CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29222/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa l' 8 luglio 2021 il GUP del Tribunale di Catania applicava a [OSCURATO:PERSONA] Antonio, su concorde richiesta delle parti, per: a) il reato di cui agli artt. 110, 582, co. 1, 585, co. 1, n.1, 577, co. 1 n. 3, cod.pen, b) il reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 della L. 895/1967 e artt. 61, n. 2, 110, cod.pen. c) il reato di cui agli artt. 110, 648, cod.pen. la pena di anni 3 di reclusione ed C 1.000,00 di multa, ritenuto sussistente in vincolo della continuazione per l'unicità del contesto in cui sono stati commessi e ritenuto più grave è il delitto di cui al capo c) che prevede la pena edittale più elevata, esclusa la recidiva per la risalente nel tempo dell'unico precedente penale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Antonio deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, in relazione valle forme di definizione del giudizio di merito / Z:4 2'4' 3, r11 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]