CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10070/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 275 del 2017, depositata il 3 febbraio 2017, non notificata.Numero registro generale 20256/2017Numero sezionale 2565/2026Numero di raccolta generale 10070/2026Data pubblicazione 18/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., dell’avviso di accertamento n. T8P030402591 e dell’avvisodi accertamento n.T8P030400052, relativi agli anni di imposta 2006 e 2007,con cui era stato accertato dall’amministrazione finanziaria un maggiorimponibile, a fini IRES, IRAP e IVA, in conseguenza della ritenutaindeducibilità dei costi sostenuti in esecuzione di contratti disponsorizzazione conclusi dalla società con alcune associazioni sportivedilettantistiche, in mancanza dei presupposti a tal fine richiesti dall’art. 90comma 8 legge n. 289 del 2002.2. La CTP di Pisa aveva accolto i ricorsi della società contribuente ma laCTR della Toscana, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, avevaparzialmente riformato la sentenza ritenendo l’indeducibilità dei costirelativi al contratto con A.C.G.D. per euro 55.000 e al contratto con U.C.Cevolese per euro 42.000, in ragione dell’inesistenza degli ulteriori requisitidell’effettività e dell’inerenza previsti dall’art. 109 t.u.i.r.3. Avverso la sentenza della CTR della Toscana la società contribuente haproposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, e l’Agenzia delleEntrate si è limitata a depositare una nota con cui si è riservata la difesanell’eventuale udienza pubblica.Successivamente la società contribuente, il 5 marzo 2026, ha depositatomemoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente ha lamentato, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.90 comma 8 legge n. 289 del 2002 e dell’art. 2697 c.c. per aver la CTRrichiesto, ai fini della deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti afavore di associazioni dilettantistiche sportive, la ricorrenza di ulterioriNumero registro generale 20256/2017Numero sezionale 2565/2026Numero di raccolta generale 10070/2026Data pubblicazione 18/04/2026presupposti rispetto a quelli previsti dalla norma speciale che sancisce unapresunzione assoluta di inerenza delle spese di sponsorizzazione di importonon superiore a euro 200.000, sostenute dalla società a frontedell’esecuzione da parte del beneficiario di una specifica attività dipromozione della sua immagine e dei suoi prodotti.1.1. Il motivo è fondato.1.2. L’art. 90 comma 8 della legge 2002 n. 289, nella versione applicabileratione temporis, prevede che “Il corrispettivo in denaro o in natura infavore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituiteda istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche chesvolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportivenazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggettoerogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine odei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività delbeneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle impostesui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.”1.3. Nell’interpretazione della norma la Corte ha ripetutamente affermatoil principio secondo cui « In tema di spese di sponsorizzazione, il regime dicui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente "rationetemporis", fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità dellesponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove icorrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o deiprodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione,una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, diconseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito delsoggetto sponsor.» (Cass. n. 4612 del 2023; Cass. n. 8981 del 2017; Cass.n. 7823 del 2025).Numero registro generale 20256/2017Numero sezionale 2565/2026Numero di raccolta generale 10070/2026Data pubblicazione 18/04/2026La presunzione legale di inerenza e congruità delle spese disponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche sancita dalla normarichiamata opera, quindi, in virtù della sola ricorrenza dei presuppostiprevisti dalla norma costituiti dal fatto che i corrispettivi erogati sianodestinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogantee sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività delbeneficiario della medesima senza che rilevino ulteriori requisiti (Cass n.8981 del 2017), quali la necessità della forma scritta del contratto o lacoerenza economica dell’operazione.1.4. Nel caso di specie la CTR non si è attenuta ai principi richiamatiladdove ha subordinato la fruibilità dell’agevolazione prevista dall’art. 90comma 8, della l. n. 289 del 2002 non solo alla ricorrenza dei requisitirichiesti dalla norma ma anche agli “ ulteriori requisiti della competenza,della certezza dell’esistenza del costo, e dell’oggettiva determinabilità dellostesso quanto al relativo ammontare, nonché dell’inerenza della spesa addall’art. 109 t.u.i.r.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 90comma 8 legge n. 289 del 2002 e degli articoli 2724, 2725 e 2729 c.c. e, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo che ha costituito oggetto di discussione fra le parti, per non aver laCTR esaminato il fatto decisivo che il contratto di sponsorizzazione conclusocon la UC Cevolese risultava essere stato sottoscritto dalla beneficiaria nellacopia rinvenuta dall’Agenzia delle Entrate nel corso delle verifiche e non era,quindi, privo di forma scritta. La CTR avrebbe, poi, erroneamente richiestola forma scritta del contratto di sponsorizzazione, soggetto al principiogenerale della libertà delle forme negoziali, ai fini della deducibilità dei costiin violazione dell’art. 90 comma 8 della l. n. 289 del 2002 che non prescrivetale requisito.Numero registro generale 20256/2017Numero sezionale 2565/2026Numero di raccolta generale 10070/2026Data pubblicazione 18/04/20262.1. Il motivo è inammissibile perché cumula più censure fra loroincompatibili sul piano logico – giuridico in violazione della previsionedell'art. 366, comma 1 n. 4 c.p.c. che esige, a pena di inammissibilità, laproposizione di motivi di ricorso per cassazione aventi carattere dispecificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.2.2. Con riguardo, in particolare, alla sovrapposizione di una pluralità dicensure in relazione alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 comma 1c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che « In tema di ricorsoper cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzid'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame difatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira arimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazioneenunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizionisarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici allelagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.»(Cass. n. 3397 2024; Cass. 26874 del 2018; Cass. n. 19443 del 2011).2.3. Nel caso di specie il motivo contiene un coacervo di censure fra loroincompatibili, come la violazione di legge che presuppone sia indiscussa laricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito el’omesso esame di fatto decisivo che suppone, invece, erronea proprio laricostruzione della fattispecie concreta.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 90 comma 8legge n. 289 del 2002 e degli articoli 2697, 1398, 2730-2735 c.c. e art. 7comma 4 d. lgs. n. 546 del 1992 laddove la CTR ha posto a fondamentoNumero registro generale 20256/2017Numero sezionale 2565/2026Numero di raccolta generale 10070/2026Data pubblicazione 18/04/2026della decisione di escludere la deducibilità dei costi relativi al contratto disponsorizzazione concluso con ACGD le dichiarazioni di un terzo in ordinealla mancata esecuzione dell’attività promozionale, attribuendo loroerroneamente la natura di “ confessione stragiudiziale” vincolante.3.1 Il motivo è fondato.3.2. L’art. 2735 c.c. nell’attribuire alla confessione stragiudiziale fatta allaparte o a chi la rappresenta la stessa efficacia di prova legale dellaconfessione giudiziale si riferisce alla dichiarazione che una parte fa dellaverità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte e non può valere,quindi, a configurare una confessione stragiudiziale la dichiarazione resa daun terzo ad una delle parti di fatti sfavorevoli all’altra parte.Le dichiarazioni stragiudiziali di un terzo non possono in alcun casocostituire una confessione stragiudiziale munita del crisma della provalegale ma possono al più assurgere a prova atipica con valenza indiziarianel contesto della prova presuntiva.3.3. Nell’ambito del processo tributario, in particolare con riferimento alledichiarazione di terzi raccolte dalla Guardia di Finanza anche per riassuntonel processo verbale di constatazione e trasfuse nell’avviso diaccertamento, la Corte ha affermato che « ben possono essere utilizzatequali elementi indiziari e non violano il divieto di prova per testi, di cui all'art.7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi negare il loro valoreindiziario e ben potendo esse costituire fonti di prova presuntiva, si daconcorrere legittimamente alla formazione del convincimento del giudice,pur se non rese in contraddittorio con la parte ricorrente e senza neppurela necessità che l'ufficio espleti ulteriori indagini (cfr. Cass. n. 6946 del2015; Cass. n. 20032 del 2011).» (Cass. n. 32024 del 2022; Cass. n. 8221del 2023).3.4. Nel caso di specie la CTR non ha fatto corretta applicazione deiprincipi richiamati laddove ha affermato che “ le dichiarazioni del sig.Banchelli, rilasciata in sede di verifica, in ordine alla mancanza di attivitàNumero registro generale 20256/2017Numero sezionale 2565/2026Numero di raccolta generale 10070/2026Data pubblicazione 18/04/2026pubblicitaria a favore della Cargo ed alla utilizzazione degli importi ricevutial fine di ripianare i debiti dell’ente, deve essere considerata al pari di unaconfessione stragiudiziale, ovvero di una dichiarazione che la parte fa dellaverità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte” senza verificaree specificare se il Banchelli avesse fatto o meno tali dichiarazioni in vestedi rappresentante della società contribuente.4. Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo e terzo motivo,inammissibile il secondo, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Toscana, che provvederà anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso in relazione al primo e al terzo motivo, dichiarainammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]