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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 29188/2022

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la seguente ORDINANZA ' R Lo (...U.701k.d\ sul ricorso 17549-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1090/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 17549 sez.

ML - ud. 12-07-2022 -2- RG. 17549/2021 RILEVATO che, la Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 1090 pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Marsala, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl perché, trovandosi la suddetta società sottoposta alla misura cautelare del sequestro ex d.lgs. n. 159/2011, disposto dal Tribunale di Trapani il 23.11.2015, la competenza a valutare la verifica del credito di lavoro apparteneva al Tribunale per le Misure di Prevenzione; che avverso la suddetta sentenza, con atto notificato il 24.6.2021, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] srl in persona dell'Amministratore giudiziario; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO che, in via preliminare, il ricorso per cassazione deve essere ritenuto ammissibile perché proposto con l'osservanza del cd. termine "lungo" previsto dall'art. 327 cpc non essendo sufficiente, R~5311 fare decorrere il termine cd.

"breve" per la impugnazione, la mera comunicazione della sentenza via pec'1'.p --à-Ftri fini e non anche la sua notificazione (Cass. n. 20866/2020); che, in ordine alla questione oggetto del motivo di ricorso (valutazione della eccezione preliminare di improcedibilità ex art. 52 e ss. legge n. 159/2001 e applicabilità della speciale procedura di accertamento del credito innanzi al giudice penale già dopo il sequestro dei beni e non dopo la confisca) non vi sono precedenti di legittimità per cui, mancando i presupposti per la definizione della controversia in Sesta Sezione, gli atti vanno trasmessi alla IV Sezione Ordinaria Lavoro.

PQM La Corte rimette la causa alla IV Sezione Ordinaria Lavoro.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 12 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA ' R Lo (...U.701k.d\ sul ricorso 17549-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1090/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 17549 sez. ML - ud. 12-07-2022 -2- RG. 17549/2021 RILEVATO che, la Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 1090 pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Marsala, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl perché, trovandosi la suddetta società sottoposta alla misura cautelare del sequestro ex d.lgs. n. 159/2011, disposto dal Tribunale di Trapani il 23.11.2015, la competenza a valutare la verifica del credito di lavoro apparteneva al Tribunale per le Misure di Prevenzione; che avverso la suddetta sentenza, con atto notificato il 24.6.2021, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] srl in persona dell'Amministratore giudiziario; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO che, in via preliminare, il ricorso per cassazione deve essere ritenuto ammissibile perché proposto con l'osservanza del cd. termine "lungo" previsto dall'art. 327 cpc non essendo sufficiente, R~5311 fare decorrere il termine cd. "breve" per la impugnazione, la mera comunicazione della sentenza via pec'1'.p --à-Ftri fini e non anche la sua notificazione (Cass. n. 20866/2020); che, in ordine alla questione oggetto del motivo di ricorso (valutazione della eccezione preliminare di improcedibilità ex art. 52 e ss. legge n. 159/2001 e applicabilità della speciale procedura di accertamento del credito innanzi al giudice penale già dopo il sequestro dei beni e non dopo la confisca) non vi sono precedenti di legittimità per cui, mancando i presupposti per la definizione della controversia in Sesta Sezione, gli atti vanno trasmessi alla IV Sezione Ordinaria Lavoro. PQM La Corte rimette la causa alla IV Sezione Ordinaria Lavoro. Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 12 luglio
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