Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20371/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

INQUEFRONDI il 05/11/1988avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Reggio calabriavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiarsiinammissibili i ricorsi;sentita la difesa, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendol'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 7 luglio 2021 il Tribunale di Palmi ha affermato laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla detenzione diuna arma comune da sparo (con matricola) e di più armi lunghe clandestine, nonché dimunizioni, per fatto accertato in data 9 novembre 2017.

La pena inflitta in primo grado, conle circostanze attenuanti generiche, è di anni tre di reclusione ed euro 6.000 di multa (riuniti idiversi reati dal vincolo della continuazione).In fatto, risulta dalla decisione che le armi in questione vennero rinvenute – in un tubodi plastica, parzialmente interrato tra i rovi - a seguito di perquisizione in una zona agricolaposta a ridosso della proprietà dei [OSCURATO:PERSONA] (padre e figlio, gestori di un autolavaggio),confinante con un corso d’acqua (il fiume Cresta) e con la strada provinciale di ingresso aSant’Eufemia di Aspromonte.

Le armi erano in ottime condizioni e funzionanti.La zona incolta è adiacente al terreno in proprietà di tal [OSCURATO:PERSONA] (cognato diLuppino [OSCURATO:PERSONA]) ed in uso alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto come propri icani che vi stazionavano, [OSCURATO:PERSONA] si occupava dell’orto).

Secondo il Tribunale la riferibilitàai [OSCURATO:PERSONA] delle armi deriva da un insieme di considerazioni logiche:[OSCURATO:PERSONA] era in possesso delle chiavi del cancello che consentiva l’ingressoal fondo dal lato ove si trovavano i cani (con il loro ricovero), l’orto e da cui si accedeva allazona incolta, ove era stato parzialmente interrato il tubo;la parte del fondo che si affaccia verso la strada provinciale presenta un dislivello(scarpata) che rende molto problematico l’accesso, come confermato dai militari che hannooperato il rinvenimento;il lato opposto vede scorrere il torrente Crasta, nei mesi invernali di certo nonpraticabile;il tubo in PVC che conteneva le armi era particolarmente voluminoso e pesante, consostanziale impossibilità di essere spostato da una sola persona;la attività commerciale svolta dai [OSCURATO:PERSONA] consentiva un controllo costante sul terrenoin questione.Viene pertanto ritenuta sussistente la prova della disponibilità delle armi in capo aLuppino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa in data 18 febbraio2025 ha dichiarato l’estinzione per prescrizione di un reato minore e ha confermato, nelresto, la prima decisione.

Viene respinta una istanza di rinnovazione istruttoria.Nel fornire risposta ai motivi di appello si afferma, quanto al giudizio in punto diresponsabilità, che le ipotesi alternative circa il trasporto e la disponibilità di quelle armi - nelparticolare sito ove sono state rinvenute – non trovano alcun reale riscontro negli attiistruttori, sia in rapporto ad argomenti obiettivi (difficoltà di accesso da punti diversi dalcancello di cui avevano le chiavi i [OSCURATO:PERSONA]) che in rapporto ad argomenti di tipo logico(caratteristiche del tubo, controllo costante dell’area da parte dei [OSCURATO:PERSONA]).3.

Avverso detta sentenza sono stati proposti più atti di ricorso, nell’interesse di LuppinoDomenico e [OSCURATO:PERSONA].3.1 Il primo atto di ricorso, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed a firma del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], articola quattro motivi.Al primo motivo si deduce violazione di norme processuali in riferimento alla omessarinnovazione istruttoria.Si evidenzia che il nuovo ascolto dei verbalizzanti sarebbe stato assolutamentenecessario in ragione dei contrasti emersi nelle diverse escussioni testimoniali su puntiessenziali, quale ad esempio la possibilità di raggiungere il fondo dalla strada provinciale.

Sisostiene la deduzione con stralci di verbali contenenti dichiarazioni su tale punto.Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione circa la affermata disponibilità delterreno in capo ai [OSCURATO:PERSONA].La Corte di secondo grado avrebbe, in sostanza, riproposto gli argomenti spesi dalTribunale senza provvedere ad una adeguata confutazione delle censure, che vengonoriproposte nel testo dell’atto.

Le armi sono state rinvenute oltre il limite del confine delterreno del [OSCURATO:PERSONA], in una zona che proprio per essere incolta si mostrava diversa dallazona in uso alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].

Vi sarebbe stato cattivo governo dei criteri normativi divalutazione della prova indiziaria.Al terzo motivo si deducono ulteriori violazioni di legge e vizi argomentativi.I pretesi indicatori positivi della disponibilità delle armi in capo ai [OSCURATO:PERSONA] sono fallaci enon assumono una reale valenza indiziaria.

Le argomentazioni spese non superano ilragionevole dubbio, ben potendo essere stati altri soggetti a realizzare l’occultamento in queiluoghi alla insaputa dei [OSCURATO:PERSONA].Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla determinazione deltrattamento sanzionatorio.Le circostanze attenuanti generiche sono state concesse ma la pena base erasuperiore al minimo edittale in ragione della esistenza di precedenti che la difesa contesta.Non sarebbero, inoltre, congruamente motivati gli aumenti per continuazione.3.2 Il secondo atto di ricorso, a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], è postonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è affidato a cinque motivi.Al primo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto diresponsabilità.Si ripercorre la motivazione in fatto in punto di attribuzione della disponibilità delle armiin capo ai ricorrenti e la si reputa incongrua.Si ripropone, pertanto, la violazione dei parametri normativi in tema di valutazione dellaprova indiziaria, secondo le linee già esposte in riferimento al primo atto di ricorso.La vicinanza del fondo al sito di autolavaggio gestito dai [OSCURATO:PERSONA] non è un realeelemento indiziario, posto che manca la continuità di presenza sul posto, il che rendepossibile l’avvenuto ingresso di terzi nel fondo.

Si ribadisce che il luogo di deposito del tubocontenente le armi poteva essere raggiunto anche in altro modo, il che toglie forza all’ipotesidi accusa recepita dai giudicanti.Anche il peso complessivo del reperto (tubo + armi) non può dirsi un dato indiziante,posto che ben potrebbe essere stato diverso il momento di allocazione del tubo rispetto aquello delle armi.Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento omissivo della prova,in rapporto ai contenuti della consulenza di parte a firma dell’ing. [OSCURATO:PERSONA].L’elaborato tecnico aveva illustrato l’esatto punto di rinvenimento e la possibilità digiungere in quel luogo mediante la parte scoscesa adiacente la strada provinciale.

Si trattadi aspetti ingiustamente non valutati nel giudizio di secondo grado.

Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al ritenutoconcorso di persone nel reato.La debolezza probatoria, in tesi, si riverbera sulla ritenuta sussistenza del concorso dientrambi gli imputati nella detenzione delle armi, senza specificazione delle condotteascrivibili a ciascuno.

Secondo la difesa si tratta di un vizio della decisione, non potendoammettersi una forma di concorso indistinta e cumulativa.Al quarto motivo si ripropongono le doglianze in tema di determinazione del trattamentosanzionatorio, in modo analogo a quanto già indicato nel precedente atto di ricorso.Al quinto motivo si deduce vizio del procedimento per mancata rinnovazione dellaistruttoria dibattimentale, tanto in primo che in secondo grado.Si era evidenziata l’esistenza di discrasie tra le dichiarazioni dei testi, fatto che avrebbereso necessaria la rinnovazione dell’istruttoria, ingiustamente denegata.

Vengono riprodottinel testo dell’atto stralci di dichiarazioni sul tema delle possibili modalità di accesso al luogodi rinvenimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.2.

I motivi in punto di rinnovazione istruttoria sono inammissibili per manifestainfondatezza.Quanto al giudizio di primo grado, il Tribunale ha ritenuto di non accogliere le richiestedi riascolto dei testi già escussi innanzi al collegio diversamente composto in ragione diquanto deciso da Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Pg, Rv. 276754 – 02, secondo cuil'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto dichiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione diquelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri divalutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla nonmanifesta superfluità della rinnovazione stessa.

La motivazione circa la superfluità delriascolto espressa dal giudice di primo grado non è oggetto di doglianza specifica.Analogamente, quanto al giudizio di secondo grado, i ricorrenti hanno riproposto la tesidelle «discrasie» tali da giustificare un riascolto lì dove – come è stato ritenuto nellamotivazione della decisione - trattasi in tutta evidenza di un tema valutativo, quale quelloposto dalla particolare conformazione del territorio.

Logicamente il giudice di secondo gradoha ritenuto che non vi fossero i presupposti per l’esercizio del potere di ufficio di cui all’art.603 cod. proc. pen.3.

Il cuore delle doglianze riguarda, in tutta evidenza, l’attribuzione di responsabilitàconcorsuale per la ritenuta detenzione delle armi rinvenute all’esito della attività perquirente,con correlata ricettazione.3.1 Sul punto, una prima considerazione riguarda la tipologìa di delitto oggetto dicontestazione.

La detenzione dell’arma altro non è – secondo la giurisprudenza secolare diquesta Corte – che l’esercizio di un potere di fatto che si condensa nella nozione didisponibilità, nel senso della esistenza di un "minimo apprezzabile di autonoma disponibilitàdel bene da parte dell'agente".

Pertanto, ove vi sia una medesimezza di condizione tra piùsoggetti, con facilità della disponibilità e consapevolezza di accesso all’arma, costoro ladetengono collettivamente, a meno che non emerga una precisa ragione di esclusione, taleda dar luogo ad una diversa fattispecie incriminatrice (ad es. nel caso dell’art. 697, secondocomma, cod. pen. su cui v.

Sez. 1, n. 16992 del 12/12/2014, dep. 2015, Genovese, Rv.263311 – 01 secondo cui, in tema di reati concernenti le armi, la mera tolleranza dell'altruidetenzione di un'arma comune da sparo, anche se nell'ambito di un rapporto di coabitazionecon l'illegittimo detentore, integra la contravvenzione di omessa denuncia di cui all'art. 697,secondo comma, cod. pen. e non il reato di detenzione abusiva, poiché la nozione di"detenzione" implica un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene).Ora, nel caso degli attuali ricorrenti vi è stata, in sede di merito, la ricognizioneargomentata di una «condizione comune» di disponibilità e consapevolezza (in rapporto alluogo di nascondimento delle armi), il che rende sussistente la responsabilità concorsualeanche senza necessità di individuazione di una specifica condotta agevolatrice di ciascuno.Ciò si afferma in rapporto al contenuto del terzo motivo di ricorso del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Ci posto, il vero tema di critica è rappresentato dalla ragionevolezza degli indicatorifattuali posti a sostegno della descritta condizione.Ma la critica è infondata perché i giudici del merito hanno fatto, nel caso in esame,buon governo dei criteri logici tradotti nella regola normativa di cui all’art.192 cod. proc. pen.Alcune premesse risultano necessarie in punto di controllo del ragionamentodimostrativo fondato su prova indiziaria.Va dunque ricordato che la prova del fatto è sempre fondata su un giudizio di'correlazione' tra un fatto principale (la proposizione fattuale contenuta nella ipotesi diaccusa) e 'fatti secondari' capaci, in rapporto al loro contenuto informativo, di evidenziare unsignificato di 'corrispondenza al vero' dell'enunciato introdotto nell'atto di accusa (secondo ilprincipio di inerenza espresso all'art. 187 cod. proc. pen.).Lì dove un dato informativo sia privo di certezza in sè o non si diriga, nel suosignificato, verso l'imputazione non è un 'elemento di prova', ma un semplice dato dicontorno alla ricostruzione complessiva del fatto, in termini di eventuale compatibilità o dimancata smentita dell'ipotesi prescelta.Ove si possa parlare di elemento di prova, la classificazione logica e giuridica deglielementi probatori tra prova storica (o diretta) e prova critica (o indiziaria) si muoveesclusivamente sul piano della loro «idoneità rappresentativa» rispetto al fatto da provare.Tale partizione non riguarda la tipologia della fonte probatoria (un testimone può essereportatore, ad es., quanto dell’una che dell’altra ‘classe’ di elementi), bensì il rapportoesistente tra la ‘capacità dimostrativa’, del singolo elemento considerato, ed il ‘fatto daprovare’ nella sua oggettiva materialità, così come descritto nella imputazione.In tal senso, è definibile quale prova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che,pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta – sulla base di unaoperazione di raccordo logico tra più circostanze – di contribuire al suo disvelamento (dalfatto noto, l'indizio, si perviene alla conoscenza di quello ignoto).L’indizio, pertanto, ha una sua autonoma capacità rappresentativa, che tuttavia per lasua parzialità - e per il rappresentare una circostanza diversa (pur se logicamente collegata)rispetto al fatto da provare - , consente esclusivamente di attivare, nella mente del soggettochiamato ad operare la ricostruzione, un meccanismo di inferenza logica capace di condurread un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio.È proprio in ragione di tale «deficitstrutturale» di capacità dimostrativa, che la provaindiziaria è oggetto di una particolare cautela valutativa da parte del legislatore, che ancora ilrisultato probatorio (art. 192, comma 2) all’esistenza di particolari caratteristiche deglielementi posti a base della suddetta inferenza (gravità, precisione, concordanza), il tuttonell'ambito di una doverosa valutazione unitaria e globale dei dati raccolti (per tutte Sez.

U,n. 6682 del 04/02/1992, P.m.,, Rv. 191236 – 01, in motivazione, con insegnamento ribaditoda Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01: poiché l’indizio èsignificativo di una pluralità, maggiore o minore di fatti non noti - tra cui quello da provare-,nella valutazione di una molteplicità di indizi è necessaria una preventiva valutazione diindicatività di ciascuno di essi – sia pure di portata possibilistica e non univoca – sulla basedi regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne èdoveroso e logicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale larelativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perché nellavalutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì che il limitedella valenza di ognuno risulta superato e l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nellavalutazione unitaria, in modo da conferire al complesso indiziario pregnante e univocosignificato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto).Il singolo indizio, inteso come dato con contenuto informativo tale da 'concorrere'all'accrescimento della verità contenuta nell'ipotesi di partenza, va pertanto sottoposto averifica al fine di individuarne il «grado di persuasività» (si veda, sul tema, Sez. 1, n. 47250del 09/11/2011, Livadia, Rv. 251502 - 01) fermo restando che non può pretendersi che ilgiudizio di 'gravità' (ossia il peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare) sia uguale perogni singolo dato indiziante, essendo del tutto logica - nell'ambito della valutazione unitariarichiesta dalla norma - la concorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità,ferma restando la necessaria (al fine di raggiungere il risultato dimostrativo) precisione(intesa come direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo) e concordanza (ilche implica - almeno sul piano tendenziale - la pluralità dei dati sottoposti a valutazione, laloro convergenza dimostrativa e, in ogni caso, l'assenza di dati antagonisti, di 'smentita').Il diverso 'grado' di gravità del singolo indizio influisce, peraltro, sulla valutazionecomplessiva, nel senso che, come è stato ribadito, tra le molte, da Sez. 5, n. 16397 del21/02/2014, P.g. in proc. maggi e altri, Rv. 259552 - 01, in tema di prova indiziaria, ilrequisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello dellagravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizipoco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una solapossibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmentegravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova delfatto.

Al contempo, va ribadito che la prova indiziaria, proprio in rapporto alle suecaratteristiche ontologiche, non può - per definizione - offrire una rappresentazione del fattosovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione è figlia non già diuna conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurrel'azione criminosa (in quanto tale) ma di un «raccordo logico» tra un fatto 'secondario' e il'fatto da provare'.La prova indiziaria conduce alla scoperta dell'identità dell'autore di un fatto di reatodipendenza tra più circostanze.

Da ciò può dirsi che, ferma restando la certezza (in sensoprocessuale) del risultato di prova, non può pretendersi dalla prova indiziaria un tassoesplicativo delle 'modalità realizzative' del fatto che vada oltre i limiti ontologici della provastessa (questa Corte, in più occasioni ha affermato che il procedimento logico deve condurrealla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezzaprocessuale che, una esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibileall'agente come fatto proprio: così Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449 -01).Operate tali precisazioni – di carattere generale - va anche ribadito che lì dove ilprocedimento valutativo sin qui descritto risulti corretto sul piano del metodo, è costante econdivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento menoqualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che, tra l'altro, la stessa prova storicase da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del testeche abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto) dall'altro annida in sérischi di errore (ad es., per falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazionedel dato tecnologico) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da partedel giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve inogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti,dati i valori in gioco (in tal senso, tra le altre, già Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, Altadonna,Rv. 190650 - 01, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all’art.192 non ha intesointrodurre alcuna «gerarchia di valore» nell’ambito delle diverse acquisizioni probatorie, maha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazionericostruttiva; v. anche Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211895 – 01 e, sulprincipio generale dell’assenza di una gerarchia di valore, di recente, v. anche Sez. 2, n.27040 del 17/06/2025, M., Rv. 288496 - 02) .In presenza di dati indizianti, peraltro, è sempre necessario l'apprezzamento di ulterioricircostanze fattuali, posto che il giudicante deve porsi il problema della compatibilità di talirisultanze con l'ipotesi di accusa.È evidente, infatti che lì dove emergano dati idonei a minare detta compatibilità ilprocedimento logico-ricostruttivo subisce una frattura, mente i dati «compatibili» con l'ipotesiformulata, pur avendo una portata conoscitiva non decisiva, finiscono con il concorrere,come si è detto, al raggiungimento del risultato dimostrativo nell'ambito della verifica dicompatibilità dell'ipotesi ricostruttiva globale con gli altri dati raccolti nel processo, al fine diescludere l'emersione di dati antagonisti.Non si tratta, pertanto, di elementi del tutto 'neutri' rispetto alla sintesi probatoria dimerito ed il procedimento logico che si realizza in simili casi risponde a criteri di metodo piùvolte ricordati da questa Corte di legittimità, lì dove si è affermato che in sede di motivazionela prospettazione di ipotesi deve ritenersi vietata quando il giudice intenda trarre da esse, enon da fatti obiettivamente accertati, la prova della colpevolezza; un tale divieto però nonsussiste e non potrebbe logicamente sussistere quando, in presenza di altri elementi nonipotetici ed idonei a dimostrare la colpevolezza, il giudice debba affrontare l'esame dellerisultanze che si assumano come potenzialmente idonee a vanificare la loro valenza.

In talcaso, infatti, il giudice altro non potrà né dovrà fare se non verificare, ricorrendonecessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanze siano in effetti compatibili o meno conla ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale, peraltro, anche in caso di esitopositivo di detta verifica, rimarrà comunque basata sulle prove acquisite e non sulle ipotesiformulate in funzione della verifica stessa (in detti termini Sez. 1, n. 3754 del 13/03/1992, Di,Rv. 189724 - 01). 3.3 Ora, applicando i parametri sin qui descritti al caso oggetto di verifica, va rilevatoche le doglianze si basano su una erronea «attribuzione» alla prova indiziaria di un tassoesplicativo delle circostanze di fatto che non può appartenere, per definizione, allamedesima.In altre parole, le circostanze che sono state oggetto di valutazione nella decisione diprimo grado – con conferma della linearità argomentativa da parte del giudice di secondogrado – appartengono tutte alla classe degli indizi ed è pertanto al loro risultato globale cheoccorre guardare in chiave di tenuta argomentativa.Affermare che ciascuna di loro non realizza un sufficiente portato dimostrativo nonscalfisce, dunque, il portato logico della motivazione.Né può accedersi alla ipotesi che il confezionamento e l’abbandono del tubo in PVC siaavvenuto in tempi diversi (prima il tubo, poi le armi), non essendo stato acquisito alcunelemento in tale direzione.In effetti le doglianze non hanno individuato una reale frattura del ragionamento logicoposto a base della decisione, atteso che la valutazione globale degli indicatori porta aritenere dimostrata la tesi di una attribuzione agli attuali ricorrenti quantomeno di un compitodi vigilanza sul deposito delle armi (in ragione delle condizioni dei luoghi e della costantepresenza dei [OSCURATO:PERSONA] sul posto) che ne implica la disponibilità.Le ipotesi alternative di avvenuta collocazione delle armi all’insaputa dei [OSCURATO:PERSONA] ed aopera di terzi rimasti ignoti sono state vagliate in modo accurato in sede di merito ma nonhanno avuto alcun reale sostegno processuale in ragione dello stato dei luoghi.Si tratta, peraltro, di un argomento tipicamente in fatto, la cui riproposizione in sede dilegittimità si scontra con i limiti ontologici di giudizio di questa Corte.

Va pertanto dichiaratala infondatezza di tutti i motivi di ricorso qui in esame (secondo e terzo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA],nonché primo, secondo e terzo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA]).4.

I motivi in punto di trattamento sanzionatorio sono inammissibili per manifestainfondatezza.

Non vi è contraddizione alcuna tra il riconoscimento delle circostanzedella pena-base in termini leggermente superiori al minimo edittale, anche in ragione dellaesistenza di precedenti che – seppure di non elevata gravità – esistono.

La dimensionequantitativa degli incrementi per continuazione risulta congrua anche in ragione del numerodelle armi rinvenute, così come si è argomentato in sede di merito.Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INQUEFRONDI il 05/11/1988avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Reggio calabriavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiarsiinammissibili i ricorsi;sentita la difesa, nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendol'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 7 luglio 2021 il Tribunale di Palmi ha affermato laresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla detenzione diuna arma comune da sparo (con matricola) e di più armi lunghe clandestine, nonché dimunizioni, per fatto accertato in data 9 novembre 2017. La pena inflitta in primo grado, conle circostanze attenuanti generiche, è di anni tre di reclusione ed euro 6.000 di multa (riuniti idiversi reati dal vincolo della continuazione).In fatto, risulta dalla decisione che le armi in questione vennero rinvenute – in un tubodi plastica, parzialmente interrato tra i rovi - a seguito di perquisizione in una zona agricolaposta a ridosso della proprietà dei [OSCURATO:PERSONA] (padre e figlio, gestori di un autolavaggio),confinante con un corso d’acqua (il fiume Cresta) e con la strada provinciale di ingresso aSant’Eufemia di Aspromonte. Le armi erano in ottime condizioni e funzionanti.La zona incolta è adiacente al terreno in proprietà di tal [OSCURATO:PERSONA] (cognato diLuppino [OSCURATO:PERSONA]) ed in uso alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto come propri icani che vi stazionavano, [OSCURATO:PERSONA] si occupava dell’orto). Secondo il Tribunale la riferibilitàai [OSCURATO:PERSONA] delle armi deriva da un insieme di considerazioni logiche:[OSCURATO:PERSONA] era in possesso delle chiavi del cancello che consentiva l’ingressoal fondo dal lato ove si trovavano i cani (con il loro ricovero), l’orto e da cui si accedeva allazona incolta, ove era stato parzialmente interrato il tubo;la parte del fondo che si affaccia verso la strada provinciale presenta un dislivello(scarpata) che rende molto problematico l’accesso, come confermato dai militari che hannooperato il rinvenimento;il lato opposto vede scorrere il torrente Crasta, nei mesi invernali di certo nonpraticabile;il tubo in PVC che conteneva le armi era particolarmente voluminoso e pesante, consostanziale impossibilità di essere spostato da una sola persona;la attività commerciale svolta dai [OSCURATO:PERSONA] consentiva un controllo costante sul terrenoin questione.Viene pertanto ritenuta sussistente la prova della disponibilità delle armi in capo aLuppino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa in data 18 febbraio2025 ha dichiarato l’estinzione per prescrizione di un reato minore e ha confermato, nelresto, la prima decisione. Viene respinta una istanza di rinnovazione istruttoria.Nel fornire risposta ai motivi di appello si afferma, quanto al giudizio in punto diresponsabilità, che le ipotesi alternative circa il trasporto e la disponibilità di quelle armi - nelparticolare sito ove sono state rinvenute – non trovano alcun reale riscontro negli attiistruttori, sia in rapporto ad argomenti obiettivi (difficoltà di accesso da punti diversi dalcancello di cui avevano le chiavi i [OSCURATO:PERSONA]) che in rapporto ad argomenti di tipo logico(caratteristiche del tubo, controllo costante dell’area da parte dei [OSCURATO:PERSONA]).3. Avverso detta sentenza sono stati proposti più atti di ricorso, nell’interesse di LuppinoDomenico e [OSCURATO:PERSONA].3.1 Il primo atto di ricorso, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed a firma del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], articola quattro motivi.Al primo motivo si deduce violazione di norme processuali in riferimento alla omessarinnovazione istruttoria.Si evidenzia che il nuovo ascolto dei verbalizzanti sarebbe stato assolutamentenecessario in ragione dei contrasti emersi nelle diverse escussioni testimoniali su puntiessenziali, quale ad esempio la possibilità di raggiungere il fondo dalla strada provinciale. Sisostiene la deduzione con stralci di verbali contenenti dichiarazioni su tale punto.Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione circa la affermata disponibilità delterreno in capo ai [OSCURATO:PERSONA].La Corte di secondo grado avrebbe, in sostanza, riproposto gli argomenti spesi dalTribunale senza provvedere ad una adeguata confutazione delle censure, che vengonoriproposte nel testo dell’atto. Le armi sono state rinvenute oltre il limite del confine delterreno del [OSCURATO:PERSONA], in una zona che proprio per essere incolta si mostrava diversa dallazona in uso alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Vi sarebbe stato cattivo governo dei criteri normativi divalutazione della prova indiziaria.Al terzo motivo si deducono ulteriori violazioni di legge e vizi argomentativi.I pretesi indicatori positivi della disponibilità delle armi in capo ai [OSCURATO:PERSONA] sono fallaci enon assumono una reale valenza indiziaria. Le argomentazioni spese non superano ilragionevole dubbio, ben potendo essere stati altri soggetti a realizzare l’occultamento in queiluoghi alla insaputa dei [OSCURATO:PERSONA].Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla determinazione deltrattamento sanzionatorio.Le circostanze attenuanti generiche sono state concesse ma la pena base erasuperiore al minimo edittale in ragione della esistenza di precedenti che la difesa contesta.Non sarebbero, inoltre, congruamente motivati gli aumenti per continuazione.3.2 Il secondo atto di ricorso, a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], è postonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è affidato a cinque motivi.Al primo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto diresponsabilità.Si ripercorre la motivazione in fatto in punto di attribuzione della disponibilità delle armiin capo ai ricorrenti e la si reputa incongrua.Si ripropone, pertanto, la violazione dei parametri normativi in tema di valutazione dellaprova indiziaria, secondo le linee già esposte in riferimento al primo atto di ricorso.La vicinanza del fondo al sito di autolavaggio gestito dai [OSCURATO:PERSONA] non è un realeelemento indiziario, posto che manca la continuità di presenza sul posto, il che rendepossibile l’avvenuto ingresso di terzi nel fondo. Si ribadisce che il luogo di deposito del tubocontenente le armi poteva essere raggiunto anche in altro modo, il che toglie forza all’ipotesidi accusa recepita dai giudicanti.Anche il peso complessivo del reperto (tubo + armi) non può dirsi un dato indiziante,posto che ben potrebbe essere stato diverso il momento di allocazione del tubo rispetto aquello delle armi.Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento omissivo della prova,in rapporto ai contenuti della consulenza di parte a firma dell’ing. [OSCURATO:PERSONA].L’elaborato tecnico aveva illustrato l’esatto punto di rinvenimento e la possibilità digiungere in quel luogo mediante la parte scoscesa adiacente la strada provinciale. Si trattadi aspetti ingiustamente non valutati nel giudizio di secondo grado. Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al ritenutoconcorso di persone nel reato.La debolezza probatoria, in tesi, si riverbera sulla ritenuta sussistenza del concorso dientrambi gli imputati nella detenzione delle armi, senza specificazione delle condotteascrivibili a ciascuno. Secondo la difesa si tratta di un vizio della decisione, non potendoammettersi una forma di concorso indistinta e cumulativa.Al quarto motivo si ripropongono le doglianze in tema di determinazione del trattamentosanzionatorio, in modo analogo a quanto già indicato nel precedente atto di ricorso.Al quinto motivo si deduce vizio del procedimento per mancata rinnovazione dellaistruttoria dibattimentale, tanto in primo che in secondo grado.Si era evidenziata l’esistenza di discrasie tra le dichiarazioni dei testi, fatto che avrebbereso necessaria la rinnovazione dell’istruttoria, ingiustamente denegata. Vengono riprodottinel testo dell’atto stralci di dichiarazioni sul tema delle possibili modalità di accesso al luogodi rinvenimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.2. I motivi in punto di rinnovazione istruttoria sono inammissibili per manifestainfondatezza.Quanto al giudizio di primo grado, il Tribunale ha ritenuto di non accogliere le richiestedi riascolto dei testi già escussi innanzi al collegio diversamente composto in ragione diquanto deciso da Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Pg, Rv. 276754 – 02, secondo cuil'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto dichiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione diquelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri divalutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla nonmanifesta superfluità della rinnovazione stessa. La motivazione circa la superfluità delriascolto espressa dal giudice di primo grado non è oggetto di doglianza specifica.Analogamente, quanto al giudizio di secondo grado, i ricorrenti hanno riproposto la tesidelle «discrasie» tali da giustificare un riascolto lì dove – come è stato ritenuto nellamotivazione della decisione - trattasi in tutta evidenza di un tema valutativo, quale quelloposto dalla particolare conformazione del territorio. Logicamente il giudice di secondo gradoha ritenuto che non vi fossero i presupposti per l’esercizio del potere di ufficio di cui all’art.603 cod. proc. pen.3. Il cuore delle doglianze riguarda, in tutta evidenza, l’attribuzione di responsabilitàconcorsuale per la ritenuta detenzione delle armi rinvenute all’esito della attività perquirente,con correlata ricettazione.3.1 Sul punto, una prima considerazione riguarda la tipologìa di delitto oggetto dicontestazione. La detenzione dell’arma altro non è – secondo la giurisprudenza secolare diquesta Corte – che l’esercizio di un potere di fatto che si condensa nella nozione didisponibilità, nel senso della esistenza di un "minimo apprezzabile di autonoma disponibilitàdel bene da parte dell'agente". Pertanto, ove vi sia una medesimezza di condizione tra piùsoggetti, con facilità della disponibilità e consapevolezza di accesso all’arma, costoro ladetengono collettivamente, a meno che non emerga una precisa ragione di esclusione, taleda dar luogo ad una diversa fattispecie incriminatrice (ad es. nel caso dell’art. 697, secondocomma, cod. pen. su cui v. Sez. 1, n. 16992 del 12/12/2014, dep. 2015, Genovese, Rv.263311 – 01 secondo cui, in tema di reati concernenti le armi, la mera tolleranza dell'altruidetenzione di un'arma comune da sparo, anche se nell'ambito di un rapporto di coabitazionecon l'illegittimo detentore, integra la contravvenzione di omessa denuncia di cui all'art. 697,secondo comma, cod. pen. e non il reato di detenzione abusiva, poiché la nozione di"detenzione" implica un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene).Ora, nel caso degli attuali ricorrenti vi è stata, in sede di merito, la ricognizioneargomentata di una «condizione comune» di disponibilità e consapevolezza (in rapporto alluogo di nascondimento delle armi), il che rende sussistente la responsabilità concorsualeanche senza necessità di individuazione di una specifica condotta agevolatrice di ciascuno.Ciò si afferma in rapporto al contenuto del terzo motivo di ricorso del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Ci posto, il vero tema di critica è rappresentato dalla ragionevolezza degli indicatorifattuali posti a sostegno della descritta condizione.Ma la critica è infondata perché i giudici del merito hanno fatto, nel caso in esame,buon governo dei criteri logici tradotti nella regola normativa di cui all’art.192 cod. proc. pen.Alcune premesse risultano necessarie in punto di controllo del ragionamentodimostrativo fondato su prova indiziaria.Va dunque ricordato che la prova del fatto è sempre fondata su un giudizio di'correlazione' tra un fatto principale (la proposizione fattuale contenuta nella ipotesi diaccusa) e 'fatti secondari' capaci, in rapporto al loro contenuto informativo, di evidenziare unsignificato di 'corrispondenza al vero' dell'enunciato introdotto nell'atto di accusa (secondo ilprincipio di inerenza espresso all'art. 187 cod. proc. pen.).Lì dove un dato informativo sia privo di certezza in sè o non si diriga, nel suosignificato, verso l'imputazione non è un 'elemento di prova', ma un semplice dato dicontorno alla ricostruzione complessiva del fatto, in termini di eventuale compatibilità o dimancata smentita dell'ipotesi prescelta.Ove si possa parlare di elemento di prova, la classificazione logica e giuridica deglielementi probatori tra prova storica (o diretta) e prova critica (o indiziaria) si muoveesclusivamente sul piano della loro «idoneità rappresentativa» rispetto al fatto da provare.Tale partizione non riguarda la tipologia della fonte probatoria (un testimone può essereportatore, ad es., quanto dell’una che dell’altra ‘classe’ di elementi), bensì il rapportoesistente tra la ‘capacità dimostrativa’, del singolo elemento considerato, ed il ‘fatto daprovare’ nella sua oggettiva materialità, così come descritto nella imputazione.In tal senso, è definibile quale prova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che,pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta – sulla base di unaoperazione di raccordo logico tra più circostanze – di contribuire al suo disvelamento (dalfatto noto, l'indizio, si perviene alla conoscenza di quello ignoto).L’indizio, pertanto, ha una sua autonoma capacità rappresentativa, che tuttavia per lasua parzialità - e per il rappresentare una circostanza diversa (pur se logicamente collegata)rispetto al fatto da provare - , consente esclusivamente di attivare, nella mente del soggettochiamato ad operare la ricostruzione, un meccanismo di inferenza logica capace di condurread un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio.È proprio in ragione di tale «deficitstrutturale» di capacità dimostrativa, che la provaindiziaria è oggetto di una particolare cautela valutativa da parte del legislatore, che ancora ilrisultato probatorio (art. 192, comma 2) all’esistenza di particolari caratteristiche deglielementi posti a base della suddetta inferenza (gravità, precisione, concordanza), il tuttonell'ambito di una doverosa valutazione unitaria e globale dei dati raccolti (per tutte Sez. U,n. 6682 del 04/02/1992, P.m.,, Rv. 191236 – 01, in motivazione, con insegnamento ribaditoda Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 - 01: poiché l’indizio èsignificativo di una pluralità, maggiore o minore di fatti non noti - tra cui quello da provare-,nella valutazione di una molteplicità di indizi è necessaria una preventiva valutazione diindicatività di ciascuno di essi – sia pure di portata possibilistica e non univoca – sulla basedi regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne èdoveroso e logicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale larelativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perché nellavalutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì che il limitedella valenza di ognuno risulta superato e l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nellavalutazione unitaria, in modo da conferire al complesso indiziario pregnante e univocosignificato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto).Il singolo indizio, inteso come dato con contenuto informativo tale da 'concorrere'all'accrescimento della verità contenuta nell'ipotesi di partenza, va pertanto sottoposto averifica al fine di individuarne il «grado di persuasività» (si veda, sul tema, Sez. 1, n. 47250del 09/11/2011, Livadia, Rv. 251502 - 01) fermo restando che non può pretendersi che ilgiudizio di 'gravità' (ossia il peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare) sia uguale perogni singolo dato indiziante, essendo del tutto logica - nell'ambito della valutazione unitariarichiesta dalla norma - la concorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità,ferma restando la necessaria (al fine di raggiungere il risultato dimostrativo) precisione(intesa come direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo) e concordanza (ilche implica - almeno sul piano tendenziale - la pluralità dei dati sottoposti a valutazione, laloro convergenza dimostrativa e, in ogni caso, l'assenza di dati antagonisti, di 'smentita').Il diverso 'grado' di gravità del singolo indizio influisce, peraltro, sulla valutazionecomplessiva, nel senso che, come è stato ribadito, tra le molte, da Sez. 5, n. 16397 del21/02/2014, P.g. in proc. maggi e altri, Rv. 259552 - 01, in tema di prova indiziaria, ilrequisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello dellagravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizipoco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una solapossibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmentegravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova delfatto. Al contempo, va ribadito che la prova indiziaria, proprio in rapporto alle suecaratteristiche ontologiche, non può - per definizione - offrire una rappresentazione del fattosovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione è figlia non già diuna conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurrel'azione criminosa (in quanto tale) ma di un «raccordo logico» tra un fatto 'secondario' e il'fatto da provare'.La prova indiziaria conduce alla scoperta dell'identità dell'autore di un fatto di reatodipendenza tra più circostanze. Da ciò può dirsi che, ferma restando la certezza (in sensoprocessuale) del risultato di prova, non può pretendersi dalla prova indiziaria un tassoesplicativo delle 'modalità realizzative' del fatto che vada oltre i limiti ontologici della provastessa (questa Corte, in più occasioni ha affermato che il procedimento logico deve condurrealla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezzaprocessuale che, una esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibileall'agente come fatto proprio: così Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449 -01).Operate tali precisazioni – di carattere generale - va anche ribadito che lì dove ilprocedimento valutativo sin qui descritto risulti corretto sul piano del metodo, è costante econdivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento menoqualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che, tra l'altro, la stessa prova storicase da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del testeche abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto) dall'altro annida in sérischi di errore (ad es., per falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazionedel dato tecnologico) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da partedel giudice anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve inogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti,dati i valori in gioco (in tal senso, tra le altre, già Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, Altadonna,Rv. 190650 - 01, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all’art.192 non ha intesointrodurre alcuna «gerarchia di valore» nell’ambito delle diverse acquisizioni probatorie, maha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazionericostruttiva; v. anche Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211895 – 01 e, sulprincipio generale dell’assenza di una gerarchia di valore, di recente, v. anche Sez. 2, n.27040 del 17/06/2025, M., Rv. 288496 - 02) .In presenza di dati indizianti, peraltro, è sempre necessario l'apprezzamento di ulterioricircostanze fattuali, posto che il giudicante deve porsi il problema della compatibilità di talirisultanze con l'ipotesi di accusa.È evidente, infatti che lì dove emergano dati idonei a minare detta compatibilità ilprocedimento logico-ricostruttivo subisce una frattura, mente i dati «compatibili» con l'ipotesiformulata, pur avendo una portata conoscitiva non decisiva, finiscono con il concorrere,come si è detto, al raggiungimento del risultato dimostrativo nell'ambito della verifica dicompatibilità dell'ipotesi ricostruttiva globale con gli altri dati raccolti nel processo, al fine diescludere l'emersione di dati antagonisti.Non si tratta, pertanto, di elementi del tutto 'neutri' rispetto alla sintesi probatoria dimerito ed il procedimento logico che si realizza in simili casi risponde a criteri di metodo piùvolte ricordati da questa Corte di legittimità, lì dove si è affermato che in sede di motivazionela prospettazione di ipotesi deve ritenersi vietata quando il giudice intenda trarre da esse, enon da fatti obiettivamente accertati, la prova della colpevolezza; un tale divieto però nonsussiste e non potrebbe logicamente sussistere quando, in presenza di altri elementi nonipotetici ed idonei a dimostrare la colpevolezza, il giudice debba affrontare l'esame dellerisultanze che si assumano come potenzialmente idonee a vanificare la loro valenza. In talcaso, infatti, il giudice altro non potrà né dovrà fare se non verificare, ricorrendonecessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanze siano in effetti compatibili o meno conla ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale, peraltro, anche in caso di esitopositivo di detta verifica, rimarrà comunque basata sulle prove acquisite e non sulle ipotesiformulate in funzione della verifica stessa (in detti termini Sez. 1, n. 3754 del 13/03/1992, Di,Rv. 189724 - 01). 3.3 Ora, applicando i parametri sin qui descritti al caso oggetto di verifica, va rilevatoche le doglianze si basano su una erronea «attribuzione» alla prova indiziaria di un tassoesplicativo delle circostanze di fatto che non può appartenere, per definizione, allamedesima.In altre parole, le circostanze che sono state oggetto di valutazione nella decisione diprimo grado – con conferma della linearità argomentativa da parte del giudice di secondogrado – appartengono tutte alla classe degli indizi ed è pertanto al loro risultato globale cheoccorre guardare in chiave di tenuta argomentativa.Affermare che ciascuna di loro non realizza un sufficiente portato dimostrativo nonscalfisce, dunque, il portato logico della motivazione.Né può accedersi alla ipotesi che il confezionamento e l’abbandono del tubo in PVC siaavvenuto in tempi diversi (prima il tubo, poi le armi), non essendo stato acquisito alcunelemento in tale direzione.In effetti le doglianze non hanno individuato una reale frattura del ragionamento logicoposto a base della decisione, atteso che la valutazione globale degli indicatori porta aritenere dimostrata la tesi di una attribuzione agli attuali ricorrenti quantomeno di un compitodi vigilanza sul deposito delle armi (in ragione delle condizioni dei luoghi e della costantepresenza dei [OSCURATO:PERSONA] sul posto) che ne implica la disponibilità.Le ipotesi alternative di avvenuta collocazione delle armi all’insaputa dei [OSCURATO:PERSONA] ed aopera di terzi rimasti ignoti sono state vagliate in modo accurato in sede di merito ma nonhanno avuto alcun reale sostegno processuale in ragione dello stato dei luoghi.Si tratta, peraltro, di un argomento tipicamente in fatto, la cui riproposizione in sede dilegittimità si scontra con i limiti ontologici di giudizio di questa Corte. Va pertanto dichiaratala infondatezza di tutti i motivi di ricorso qui in esame (secondo e terzo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA],nonché primo, secondo e terzo motivo avv. [OSCURATO:PERSONA]).4. I motivi in punto di trattamento sanzionatorio sono inammissibili per manifestainfondatezza. Non vi è contraddizione alcuna tra il riconoscimento delle circostanzedella pena-base in termini leggermente superiori al minimo edittale, anche in ragione dellaesistenza di precedenti che – seppure di non elevata gravità – esistono. La dimensionequantitativa degli incrementi per continuazione risulta congrua anche in ragione del numerodelle armi rinvenute, così come si è argomentato in sede di merito.Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20371/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris