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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29998/2026

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to il 01/01/1994 avverso la sentenza del 22/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9733/26 ALPHA JALò0W OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate ed inoltre perché riproduce pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, mentre difetta di una critica puntuale al provvedimento e non prende in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali il motivo di appello non è stato accolto; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla configurazione del reato contestato ed, in modo particolare, alla inidoneità della condotta ad integrare intimidazione e minaccia (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 01/01/1994 avverso la sentenza del 22/12/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9733/26 ALPHA JALò0W OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate ed inoltre perché riproduce pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, mentre difetta di una critica puntuale al provvedimento e non prende in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali il motivo di appello non è stato accolto; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla configurazione del reato contestato ed, in modo particolare, alla inidoneità della condotta ad integrare intimidazione e minaccia (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 29998/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris