Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 560/2011

ECLI:EU:T:2011:484
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 16 settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑316/11) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive assunte con riferimento alla situazione in Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio e decisione che proroga tali misure – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 330/2011, allegato I A; decisione del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/221, allegato II) (v. punti 20‑26, 29‑30, 32)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio e decisione che proroga tali misure – Regolarizzazione di una carenza di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Presupposti – Circostanze eccezionali (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 330/2011, allegato I A; decisione del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/221, allegato II) (v. punti 34‑35)

3. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio e della decisione che proroga tali misure – Produzioni di effetti della decisione di annullamento del regolamento a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o del rigetto di quest’ultima – Applicazione di tale termine alla produzione degli effetti dell’annullamento della decisione (Artt. 264, secondo comma, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte, artt. 56, primo comma, e 60, secondo comma, regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 330/2011; decisione del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/221) (v. punti 38‑39) [OSCURATO:PERSONA] d’annullamento della decisione del Consiglio 6 aprile 2011, 2011/221/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 20) e del regolamento (UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 10) nei limiti in cui essi riguardano il ricorrente.

Dispositivo 1) La decisione del Consiglio 6 aprile 2011, 2011/221/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio, e il regolamento (UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio sono annullati nei limiti in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) Gli effetti della decisione 2011/221 sono mantenuti per quanto riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA] fin quando non assumerà effetto l’annullamento del regolamento n. 330/2011. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 16 settembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑316/11) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive assunte con riferimento alla situazione in Costa d’Avorio – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio e decisione che proroga tali misure – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 330/2011, allegato I A; decisione del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/221, allegato II) (v. punti 20‑26, 29‑30, 32) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio e decisione che proroga tali misure – Regolarizzazione di una carenza di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Presupposti – Circostanze eccezionali (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 330/2011, allegato I A; decisione del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/221, allegato II) (v. punti 34‑35) 3. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio e della decisione che proroga tali misure – Produzioni di effetti della decisione di annullamento del regolamento a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o del rigetto di quest’ultima – Applicazione di tale termine alla produzione degli effetti dell’annullamento della decisione (Artt. 264, secondo comma, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte, artt. 56, primo comma, e 60, secondo comma, regolamento del Consiglio n. 560/2005, come modificato dal regolamento n. 330/2011; decisione del Consiglio 2010/656, come modificata dalla decisione 2011/221) (v. punti 38‑39) [OSCURATO:PERSONA] d’annullamento della decisione del Consiglio 6 aprile 2011, 2011/221/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 20) e del regolamento (UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 93, pag. 10) nei limiti in cui essi riguardano il ricorrente. Dispositivo 1) La decisione del Consiglio 6 aprile 2011, 2011/221/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio, e il regolamento (UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio sono annullati nei limiti in cui riguardano il sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) Gli effetti della decisione 2011/221 sono mantenuti per quanto riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA] fin quando non assumerà effetto l’annullamento del regolamento n. 330/2011. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal sig. [OSCURATO:PERSONA].