CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46333/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 146-25334/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi degli artt. 581, 591, 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato qualificato ai sensi di cui all'art. 648 cod. pen. tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame, anzi ha ritenuto tale qualificazione proprio in ragione dei motivi di gravame. Ha inoltre espressamente motivato circa la consistenza e l'univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione degli scooter oggetto di imputazione, soprattutto con riferimento alla inequivocità del possesso in capo all'imputato, alle ragioni dell'occultamento nell'altrui rimessa della merce furtiva, della assoluta inverosimiglianza della ipotizzata titolarità degli stessi mezzi in capo all'ascendente in linea retta; la Corte ha altresì valorizzato la coincidenza delle date del furto e quelle della ricezione dei veicoli a fini identitari. I motivi di ricorso relativi si risolvono, pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifiuta di confrontarsi (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 1.2. Medesima sorte processuale avvince le ulteriori censure proposte dal ricorrente: la recidiva è stata ritenuta (in giudizio di equivalenza) sulla base della argomentata maggiore pericolosità dell'imputato determinata dal rapporto tra precedenti e condotta contestata; la Corte di merito ha altresì argomentato circa l'efficacia della ritenuta recidiva ai fini del calcolo del termine di prescrizione, in senso conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 32679, del 13/6/2018, Rv. 273490; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 6152, del 19/12/2017, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017 - dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Rv. 268214; Sez. 3, n. 50619, del 30/01/2017, Rv. 271802; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Rv. 266532; conf. Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017 - dep. 2018, Rv. 272021). Infine, il motivo di censura sulla argomentata ricorrenza dei presupposti della recidiva non ha formato motivo di impugnazione nel merito, il che ne preclude la deducibilità per la prima volta nel giudizio di legittimità ai sensi del comma 3 dell'art. 606, cod. proc. pen.. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, sia in ragione della inesatta prospettazione in fatto, posto che la Corte di secondo grado si è espressa in modo concreto sulla doglianza (relativa alla entità delle provvisionali) sia in ragione della non impugnabilità, per tale motivo, della statuizione in parola in rapporto alla sua natura giuridica (in rapporto a provvisorietà e inidoneità a passare in giudicato, tra le molte Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261536; Sez. 3, n. 18663, del 27/1/2015, Rv 263846). 146-25334/2021 1.4. Attesa la pronuncia di inammissibilità della proposta impugnazione, non essendosi formato un valido rapporto processuale che consenta di rilevare l'errore dedotto, tale errore materiale va emendato dal giudice a quo (da ultimo, Sez. 5, n. 47621, del 11/9/2019, Rv. 278036). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di con