CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27807/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i recenti e consolidati orientamenti giurisprudenziali, opportunamente richiamati dalla Corte di merito a pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, secondo cui la volontà di proporre querela è legittimamente desumibile dalla presentazione alle forze dell'ordine di una denuncia, accompagnata dall'allegazione, in funzione delle indagini da svolgersi, di documentazione utile all'individuazione dell'autore dell'azione criminosa, come avvenuto nella specie, non richiedendo l'istanza punitiva l'utilizzo di formule sacramentali e dovendosi conformare l'interpretazione, nei casi dubbi, al principio del "favor querelae" (cfr. fra le altre, Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Pg, Rv. 287759 - 01) e la dichiarazione con cui la persona offesa, al momento della presentazione della denuncia, si costituisce, come nel caso in esame, o si riserva di costituirsi parte civile, dev'essere intesa come valida manifestazione del diritto di proporre querela, sicché può ritenersi sussistente anche a fronte di atti non contenenti la sua esplicita manifestazione (cfr. fra le altre, Sez. 2, n. 38756 del 28/10/2025, Colosimo, Rv. 288960 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M