CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 01429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo del difensore, denunciando una mancanza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] - che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, siccome costituiti soltanto da un del tutto generico richiamo alla mancanza di motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell'impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente; - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila per ciascuna ricorrente; P. T. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere "ensore Il Presidente (Atan