Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 560/2011
ECLI:EU:T:2011:484
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 16 settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑316/11)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive assunte con riferimento alla situazione in Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti
di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio e decisione che proroga tali misure –
Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 330/2011, allegato I
A; decisione del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/221, allegato II) (v. punti 20‑26, 29‑30, 32)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti
di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio e decisione che proroga tali misure –
Regolarizzazione di una carenza di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Presupposti – Circostanze eccezionali
(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 330/2011, allegato I A; decisione
del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/221, allegato II) (v. punti 34‑35)
3.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento che istituisce misure
restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio e
della decisione che proroga tali misure – Produzioni di effetti della decisione di annullamento del regolamento a decorrere
dalla scadenza del termine di impugnazione o del rigetto di quest’ultima – Applicazione di tale termine alla produzione degli
effetti dell’annullamento della decisione (Artt. 264, secondo comma, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte, artt. 56, primo
comma, e 60, secondo comma, regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 330/2011; decisione
del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/221) (v. punti 38‑39)
[OSCURATO:PERSONA] d’annullamento della decisione del Consiglio 6 aprile 2011, 2011/221/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC
che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 20) e del regolamento (UE) del Consiglio
6 aprile 2011, n. 330, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei
confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 10) nei limiti
in cui essi riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
La decisione del Consiglio 6 aprile 2011, 2011/221/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure
restrittive nei confronti della Costa d’Avorio, e il regolamento (UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330, recante modifica
del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità
per tener conto della situazione in Costa d’Avorio sono annullati nei limiti in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA].
2)
Gli effetti della decisione 2011/221 sono mantenuti per quanto riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA] fin quando non assumerà effetto
l’annullamento del regolamento n. 330/2011.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA].