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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36505/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21/02/2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 17/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628, terzo comma, numero 1) cod. pen..

Considerato che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in relazione alla prova della penale responsabilità, è privo del requisito di specificità prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, non indicando alcun elemento alla base della censura formulata, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 I Consigliere E sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 21/02/2022, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in data 17/02/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628, terzo comma, numero 1) cod. pen.. Considerato che il ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in relazione alla prova della penale responsabilità, è privo del requisito di specificità prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, non indicando alcun elemento alla base della censura formulata, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 I Consigliere E sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36505/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris