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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 11021/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Negro) Rilevato che i motivi di censura dedotti appaiono generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità del delitto in addebito, alla corretta valutazione delle fonti di prova ed alla sussistenza del dolo di calunnia (v. pag. 1, 2, 3 motiv.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 19 gennaio 2024 Il consi tensore [OSCURATO:PERSONA] nte O Angelo qostanzo DEPOSrPTA [OSCURATO:PERSONA] C LT 15I 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Negro) Rilevato che i motivi di censura dedotti appaiono generici, poiché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità del delitto in addebito, alla corretta valutazione delle fonti di prova ed alla sussistenza del dolo di calunnia (v. pag. 1, 2, 3 motiv.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consi tensore [OSCURATO:PERSONA] nte O Angelo qostanzo DEPOSrPTA [OSCURATO:PERSONA] C LT 15I 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 11021/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris