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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37969/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di Catania, con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita dal 3 ottobre 1995 al 30 dicembre 1996 (sino al 30 ottobre 1995 in carcere e successivamente agli arresti domiciliari).

2. La ricorrente, sottoposta alla misura cautelare in base ad imputazione provvisoria ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, è stata condannata in primo grado alla pena di 8 anni di reclusione e successivamente a nuovo giudizio, annullata la prima sentenza per violazione dell'art. 525, secondo comma, cod.proc.pen., alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, ma, poi, assolta in grado di appello perché il fatto non sussiste, dopo annullamento con rinvio, da parte della Suprema Corte, della prima sentenza di appello con cui era stata confermata la sua responsabilità penale.

3. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ritenendo causalmente rilevante nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare la condotta gravemente colposa dell'istante, consistente, da un lato, nell'avere effettuato con il marito due viaggi da Catania a Modena, nell'agosto del 1994, con modalità tali da apparire non una vacanza (stante il lasso temporale di durata, di appena 24-48 ore, l'assenza di soste), ma il trasporto di un oggetto sospetto (appellato "polpette" nelle conversazioni intercettate tra il marito e coimputato, a cui è stato contestato l'illecito di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), e, dall'altro, nel non aver fornito alcuna giustificazione alternativa di tali condotte.

4. La ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato il vizio di motivazione, sottolineando che nel provvedimento impugnato le si è rimproverato di non aver fornito alcuna spiegazione alternativa, dimenticando che da subito ella si è affermata estranea agli illeciti contestati, e si sono valorizzate conversazione intercettate, a cui è stato attribuito un valore indiziario, senza, tuttavia, individuare la propria colpa grave nell'intrattenere tali comunicazioni. 5.La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2.0ccorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

Dal punto di vista probatorio, va sottolineato che, per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, il giudice può tener conto degli atti che nell'ambito del giudizio di cognizione sono risultati inficiati da inutilizzabilità meramente "fisiologica" (v., per tutte, Sez. 4, n. 38181 del 23/04/2009, Ferrigno, Rv. 245308 - 01).

In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).

Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 Cc., Quaresima, Rv. 270039).

Come si è recentemente precisato (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale.

Tale principio va, tuttavia, collegato al diverso piano di indagine del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione rispetto a quello penale: difatti, come già sottolineato, il giudice della riparazione non può affermare avvenuti fatti esclusi dal giudice del merito, ma semplicemente può attribuire a circostanze emerse nel giudizio di merito un diverso valore probatorio con riferimento alle diverse condotte che integrano la condizione ostativa all'indennizzo richiesto.

3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di tali principi, individuando, con una motivazione congrua e non manifestamente illogica, la condotta (processuale) gravemente colposa dell'istante che ha contribuito causalmente a determinare l'errore dell'autorità giudiziaria in ordine alla sua partecipazione, all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990: condotta consistente nel non aver fornito una specifica ricostruzione alternativa di un fatto "sospetto", in cui ella era risultata coinvolta (i viaggi con il marito da Catania a Modena, in pieno agosto, senza soste, in un brevissimo lasso temporale, strumentali al trasporto di "polpette", a cui, in sede di indagini, era stata attribuita la funzione della consegna di droga), e nell'essersi limitata ad affermare la propria innocenza, senza, tuttavia, fornire alcun chiarimento circa la ragione di tali trasferte.

In proposito, occorre ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può prendere in esame il comportamento silenzioso o mendace, pur legittimamente tenuto dall'interessato nel procedimento penale, poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze, a lui note, che contrastino l'accusa o vincano ragioni di cautela (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755 - 01, v. anche, da ultimo, Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Stamatopoulou, Rv. 273744, secondo cui, in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'[OSCURATO:PERSONA] ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare).

Deve, peraltro, ricordarsi che, come ha precisato Sez. 4, n. 48247 del 13/11/2008, Cekrezi, Rv. 242758, il giudice della riparazione, ai fini della valutazione della colpa grave ostativa all'equo indennizzo, nel prendere in considerazione il comportamento silenzioso o mendace dell'imputato, dovrà decidere se necessiti o meno - nel caso concreto - del concorso di altri elementi di colpa.

Sicuramente laddove il soggetto sottoposto alla privazione della liberà avrebbe potuto rivelare agli inquirenti circostanze a lui solo note o chiarire, con le sue dichiarazioni veritiere, elementi indizianti gravi, il silenzio o il mendacio saranno da soli sufficienti a escludere l'indennizzo richiesto (cfr. Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287, secondo cui le dichiarazioni mendaci rese in sede di interrogatorio dal soggetto sottoposto a custodia cautelare possono assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi od il protrarsi della privazione della libertà).

Nel caso in esame, la soluzione del giudice della riparazione è corretta proprio in considerazione della circostanza che solo l'istante, in quanto coinvolta nelle trasferte sospette, avrebbe potuto chiarire all'autorità giudiziaria lo scopo effettivo del viaggio e fornire gli eventuali dettagli (relativi alle modalità esecutive o ad altro) idonei a svelare uno scopo alternativo e lecito rispetto a quello attribuito dal giudice della cautela. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 6 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di Catania, con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita dal 3 ottobre 1995 al 30 dicembre 1996 (sino al 30 ottobre 1995 in carcere e successivamente agli arresti domiciliari). 2. La ricorrente, sottoposta alla misura cautelare in base ad imputazione provvisoria ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, è stata condannata in primo grado alla pena di 8 anni di reclusione e successivamente a nuovo giudizio, annullata la prima sentenza per violazione dell'art. 525, secondo comma, cod.proc.pen., alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, ma, poi, assolta in grado di appello perché il fatto non sussiste, dopo annullamento con rinvio, da parte della Suprema Corte, della prima sentenza di appello con cui era stata confermata la sua responsabilità penale. 3. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ritenendo causalmente rilevante nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare la condotta gravemente colposa dell'istante, consistente, da un lato, nell'avere effettuato con il marito due viaggi da Catania a Modena, nell'agosto del 1994, con modalità tali da apparire non una vacanza (stante il lasso temporale di durata, di appena 24-48 ore, l'assenza di soste), ma il trasporto di un oggetto sospetto (appellato "polpette" nelle conversazioni intercettate tra il marito e coimputato, a cui è stato contestato l'illecito di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), e, dall'altro, nel non aver fornito alcuna giustificazione alternativa di tali condotte. 4. La ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato il vizio di motivazione, sottolineando che nel provvedimento impugnato le si è rimproverato di non aver fornito alcuna spiegazione alternativa, dimenticando che da subito ella si è affermata estranea agli illeciti contestati, e si sono valorizzate conversazione intercettate, a cui è stato attribuito un valore indiziario, senza, tuttavia, individuare la propria colpa grave nell'intrattenere tali comunicazioni. 5.La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2.0ccorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). Dal punto di vista probatorio, va sottolineato che, per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, il giudice può tener conto degli atti che nell'ambito del giudizio di cognizione sono risultati inficiati da inutilizzabilità meramente "fisiologica" (v., per tutte, Sez. 4, n. 38181 del 23/04/2009, Ferrigno, Rv. 245308 - 01). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 Cc., Quaresima, Rv. 270039). Come si è recentemente precisato (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale. Tale principio va, tuttavia, collegato al diverso piano di indagine del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione rispetto a quello penale: difatti, come già sottolineato, il giudice della riparazione non può affermare avvenuti fatti esclusi dal giudice del merito, ma semplicemente può attribuire a circostanze emerse nel giudizio di merito un diverso valore probatorio con riferimento alle diverse condotte che integrano la condizione ostativa all'indennizzo richiesto. 3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di tali principi, individuando, con una motivazione congrua e non manifestamente illogica, la condotta (processuale) gravemente colposa dell'istante che ha contribuito causalmente a determinare l'errore dell'autorità giudiziaria in ordine alla sua partecipazione, all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990: condotta consistente nel non aver fornito una specifica ricostruzione alternativa di un fatto "sospetto", in cui ella era risultata coinvolta (i viaggi con il marito da Catania a Modena, in pieno agosto, senza soste, in un brevissimo lasso temporale, strumentali al trasporto di "polpette", a cui, in sede di indagini, era stata attribuita la funzione della consegna di droga), e nell'essersi limitata ad affermare la propria innocenza, senza, tuttavia, fornire alcun chiarimento circa la ragione di tali trasferte. In proposito, occorre ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può prendere in esame il comportamento silenzioso o mendace, pur legittimamente tenuto dall'interessato nel procedimento penale, poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze, a lui note, che contrastino l'accusa o vincano ragioni di cautela (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755 - 01, v. anche, da ultimo, Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Stamatopoulou, Rv. 273744, secondo cui, in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'[OSCURATO:PERSONA] ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare). Deve, peraltro, ricordarsi che, come ha precisato Sez. 4, n. 48247 del 13/11/2008, Cekrezi, Rv. 242758, il giudice della riparazione, ai fini della valutazione della colpa grave ostativa all'equo indennizzo, nel prendere in considerazione il comportamento silenzioso o mendace dell'imputato, dovrà decidere se necessiti o meno - nel caso concreto - del concorso di altri elementi di colpa. Sicuramente laddove il soggetto sottoposto alla privazione della liberà avrebbe potuto rivelare agli inquirenti circostanze a lui solo note o chiarire, con le sue dichiarazioni veritiere, elementi indizianti gravi, il silenzio o il mendacio saranno da soli sufficienti a escludere l'indennizzo richiesto (cfr. Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287, secondo cui le dichiarazioni mendaci rese in sede di interrogatorio dal soggetto sottoposto a custodia cautelare possono assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi od il protrarsi della privazione della libertà). Nel caso in esame, la soluzione del giudice della riparazione è corretta proprio in considerazione della circostanza che solo l'istante, in quanto coinvolta nelle trasferte sospette, avrebbe potuto chiarire all'autorità giudiziaria lo scopo effettivo del viaggio e fornire gli eventuali dettagli (relativi alle modalità esecutive o ad altro) idonei a svelare uno scopo alternativo e lecito rispetto a quello attribuito dal giudice della cautela. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 6 ottobr
Sentenza Cassazione n. 37969/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris