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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 31314/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18262/2021r.g., proposto [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 14, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avv.tiGaetano Sorbello e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore. intimate avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 243/2021 pubblicata in data 04/06/2021 , n.r.g. 65/2018 , notificata in data 10/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: unitario centro di imputazione - criteri di accertamento - sindacato in sede di legittimità -limiti 1.- [OSCURATO:PERSONA] deduceva di aver lavorato: dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/09/2002 in favore di [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di “aiuto meccanico”; dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per la società Effemotor (poi fusa per incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA]) quale collaboratore coordinato e continuativo, con mansioni di “preconsegna” di veicoli nuovi ed usati; dal 02/02/2003 al 31/03/2005 alle dipendenze di Effemotor con rapporti di lavoro occasionale; dal 04/05/2005 al 30/09/2005 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], prorogato fino al 28/02/2006; dal 06/03/2006 al 31/10/2006 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] srl quale meccanico 2^ livello, prorogato fino al 28/02/2007.

Allegava la fittizietà della pluralità dei datori di lavoro, da considerarsi centro unitario di imputazione; deduceva l’illegittimità del termine finale apposto a due contratti di lavoro, così come delle loro proroghe.

Impugnava altresì i verbali di conciliazione sindacale del 26/06/2006 e del 19/03/2007.

Pertanto adìva il Tribunale di Messina per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal primo periodo non formalizzato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a 30/09/2002; l’accertamento di un unico ed unitario rapporto di lavoro alle dipendenze delle varie società, succedutesi quali datrici di lavoro, e la loro condanna solidale al pagamento delle differenze retributive, anche in relazione alle mansioni effettivamente svolte dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.-Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava tutte le domande, ritenendo non provata la subordinazione nel primo periodo; non provata la simulazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa; infondata l’asserita illegittimità sia del termine finale per essere fittizie le ragioni giustificatrici, sia delle proroghe; inammissibili le domande relative alle differenze retributive per le mansioni svolte e l’orario osservato, stante la preclusione derivante dai due verbali di conciliazione in sede sindacale e quindi inoppugnabili ex art. 2113 c.c. 3.- Espletata una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dallo Stilo, dichiarava che fra lui e [OSCURATO:SOCIETA] era intervenuto nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/03/2005 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; condannava [OSCURATO:SOCIETA] a pagare al lavoratore la somma di euro 13.448,06 a titolo di differenze retributive e di t.f.r., a riassumerlo in servizio dal 15/12/2007 (data della costituzione in mora) e a pagargli le retribuzioni da tale data fino all’effettiva riammissione; condannava [OSCURATO:PERSONA] srl a pagare allo Stilo la somma di euro 241,18 a titolo di differenze retributive ed infine condannava le predette due società a rimborsare metà delle spese dei due gradi di giudizio, mentre compensava quelle fra lo Stilo e la società [OSCURATO:SOCIETA].

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) dalla prova testimoniale è risultata dimostrata la natura subordinata del primo rapporto di lavoro; b) sussiste altresì la prova della sostanziale continuazione della medesima attività lavorativa anche nel periodo successivo, avendo tutti i testimoni riferito di aver sempre considerato lo Stilo come un “collega”, in quanto svolgeva con continuità e quotidianamente la propria attività secondo i medesimi orari degli altri dipendenti, con sottoposizione a precise direttive del Fontanaro e al successivo controllo sull’esecuzione del lavoro svolto, in particolare da parte del capo officina Sturniolo; c) per il periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003, che ha previsto precisi limiti di ammissibilità delle prestazioni di lavoro occasionale, nella specie ampiamente violati, trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dall’art. 69, co. 2, d.lgs. n. 276 cit.; d) già questo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’ottobre 2002 consente di ritenere illegittimi i termini finali apposti al contratto del 04/05/2005 e del 06/03/2006; e) in ogni caso il termine finale apposto al primo contratto è nullo, perché l’esigenza organizzativa dichiarata in contratto è generica e comunque è rimasta sfornita di qualunque prova; f) anche il termine finale apposto al secondo contratto (stipulato con [OSCURATO:PERSONA] srl) è nullo, perché, pur essendo stato specificata la causale in termini di intensificazione dell’attività di “preconsegna” delle autovetture nuove al fine di raggiungere obiettivi di vendita, nondimeno tale causale è rimasta indimostrata; g) quanto alla tesi del lavoratore circa l’unicità del centro di imputazione fra le varie società appellate, va seguito l’insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui il collegamento funzionale fra le imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente; h) inoltre dall’istruttoria non è emerso che l’autonoma soggettività delle singole imprese fosse stata creata artificialmente a fini elusivi e fraudolenti; non risulta neppure il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario unitario, né l’utilizzazione promiscua e contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie imprese; i) con riguardo alle due rinunzie e transazioni avvenute dinanzi alla commissione di conciliazione all’indomani della conclusione di ciascun rapporto di lavoro a termine, deve ritenersi che la volontà abdicativa e/o transattiva del lavoratore riguardasse esclusivamente i crediti retributivi afferenti a quei due periodi di lavoro, poiché in quel momento non vi era stata alcuna rivendicazione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quindi la volontà transattiva espressa innanzi alla commissione non poteva riguardare pretese diverse da quelle inerenti i compensi via via maturati per effetto del contratto a tempo determinato; j) invece nel presente giudizio lo Stilo avanza pretese di differenze retributive commisurate al rapporto di lavoro a tempo indeterminato sul presupposto del suo diritto alla conversione del rapporto, sicché quelle conciliazioni sono irrilevanti (Cass. n. 24024/2013); k) ciò posto, solo la società [OSCURATO:SOCIETA] ha eccepito tempestivamente la prescrizione delle pretese retributive rivendicate dal lavoratore, sicché nei suoi confronti le differenze retributive maturate fino al 30/09/2002 sono prescritte; l) per tale ragione è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, al fine di accertare le differenze retributive maturate anche per t.f.r. presso ciascuna società e precisamente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28/02/2006 con Effemotor oggi [OSCURATO:SOCIETA]; dal 07/03/2006 al 28/02/2007 con [OSCURATO:PERSONA] srl; m)l’ausiliario ha accertato un credito dello Stilo di euro 10.788,21 a titolo di differenze retributive e di euro 2.659,85 a titolo di t.f.r. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a ottomotivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso . 6.-Le altre società sono rimaste intimate. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. la società ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1362 ss., 2094 e 2222 c.c. per non avere la Corte territoriale tenuto in alcun conto il contratto di lavoro autonomo sottoscritto fra le parti in data 28/09/2002 avente ad oggetto “prestazioni coordinate e continuative”.

Il motivo è infondato.

I Giudici d’appello hanno tenuto presente il contratto scritto di collaborazione autonoma, ma hanno pure valutato le numerose deposizioni testimoniali ed hanno accertato come esistenti tutti gli indici della subordinazione.

All’esito di tale accertamento è risultato in fatto univocamente superato il nomen iuris utilizzato dalle parti nel contratto di lavoro formalmente autonomo, ritenuto recessivo e comunque subvalente rispetto a ciò che per anni è stato accertato in termini di svolgimento del rapporto di lavoro in concreto, ossia nei termini della subordinazione.

In particolare la Corte territoriale ha così motivato: “… occorre valutare in concreto se la prestazione sia stata resa nell’ambito dei confini giuridici propri di una collaborazione coordinata e continuativa … ” (v. sentenza impugnata, p. 11).

E dopo aver ripercorso “i dati salienti della prova testimoniale” i Giudici d’appello sono pervenuti alla seguente conclusione: “Orbene nel caso di specie deve ritenersi che l’appellante [Stilo], il quale ha svolto la medesima attività di altro personale a rapporto dipendente, sia stato sottoposto a direttive tecnico-funzionali ben oltre le blande indicazioni di massima compatibili con un rapporto di ‘consulenza’, poiché le sue mansioni, certamente non connotate da una particolare specializzazione … risultavano puntualmente scandite nelle modalità e tempi di attuazione dall’incarico che quotidianamente riceveva dall’impiegato amministrativo Fontanaro in ordine ai mezzi da prelevare e consegnare, rapportandosi con lo stesso, dopo la verifica ispettiva, mediante consegna della scheda che registrava i lavori da compiere …” (v. sentenza impugnata, p. 17).

Ed hanno altresì aggiunto: “… può ritenersi decisivo, per configurare il potere direttivo, l’inesistenza di validi margini di autonomia nelle modalità di esecuzione della prestazione, venendo imposto al collaboratore il rispetto di uno schema predeterminato per condurre, secondo specifiche modalità, la prestazione di lavoro, talmente scandita non solo in ordine al tempo di lavoro, ma anche con riferimento allo specifico contenuto della prestazione, che, certamente, non appare finalizzata al raggiungimento di un risultato, come indicato nel contratto di collaborazione, quanto piuttosto sembra potersi identificare in un asservimento di energie lavorative caratterizzate da un’autonomia operativa sostanzialmente inesistente” (v. sentenza impugnata, p. 18).

Le ulteriori censure sono inammissibili, perché sollecitano a questa Corte una rivalutazione dell’interrogatorio formale e delle deposizioni testimoniali, interdetta in sede di legittimità, perché attività riservata al giudice di merito.

Infine il motivo è inammissibile in relazione al prospettato vizio di “omesso esame di fatto decisivo”, poiché la ricorrente neppure indica quale sarebbe il “fatto storico” che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare e valutare, né tantomeno deduce e spiega la sua decisività. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” del d.lgs. n. 368/2001 per avere la Corte territoriale ritenuta generica la causale apposta al primo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato in data 04/04/2005, causale invece specifica.

Il motivo è inammissibile, perché non investe quella parte della sentenza, in cui la Corte territoriale ha espressamente affermato che l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’ottobre 2002 consente di ritenere per ciò solo illegittimi i termini finali apposti ai successivi contratti a termine del 04/05/2005 e del 06/03/2006.

Il rigetto del primo motivo di ricorso consente di ritenere passato in giudicato quell’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin da ottobre 2002, sicché l’ulteriore sindacato sulla validità delle clausole relative al termine finale apposte ai successivi contratti del 2005 e del 2006 diviene superfluo, non avendone la ricorrente alcun interesse. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.2113 c.c. e 410 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto ancora impugnabili le conciliazioni dinanzi alla commissione presso l’ufficio provinciale del lavoro di Messina e per averle intese come riferite solo alle pretese patrimoniali relative ai rapporti di lavoro a termine.

Il motivo è infondato.

Contrariamente all’assunto della ricorrente, la Corte territoriale non ha affatto ritenuto ancora impugnabili quelle conciliazioni, pur oltre il termine di decadenza semestrale e nonostante la “sede protetta” nella quale furono a suo tempo sottoscritte dalle parti.

I Giudici d’appello si sono limitati a dichiarare “ininfluenti” quelle conciliazioni, perché, all’esito della loro interpretazione, le hanno ritenute non riferibili all’oggetto del presente giudizio.

Tale statuizione non è stata censurata in questa sede in termini di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale. 4.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2948, n. 4, c.c. per avere la Corte territoriale omesso di esaminare l’eccezione di prescrizione pure sollevata da essa società.

Il motivo è inammissibile, perché non si confronta in alcun modo con quel punto della motivazione, con cui i Giudici d’appello hanno affermato: “… occorre, infine, considerare che soltanto la società [OSCURATO:SOCIETA] ha tempestivamente eccepito, in primo grado, la prescrizione delle pretese economiche rivendicate dal ricorrente …” (v. sentenza impugnata, p. 27).

Ne consegue che è passato in giudicato l’accertamento della tardività e della conseguente inammissibilità della medesima eccezione sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. 5.-Con il quinto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2094, 2120 c.c., d.lgs. n. 368/2001, 112, 132, 156 e 161 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per contrasto fra dispositivo e motivazione, per avere la Corte territoriale condannato essa società al pagamento anche del t.f.r., nonostante abbia poi pronunziato condanna alla riassunzione dello Stilo, sia pure a decorrere dal 15/12/2007.

Il motivo è fondato, dal momento che effettivamente i Giudici d’appello hanno pronunziato una sentenza ripristinatoria del rapporto di lavoro, sicché non spetta il t.f.r., che – come è noto – diviene esigibile solo alla sua cessazione. 6.-Con il sesto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 102 c.p.c. per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di copertura contributiva per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS.

Il motivo è inammissibile per difetto di soccombenza, poiché i Giudici d’appello non hanno pronunziato alcun capo relativo agli obblighi contributivi datoriali. 7.-Con il settimo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. la ricorrente lamenta la mancata detrazione dell’aliunde perceptum.

Il motivo è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente adempiuto l’onere di specificare se ed in quale atto processuale abbia sollevato la relativa eccezione e dedotto i relativi fatti indicati in ricorso (l’asserita occupazione dello Stilo alle dipendenze del condominio [OSCURATO:PERSONA], della ditta “[OSCURATO:PERSONA] non solo carta” e di [OSCURATO:SOCIETA]), sia per novità della questione, atteso il silenzio sul punto della Corte territoriale. 8.-Con l’ottavo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. la ricorrente lamenta l’errata regolamentazione delle spese di lite.

Il motivo è infondato in conseguenza dell’inammissibilità o dell’infondatezza dei precedenti(salvo il quinto). 9.- La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, questa Corte può decidere nel merito, detraendo dalla somma oggetto di condanna, presente nella sentenza impugnata, l’importo ivi calcolato a titolo di t.f.r., sicché a credito di [OSCURATO:PERSONA] residua la somma di euro 10.788,21 titolo di differenze retributive (v. ricorso per cassazione, p. 16, su cui anche il controricorrente concorda: v. controricorso, pp. 62-63).

Visto l’esito complessivo del giudizio, le spese sono regolate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il quinto motivo, rigetta e dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito , condanna [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 10.788,21 titolo di differenze retributive, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate con decorrenza dalla maturazione di ciascun credito fino all’effettivo soddisfo; compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito per metà e pone la residua metà a carico solidale di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, che liquida in euro 1.171,00 per il primo grado ed in euro 1.050,00 per l’appello, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge; condanna [OSCURATO:SOCIETA] a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18262/2021r.g., proposto [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 14, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli avv.tiGaetano Sorbello e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore. intimate avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 243/2021 pubblicata in data 04/06/2021 , n.r.g. 65/2018 , notificata in data 10/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/10/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: unitario centro di imputazione - criteri di accertamento - sindacato in sede di legittimità -limiti 1.- [OSCURATO:PERSONA] deduceva di aver lavorato: dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30/09/2002 in favore di [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di “aiuto meccanico”; dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per la società Effemotor (poi fusa per incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA]) quale collaboratore coordinato e continuativo, con mansioni di “preconsegna” di veicoli nuovi ed usati; dal 02/02/2003 al 31/03/2005 alle dipendenze di Effemotor con rapporti di lavoro occasionale; dal 04/05/2005 al 30/09/2005 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], prorogato fino al 28/02/2006; dal 06/03/2006 al 31/10/2006 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] srl quale meccanico 2^ livello, prorogato fino al 28/02/2007. Allegava la fittizietà della pluralità dei datori di lavoro, da considerarsi centro unitario di imputazione; deduceva l’illegittimità del termine finale apposto a due contratti di lavoro, così come delle loro proroghe. Impugnava altresì i verbali di conciliazione sindacale del 26/06/2006 e del 19/03/2007. Pertanto adìva il Tribunale di Messina per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal primo periodo non formalizzato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a 30/09/2002; l’accertamento di un unico ed unitario rapporto di lavoro alle dipendenze delle varie società, succedutesi quali datrici di lavoro, e la loro condanna solidale al pagamento delle differenze retributive, anche in relazione alle mansioni effettivamente svolte dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.-Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava tutte le domande, ritenendo non provata la subordinazione nel primo periodo; non provata la simulazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa; infondata l’asserita illegittimità sia del termine finale per essere fittizie le ragioni giustificatrici, sia delle proroghe; inammissibili le domande relative alle differenze retributive per le mansioni svolte e l’orario osservato, stante la preclusione derivante dai due verbali di conciliazione in sede sindacale e quindi inoppugnabili ex art. 2113 c.c. 3.- Espletata una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dallo Stilo, dichiarava che fra lui e [OSCURATO:SOCIETA] era intervenuto nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/03/2005 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; condannava [OSCURATO:SOCIETA] a pagare al lavoratore la somma di euro 13.448,06 a titolo di differenze retributive e di t.f.r., a riassumerlo in servizio dal 15/12/2007 (data della costituzione in mora) e a pagargli le retribuzioni da tale data fino all’effettiva riammissione; condannava [OSCURATO:PERSONA] srl a pagare allo Stilo la somma di euro 241,18 a titolo di differenze retributive ed infine condannava le predette due società a rimborsare metà delle spese dei due gradi di giudizio, mentre compensava quelle fra lo Stilo e la società [OSCURATO:SOCIETA]. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) dalla prova testimoniale è risultata dimostrata la natura subordinata del primo rapporto di lavoro; b) sussiste altresì la prova della sostanziale continuazione della medesima attività lavorativa anche nel periodo successivo, avendo tutti i testimoni riferito di aver sempre considerato lo Stilo come un “collega”, in quanto svolgeva con continuità e quotidianamente la propria attività secondo i medesimi orari degli altri dipendenti, con sottoposizione a precise direttive del Fontanaro e al successivo controllo sull’esecuzione del lavoro svolto, in particolare da parte del capo officina Sturniolo; c) per il periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003, che ha previsto precisi limiti di ammissibilità delle prestazioni di lavoro occasionale, nella specie ampiamente violati, trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dall’art. 69, co. 2, d.lgs. n. 276 cit.; d) già questo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’ottobre 2002 consente di ritenere illegittimi i termini finali apposti al contratto del 04/05/2005 e del 06/03/2006; e) in ogni caso il termine finale apposto al primo contratto è nullo, perché l’esigenza organizzativa dichiarata in contratto è generica e comunque è rimasta sfornita di qualunque prova; f) anche il termine finale apposto al secondo contratto (stipulato con [OSCURATO:PERSONA] srl) è nullo, perché, pur essendo stato specificata la causale in termini di intensificazione dell’attività di “preconsegna” delle autovetture nuove al fine di raggiungere obiettivi di vendita, nondimeno tale causale è rimasta indimostrata; g) quanto alla tesi del lavoratore circa l’unicità del centro di imputazione fra le varie società appellate, va seguito l’insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui il collegamento funzionale fra le imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente; h) inoltre dall’istruttoria non è emerso che l’autonoma soggettività delle singole imprese fosse stata creata artificialmente a fini elusivi e fraudolenti; non risulta neppure il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario unitario, né l’utilizzazione promiscua e contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie imprese; i) con riguardo alle due rinunzie e transazioni avvenute dinanzi alla commissione di conciliazione all’indomani della conclusione di ciascun rapporto di lavoro a termine, deve ritenersi che la volontà abdicativa e/o transattiva del lavoratore riguardasse esclusivamente i crediti retributivi afferenti a quei due periodi di lavoro, poiché in quel momento non vi era stata alcuna rivendicazione di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quindi la volontà transattiva espressa innanzi alla commissione non poteva riguardare pretese diverse da quelle inerenti i compensi via via maturati per effetto del contratto a tempo determinato; j) invece nel presente giudizio lo Stilo avanza pretese di differenze retributive commisurate al rapporto di lavoro a tempo indeterminato sul presupposto del suo diritto alla conversione del rapporto, sicché quelle conciliazioni sono irrilevanti (Cass. n. 24024/2013); k) ciò posto, solo la società [OSCURATO:SOCIETA] ha eccepito tempestivamente la prescrizione delle pretese retributive rivendicate dal lavoratore, sicché nei suoi confronti le differenze retributive maturate fino al 30/09/2002 sono prescritte; l) per tale ragione è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, al fine di accertare le differenze retributive maturate anche per t.f.r. presso ciascuna società e precisamente dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28/02/2006 con Effemotor oggi [OSCURATO:SOCIETA]; dal 07/03/2006 al 28/02/2007 con [OSCURATO:PERSONA] srl; m)l’ausiliario ha accertato un credito dello Stilo di euro 10.788,21 a titolo di differenze retributive e di euro 2.659,85 a titolo di t.f.r. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a ottomotivi. 5.-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso . 6.-Le altre società sono rimaste intimate. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. la società ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1362 ss., 2094 e 2222 c.c. per non avere la Corte territoriale tenuto in alcun conto il contratto di lavoro autonomo sottoscritto fra le parti in data 28/09/2002 avente ad oggetto “prestazioni coordinate e continuative”. Il motivo è infondato. I Giudici d’appello hanno tenuto presente il contratto scritto di collaborazione autonoma, ma hanno pure valutato le numerose deposizioni testimoniali ed hanno accertato come esistenti tutti gli indici della subordinazione. All’esito di tale accertamento è risultato in fatto univocamente superato il nomen iuris utilizzato dalle parti nel contratto di lavoro formalmente autonomo, ritenuto recessivo e comunque subvalente rispetto a ciò che per anni è stato accertato in termini di svolgimento del rapporto di lavoro in concreto, ossia nei termini della subordinazione. In particolare la Corte territoriale ha così motivato: “… occorre valutare in concreto se la prestazione sia stata resa nell’ambito dei confini giuridici propri di una collaborazione coordinata e continuativa … ” (v. sentenza impugnata, p. 11). E dopo aver ripercorso “i dati salienti della prova testimoniale” i Giudici d’appello sono pervenuti alla seguente conclusione: “Orbene nel caso di specie deve ritenersi che l’appellante [Stilo], il quale ha svolto la medesima attività di altro personale a rapporto dipendente, sia stato sottoposto a direttive tecnico-funzionali ben oltre le blande indicazioni di massima compatibili con un rapporto di ‘consulenza’, poiché le sue mansioni, certamente non connotate da una particolare specializzazione … risultavano puntualmente scandite nelle modalità e tempi di attuazione dall’incarico che quotidianamente riceveva dall’impiegato amministrativo Fontanaro in ordine ai mezzi da prelevare e consegnare, rapportandosi con lo stesso, dopo la verifica ispettiva, mediante consegna della scheda che registrava i lavori da compiere …” (v. sentenza impugnata, p. 17). Ed hanno altresì aggiunto: “… può ritenersi decisivo, per configurare il potere direttivo, l’inesistenza di validi margini di autonomia nelle modalità di esecuzione della prestazione, venendo imposto al collaboratore il rispetto di uno schema predeterminato per condurre, secondo specifiche modalità, la prestazione di lavoro, talmente scandita non solo in ordine al tempo di lavoro, ma anche con riferimento allo specifico contenuto della prestazione, che, certamente, non appare finalizzata al raggiungimento di un risultato, come indicato nel contratto di collaborazione, quanto piuttosto sembra potersi identificare in un asservimento di energie lavorative caratterizzate da un’autonomia operativa sostanzialmente inesistente” (v. sentenza impugnata, p. 18). Le ulteriori censure sono inammissibili, perché sollecitano a questa Corte una rivalutazione dell’interrogatorio formale e delle deposizioni testimoniali, interdetta in sede di legittimità, perché attività riservata al giudice di merito. Infine il motivo è inammissibile in relazione al prospettato vizio di “omesso esame di fatto decisivo”, poiché la ricorrente neppure indica quale sarebbe il “fatto storico” che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare e valutare, né tantomeno deduce e spiega la sua decisività. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” del d.lgs. n. 368/2001 per avere la Corte territoriale ritenuta generica la causale apposta al primo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato in data 04/04/2005, causale invece specifica. Il motivo è inammissibile, perché non investe quella parte della sentenza, in cui la Corte territoriale ha espressamente affermato che l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’ottobre 2002 consente di ritenere per ciò solo illegittimi i termini finali apposti ai successivi contratti a termine del 04/05/2005 e del 06/03/2006. Il rigetto del primo motivo di ricorso consente di ritenere passato in giudicato quell’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin da ottobre 2002, sicché l’ulteriore sindacato sulla validità delle clausole relative al termine finale apposte ai successivi contratti del 2005 e del 2006 diviene superfluo, non avendone la ricorrente alcun interesse. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4) , c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.2113 c.c. e 410 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto ancora impugnabili le conciliazioni dinanzi alla commissione presso l’ufficio provinciale del lavoro di Messina e per averle intese come riferite solo alle pretese patrimoniali relative ai rapporti di lavoro a termine. Il motivo è infondato. Contrariamente all’assunto della ricorrente, la Corte territoriale non ha affatto ritenuto ancora impugnabili quelle conciliazioni, pur oltre il termine di decadenza semestrale e nonostante la “sede protetta” nella quale furono a suo tempo sottoscritte dalle parti. I Giudici d’appello si sono limitati a dichiarare “ininfluenti” quelle conciliazioni, perché, all’esito della loro interpretazione, le hanno ritenute non riferibili all’oggetto del presente giudizio. Tale statuizione non è stata censurata in questa sede in termini di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale. 4.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2948, n. 4, c.c. per avere la Corte territoriale omesso di esaminare l’eccezione di prescrizione pure sollevata da essa società. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta in alcun modo con quel punto della motivazione, con cui i Giudici d’appello hanno affermato: “… occorre, infine, considerare che soltanto la società [OSCURATO:SOCIETA] ha tempestivamente eccepito, in primo grado, la prescrizione delle pretese economiche rivendicate dal ricorrente …” (v. sentenza impugnata, p. 27). Ne consegue che è passato in giudicato l’accertamento della tardività e della conseguente inammissibilità della medesima eccezione sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. 5.-Con il quinto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2094, 2120 c.c., d.lgs. n. 368/2001, 112, 132, 156 e 161 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per contrasto fra dispositivo e motivazione, per avere la Corte territoriale condannato essa società al pagamento anche del t.f.r., nonostante abbia poi pronunziato condanna alla riassunzione dello Stilo, sia pure a decorrere dal 15/12/2007. Il motivo è fondato, dal momento che effettivamente i Giudici d’appello hanno pronunziato una sentenza ripristinatoria del rapporto di lavoro, sicché non spetta il t.f.r., che – come è noto – diviene esigibile solo alla sua cessazione. 6.-Con il sesto motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 102 c.p.c. per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di copertura contributiva per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS. Il motivo è inammissibile per difetto di soccombenza, poiché i Giudici d’appello non hanno pronunziato alcun capo relativo agli obblighi contributivi datoriali. 7.-Con il settimo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. la ricorrente lamenta la mancata detrazione dell’aliunde perceptum. Il motivo è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente adempiuto l’onere di specificare se ed in quale atto processuale abbia sollevato la relativa eccezione e dedotto i relativi fatti indicati in ricorso (l’asserita occupazione dello Stilo alle dipendenze del condominio [OSCURATO:PERSONA], della ditta “[OSCURATO:PERSONA] non solo carta” e di [OSCURATO:SOCIETA]), sia per novità della questione, atteso il silenzio sul punto della Corte territoriale. 8.-Con l’ottavo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. la ricorrente lamenta l’errata regolamentazione delle spese di lite. Il motivo è infondato in conseguenza dell’inammissibilità o dell’infondatezza dei precedenti(salvo il quinto). 9.- La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, questa Corte può decidere nel merito, detraendo dalla somma oggetto di condanna, presente nella sentenza impugnata, l’importo ivi calcolato a titolo di t.f.r., sicché a credito di [OSCURATO:PERSONA] residua la somma di euro 10.788,21 titolo di differenze retributive (v. ricorso per cassazione, p. 16, su cui anche il controricorrente concorda: v. controricorso, pp. 62-63). Visto l’esito complessivo del giudizio, le spese sono regolate come in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il quinto motivo, rigetta e dichiara inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito , condanna [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 10.788,21 titolo di differenze retributive, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate con decorrenza dalla maturazione di ciascun credito fino all’effettivo soddisfo; compensa le spese dei due gradi del giudizio di merito per metà e pone la residua metà a carico solidale di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl, che liquida in euro 1.171,00 per il primo grado ed in euro 1.050,00 per l’appello, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge; condanna [OSCURATO:SOCIETA] a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legitt
Sentenza Cassazione n. 31314/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris