminore in Giappone.Il Tribunale riteneva, all’esito dell’istruttoria, che, nel maggio 2023,i coniugi avevano concordato di vivere in Italia e di trasferirsi inCalabria con l'obiettivo di favorire la socializzazione della minoreper le difficoltà riscontrate durante la permanenza in Giappone,«con il progetto di una permanenza iniziale del padre insieme allafiglia e di un temporaneo ritorno in Giappone della sola madre consuccessivo rientro a breve termine»; l’accordo emergevachiaramente salvo «inevitabili discussioni esistenti tra i coniugidimoranti in luoghi diversi (il X.D. con la bambina in Italia e5 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025Z.X. in Giappone) sulla gestione delle questioni afferenti laData pubblicazione 08/07/2025risoluzione della vendita ed acquisto della casa familiare inGiappone, la ristrutturazione di quella da acquistare in Italia dellasorella del signor X.D. le spese occorrenti per le visite dellabambina»; il rilascio di autorizzazione scritta a tempoindeterminato, in data 20.09.2023, da parte della signora Z.Xscrittura non disconosciuta (e la signora ha una qualificaprofessionale, «parla e comprende la lingua italiana come darelazione in atti dell’USSM ove emerge che la stessa ha sostenutodue corsi di perfezionamento della lingua italiana, è laureata ingiurisprudenza e svolge attività lavorativa presso l’aziendaOMISSIS », avendo inoltre dichiarato in udienza di aver utilizzatoper parlare con il coniuge l’italiano a causa di difficoltà del coniugead esprimersi bene nella lingua giapponese: «Io e mio maritoparlavamo in italiano, perché io parlo italiano meglio di come luiparla giapponese»), concretizzava tale progetto di vita in Calabria escaturiva dalla necessità di favorire l'integrazione sociale dellaminore, attribuendo al padre ogni decisione relativa alla gestionedella vita della piccola, attribuendo allo stesso i pieni poteridell'esercizio della responsabilità genitoriale; anzi, la signora avevachiesto, nell’ottobre 2023, il rilascio della carta di identità dellafiglia, attestando che la stessa è residente in Luogo_7 .Il Tribunale accertava, sulla base dell’esame dei dati probatoriacquisiti, che la minore aveva assunto una nuova residenza inItalia, in Luogo_8 , sulla base della concorde volontà deiconiugi attuata ancor prima dell’asserita illecita sottrazione (illecitotrattenimento dal 3 gennaio 2024), con positivo inserimento dellamedesima e del padre in Italia e definitiva recisione del legame conil Giappone.Il trasferimento in Italia era avvenuto con il consenso di entrambi igenitori, nel mese di maggio 2023, e doveva intendersi in viadefinitiva, così spiegandosi la nuova e stabile residenza abituale6 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025acquisita dalla minore nell’arco temporale di permanenza in Italia,Data pubblicazione 08/07/2025a far tempo dal mese di maggio 2023.I ripensamenti unilaterali di Z.X. , la quale aveva dimostratodi voler disattendere l’accordo nel mese di dicembre 2023,rivelavano il conflitto genitoriale sull’affido della minore e sulmiglior collocamento della bimba, da risolvere con ricorso dinnanzialla autorità giudiziaria competente per il merito, al di fuori dellospazio della Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione deiminori, e comunque, anche in relazione agli accertamenti clinicirelativi alla patologia sofferta dalla minore, tuttora in corso, unulteriore trasferimento della bambina sarebbe stato certamenteproblematico.Avverso la suddetta pronuncia, Z.X. propone ricorso percassazione, notificato il 2/9/2024, affidato a tre motivi, neiconfronti di X.D. (che resiste concontroricorso).Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, exart.360 n. 3 c.p.c., dell’art.122 c.p.c., in punto di mancata nominadi un interprete di lingua giapponese, formalmente richiesto dallaricorrente; b) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n.5 c.p.c., di fatti decisivi rappresentati dal contenuto integrale dellechat tra i coniugi, attestante il carattere non definitivo deltrasferimento in Italia della minore e il legittimo dissenso dellasig.ra Z.X al trasferimento della figlia in Italia, e la violazione, exart.360 n. 3 c.p.c., degli artt.3, 12 e 13 della Convenzione dell’Ajadel 1980; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3c.p.c., degli artt.3, 12 e 13 della Convenzione dell’Aja del 1980,stante la natura illecita del trattenimento della minore in Italia el’insussistenza di ragioni ostative al suo rientro.2. La prima censura è infondata.7 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025Assume la ricorrente di avere formulato, tramite il proprio difensoreData pubblicazione 08/07/2025giapponese, la richiesta di nomina di un interprete attraverso leAutorità Centrali giapponese e italiana, con comunicazioni datate16/05/2024 e 7/06/2024, ma che, nonostante tali istanze, ilTribunale ometteva di esprimersi sulla richiesta di nomina di uninterprete.E che, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non essendo stato nominato uninterprete e non comprendendo e parlando il giudice la linguagiapponese, ella era stata costretta faticosamente a esprimersi initaliano nella lunga audizione orale, senza potere comprendereappieno quanto richiestole ed essendo priva di strumenti perpotersi esprimere on modo puntuale, preciso e dettagliato nella sualingua madre.Tanto che l’Autorità centrale giapponese, con una comunicazione e-mail del 26/6/2024, rivolta anche all’[OSCURATO:PERSONA] italiana,chiedeva spiegazione sull’assenza di interprete all’udienza,malgrado la formale richiesta all’inizio della procedura e malgradoassicurazione che di tale richiesta il Tribunale era stato informato.Si lamenta, in ricorso, che il mancato ausilio di un interpreteparlante lingua giapponese ha impedito alla stessa ricorrente dipotere adeguatamente affrontare l’audizione davanti al Tribunaleper i Minorenni di Catanzaro, soprattutto in considerazione delladelicatezza e della sensibilità delle tematiche affrontate nel giudizioe dello stato d’animo in cui, per evidenti motivi, la ricorrenteversava.Ella ha invero una «conoscenza base» della lingua italiana, puravendo frequentato alcuni corsi in italiano, avendo sempre vissutoin Giappone ed esercitato attività lavorativa in lingua giapponese(da ultimo, presso una sede in Giappone di azienda italiana) elamenta di non avere avuto la possibilità di una pienacomprensione del significato di quanto chiestole né di avere potutorendere dichiarazioni adeguate e coerenti. Tutte le comunicazioni8 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025dall’[OSCURATO:PERSONA] italiana alla sig.ra Z.X nonché anche laData pubblicazione 08/07/2025convocazione dell’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] diLuogo_7 sono stati fatte in lingua inglese e il colloquiodel 28/5/24 presso i [OSCURATO:PERSONA] si sia tenuto con la presenza diun interprete in lingua giapponese.Nei procedimenti previsti dalla convenzione de L'Aja 25 ottobre1980 (ratificata e resa esecutiva con la l. 15 gennaio 1994 n. 64) intema di illecita sottrazione di minori questa Corte (Cass. civ., Sez.I, 25/02/2002, n. 2748) ha chiarito che la posizione del soggettostraniero è «adeguatamente tutelata dalla presenza dell'interpretenominato ai sensi dell'art. 122 c.p.c., il quale, dopo aver prestatogiuramento, è tenuto a tradurre non solo all'organo giudicante ledichiarazioni rese nella sua lingua dallo straniero, ma anche allostraniero stesso nella sua lingua, il contenuto delle domanderivoltegli e le deduzioni delle parti al riguardo, in modo che egli siapienamente in grado di comprendere il significato di quanto gli sichiede e di rendere dichiarazioni adeguate e coerenti».L’art.122 c.p.c.al secondo comma prescrive che il giudice «può»nominare un interprete qualora la persona che deve essere sentita«non conosce la lingua italiana».Ma, nel caso qui in esame, vi è stato un accertamento in concretoda parte del Tribunale sulla conoscenza da parte della ricorrentedella lingua italiana.Il che implica un accertamento di fatto, anche corroborato dalledichiarazioni della signora, insindacabile da parte di questo giudicedi legittimità.Nella specie, risulta che, in sede di decreto presidenziale diconvocazione per l’udienza del 19/6/24 di comparizione delle parti,si chiedeva di specificare se la signora Z.X avesse bisogno di uninterprete.Nel verbale dell’udienza del 19/6/24 si dice, in merito allaconoscenza e comprensione da parte della Z.X della lingua9 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025italiana, che «non ci sono richieste preliminari e che la signoraData pubblicazione 08/07/2025parla e comprende la lingua italiana». L’audizione è stata condottain italiano, assente un interprete.Ora, il Tribunale ha dato atto, nella decisione impugnata, del fattoche la signora «parla e comprende la lingua italiana come darelazione in atti dell’USSM ove emerge che la stessa ha sostenutodue corsi di perfezionamento della lingua italiana, è laureata ingiurisprudenza e svolge attività lavorativa presso l’aziendaLuxottica», avendo inoltre dichiarato in udienza di aver utilizzatoper parlare con il coniuge l’italiano a causa di difficoltà del coniugead esprimersi bene nella lingua giapponese: «Io e mio maritoparlavamo in italiano, perché io parlo italiano meglio di come luiparla giapponese».La ricorrente deduce che il fatto che «ella parli meglio l’italiano diquanto il marito parli il giapponese» non significa automaticamenteche la prima possa comprendere ed esprimersi in italiano senzabisogno di un interprete su temi così delicati.Ma, al di là della richiesta, a inizio procedura di rientro, non risultache, nel processo, nel quale la signora è stata assistita dadifensore, sia stata avanzata richiesta di nomina di un interprete odedotta specificamente lesione del diritto di difesa per la condizionedi non comprensione della lingua italiana da parte della ricorrenteai fini dell’audizione in presenza del giugno 2024.Ne consegue che alle richieste precedenti, è stata data rispsotamediante l’accertamento di fatto svolto dal Tribunale, che ha datoE tale accertamento è in questa sede insindacabile in quantosorretto da adeguata motivazione e fondato su riscontri fattuali.3. Con il secondo motivo, si lamenta l’omesso esame del contenutointegrale delle chat scambiate tra la sig.ra Z.X e il sig. X.D. eacquisite agli atti, che attestano il carattere temporaneodell’accordo raggiunto dai coniugi in relazione al trasferimento del10 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025nucleo familiare in Italia e il suo superamento per decisioneNumero di raccolta generale 18592/2025condivisa da entrambe le parti. Data pubblicazione 08/07/2025Invece, il Tribunale nel decreto di rigetto oggetto di impugnazioneha osservato che «non sono stati infatti acquisiti elementi probatorisu un ripensamento congiunto, bensì soltanto dati afferenti ilconflitto genitoriale sull’affido della minore e sul migliorcollocamento della bimba da risolvere con ricorso dinnanzi allaautorità giudiziaria competente per il merito».Nel terzo motivo si lamenta che, anche successivamente altrasferimento, occorreva verificare, essendo illecito ai fini dellaConvenzione dell’Aja anche il trattenimento del minore in paesediverso da quello di residenza abituale, se il consenso iniziale altrasferimento e alla permanenza all’estero del minore fosse statorevocato dall’avente diritto.La ricorrente non ha mai contestato di aver raggiunto una primaintesa con il marito per uno spostamento temporaneo della figlia inItalia – spostamento soggetto ad un «periodo di prova» –, ma hacontestato che tale consenso si fosse esteso successivamente sinoa ricomprendere un definitivo cambio di residenza della minore infavore dell’Italia.Al riguardo, la ricorrente ha evidenziato che il tema era già statoaffrontato, con sentenza n. 24730 depositata il 16.09.2024 e consentenza n. 7261 del 2022, nel senso che «l'accordo concluso daigenitori sulla permanenza all'estero del minore quando siaconnotato dai caratteri della temporaneità - da individuarsi, in viasintomatica, nelle ragioni per le quali il soggiorno è iniziato - vienemeno là dove le iniziali ragioni poste a fondamento deltrasferimento limitato nel tempo non sono più in essere in quantogià soddisfatte o non più in essere in quanto già soddisfatte o nonpiù passibili di soddisfazione, nella mutata situazione di fatto inbase alla quale l'iniziale accordo era stato concluso».11 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025Nella specie, si assume in ricorso, malgrado l’autorizzazione inizialeData pubblicazione 08/07/2025della madre all’iscrizione all’asilo in Italia per il periodo settembre-dicembre 2023, emergeva che l’iniziale accordo tra i coniugi ditemporaneo trasferimento in Italia nel maggio 2023 era stato poisuperato, nell’agosto del medesimo anno, dalla convinzione – dientrambi i coniugi – «che l’Italia non fosse il luogo ideale ovecrescere la bambina (in questo senso si esprimono le chat, già aglidiscende l’illiceità del «trattenimento» della minore da parte delpadre in Italia, in assenza del consenso della madre ad untrasferimento definitivo.4. Tali doglianze sono infondate.Nella specie, la motivazione del Tribunale è incentrata sul consensodella madre al trasferimento in Italia della minore con il padre e sulsuccessivo accordo tra i coniugi nel senso che il trasferimento fossedefinitivo, tanto che la madre aveva prestato consenso all’iscrizionein Italia all’asilo della bambina.L'art. 13 della Convenzione dell’Aja del 1980 stabilisce chel'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non siatenuta ad ordinare il ritorno del minore «qualora la persona,istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri: a) che lapersona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore nonesercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento deltrasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anchesuccessivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b) chesussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per ilfatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque ditrovarsi in una situazione intollerabile».L’illecito della sottrazione internazionale dei minori di cui allaConvenzione dell’Aja del 1980 può aversi, quindi, sempre nelconcorso delle condizioni di legge (artt. 2 e 3 Convenzionedell’Aja): a) al momento del trasferimento del minore, quando il12 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025suo allontanamento dallo Stato di residenza abituale avvengaData pubblicazione 08/07/2025senza il consenso del titolare del diritto di custodia; b) durante lapermanenza del minore nello Stato diverso da quello in cui aveva laresidenza abituale, in cui inizialmente era stato trasferitolecitamente, nel momento in cui venga meno il consensodell’avente diritto alla permanenza all’estero del minore.Sempre in tema di sottrazione internazionale dei minori, si èaffermato che «al giudice è riservata la decisione sulla sola liceitàdel trasferimento del minore, sicché, ove sia dedotta l'esistenza diun accordo preventivo dei genitori, chi lo deduce deve darne provarigorosa e univoca, specialmente quando il trasferimento avvengain una situazione di crisi della coppia genitoriale che non ha datoluogo all'instaurazione di un procedimento di separazione o didivorzio davanti al giudice competente in base alla residenzaabituale del minore, quando tale procedimento sia avviato, subitodopo il trasferimento, davanti al giudice del luogo in cui il minore èstato trasferito» (Cass. 13176/2022).Nella specie, non è in discussione che sul trasferimento,temporaneo (per un periodo di «prova»), in Italia della minoreinsieme con il padre, nel maggio 2023, vi fosse il consenso dellamadre, la censura si appunta sul mancato rientro in Giappone a fardata dal gennaio 2024, epoca nella quale la ricorrente assumevaanzi che i coniugi avessero ritenuto opportuno il rientro dellaminore nella sua residenza abituale in Giappone .Tanto che la Z.X aveva venduto un immobile e acquistato unnuovo appartamento in Tokyo, più adatto ad ospitare il nucleofamiliare. Invece, dalle conversazioni allegate emergerebbe chel’acquisto della casa in Italia da parte del X.D. era finalizzatosolo ad assicurare alla minore una casa in Italia quando fossecresciuta.E si deduce che nel giugno 2024, nel giudizio di separazionependente in Italia, i coniugi avessero raggiunto l’accordo di una13 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025separazione consensuale con rientro del X.D. e della piccolaData pubblicazione 08/07/2025G.F in Giappone.L’accertamento di fatto, svolto dal tribunale é, tuttavia, di segnocontrario, fondandosi, con motivazione del tutto esauriente, inprimo luogo, sulla dichiarazione della madre, sottoscritta asettembre 2024 («Autorizzazione per [OSCURATO:PERSONA] sottoscritta “ Z.X.[.. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Luogo_9 madre di“ G.F. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di “ X.D. che è il padre di mia figliasopraccitata, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Luogo_11DICHIARO di essere a conoscenza e di autorizzare il padre “ [...]X.D. a trasferirsi dal Giappone in Italia con nostrafiglia “ G.F. dove risiederanno da ora a data nondeterminata. DELEGO Il padre a poter prendere future decisioni amio carico riguardanti lo svolgimento della normale vita di nostrafiglia, che includono ma non si limitano ad istruzione, residenza,salute eccetera con i limiti previsti dalla legge. Inoltre lasottoscritta Z.X. consapevole delle conseguenzeamministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni noncorrispondenti a verità, ai sensi al di PR 245 2000, dichiara di avereffettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sullaresponsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi igenitori. Li, Tokyo, 20 settembre 2023 Firma del genitore (madre)Z.X. »).Il Tribunale riporta anche il contenuto delle chat nelle quali il signorX.D. chiede alla moglie come vogliono procedere, invia piùvolte il documento e le chiede se ha capito bene (chat del19.09.2023: K.B. : «Mi serve carta scritta e firmata da te checonferma che autorizzi che G.F poteva venire e stare in Italia,altrimenti non posso mandarla all’asilo»; chat del [OSCURATO:DATA_NASCITA]-Leo:«Leggi e dimmi se non capisci qualcosa»).14 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025La ricorrente non ha disconosciuto formalmente l’autorizzazioneData pubblicazione 08/07/2025sottoscritta il 20.09.2023, avendo affermato in udienza di averlaredatta spiegandone le ragioni (verbale udienza del 19.6.2023: «Asettembre avevamo già deciso di tornare in Giappone, ma stavamopensando se fosse meglio che G.F iniziasse l’asilo qui, per questoho firmato il documento. Ci preoccupavamo per farla stare con altribambini e il posto più adeguato era all’asilo»).Qualche giorno dopo si dà atto che la stessa ha anche sottoscrittoun ulteriore documento, datato 5.10.2023, con cui la signora Z.Xchiede il rilascio della carta di identità della figlia attestando che lastessa è residente in Luogo_7 (allegato n.4 alla memoriadel signor X.D. «La sottoscritta W.S. . Residente inTokyo, Giappone dichiara di acconsentire che alla figlia minoreG.F. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , Lg_1 il Data_1 , residente aLuogo_8 in Luogo_7 venga rilasciatala carta di identità valida per l’espatrio….. Luogo_8 il[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il dichiarante Z.X. »).La richiesta di rilascio della carta di identità in oggetto, sottopostain visione nel corso della audizione, è stata riconosciuta in udienzadalla ricorrente, la quale ha precisato che anche in tal caso lafinalità era soltanto quella di far frequentare l’asilo alla bimba («Si,riconosco il documento che mi viene mostrato. L’ho compilatointeramente io e l’ho sottoscritto. Come sempre lui mi dava frettanel firmare i documenti. Non avevo nessuna intenzione dipermettere a mia figlia di stare definitivamente in Italia, erano tuttii documenti per l’asilo»).Il tribunale ha anche posto in luce il comportamento dei genitori,«che denotano come entrambi avessero creato le condizioni perconcretizzare una stabilità di vita della figlia minore in Luogo_8[...] attuate ancor prima dell’asserita illecita sottrazione(illecito trattenimento del 3 gennaio 2024)». Anche la sistemazioneabitativa del X.D. era stata preordinata sin dal trasferimento in15 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025Numero di raccolta generale 18592/2025Italia ed i lavori della nuova casa familiare erano stati giàData pubblicazione 08/07/2025rapidamente avviati nel periodo delle vacanze estive per comeammesso dalla signora Z.XLe autorizzazioni concordate e sottoscritte erano mirate ad inserirela bimba nella scuola materna per favorirne la socializzazionetenuto conto delle sue compromesse condizioni di salute(verosimile disturbo dello spettro autistico) delle quali il padre, acontinuo contatto quotidiano con la figlia, si era accorto da tempoal punto da avvertire la assoluta necessità di approfondimentidiagnostici presso i [OSCURATO:PERSONA] territoriali.Tale pluralità di riscontri è stata ritenuta dal Tribunale espressionedella volontà della stessa di assicurare uno stabile inserimento dellafiglia nel nuovo contesto di vita.Si tratta di accertamento fattuale insindacabile, del tuttoadeguatamente motivato.Il Tribunale ha, in conclusione, accertato, in fatto, che malgrado laoriginaria residenza abituale della minore sino al maggio 2023fosse in Giappone, era dimostrato l’accordo tra i coniugi aldefinitivo trasferimento della minore in Italia, raggiunto dopo ilmaggio 2023, cosicché doveva ritenersi lecito il mancato rientro inItalia a gennaio 2024, allorché la V.E era venuta in Italia perportare con sé la figlia in Giappone.Si tratta di un accertamento completo ed esaustivo, che non puo’essere superato in sede di giudizio di legittimità, per effetto di unavalutazione dei fatti alternativa, fondata, peraltro, sulla insistitarappresentazione di una intenzione e non su un vizio disussunzione.In conclusione, il Tribunale ha accertato insindacabilmente che, afronte dell’accordo raggiunto tra i genitori della minore, non sonostati acquisiti elementi probatori su un ripensamento congiuntobensì soltanto dati afferenti il conflitto genitoriale sull’affido della16 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025minore e sul miglior collocamento della bimba da risolvere conNumero di raccolta generale 18592/2025ricorso dinnanzi alla autorità giudiziaria competente per il mDaetar pituobb.li cazione 08/07/2025In definitiva, si è accertata la sussistenza di un accordo tra igenitori per il trasferimento non temporano della minore i Italia.E, in effetti, se il trasferimento del minore in Paese diverso daquello di residenza abituale è motivato, non da esigenzecontingenti specifiche, ma da un accordo tra i genitori su di unnuovo progetto di vita dello stesso all’estero, viene reciso il legametra il minore e il Paese di residenza abituale e non può farsi luogoal rientro.Il provvedimento non è motivato nel senso di una effettiva causaostativa rappresentata dal rischio per la minore, che, a causa dellecondizioni di salute, non possa trovare in Giappone adeguate cure.Ma si afferma che ulteriore trasferimento della bambina sarebbe«problematico».Quindi il Tribunale ha ritenuto, con la pluralità di riscontri indicati,che l’accordo per il trasferimento della minire c’era tra i genitori,aggiungendo che si teneva conto anche delle criticita’ dellabambina.5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile ilricorso.Le spese, liquidate come in dispositivo, essendo stata la partevittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato, vanno poste acarico della ricorrente e in favore dell’Erario.Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento in favore dell’Erario delle spese processuali del presentegiudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.000,00, a titolo dicompensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario17 di 18Oscuramento disposto Numero registro generale 19248/2024Numero sezionale 2121/2025delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori diNumero di raccolta generale 18592/2025legge. Data pubblicazione 08/07/2025Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusionedel presente provvedimento.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio2025.La Consigliera rel.Giulia IofridaLa PresidenteMaria Acierno18 di 18