CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43272/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza, riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna e rideterminava le pene accessorie, confermando nel resto l'impugnata sentenza e quindi la penale responsabilità dello Zaffarano in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale ed impropria, irrogando la pena principale indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio ed in particolare in riferimento al movente che avrebbe determinato il prevenuto a consumare i reati contestatigli. 3 - Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga portato all'udienza pubblica di discussione, non essendo inammissibili i motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'ipotizzato movente del prevenuto, lo stato di soggezione patito nei confronti di altro o altri soggetti, non ne avrebbe comunque scriminata la colpevolezza, avendo egli consapevolmente concorso nella consumazione degli illeciti contestatigli. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]