CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono - con separato atto - avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona la quale, in parziale riforma della pronunzia di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il per il delitto di tentato furto aggravato, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e la recidiva ed ha riconosciuto ad entrambi l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. stimata equivalente alla residua aggravante, rideterminando in mitius la pena; considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi, che adduce la violazione della legge penale il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la Corte di merito in maniera logica e conforme a diritto - pur avendo escluso che la commissione dell'illecito in imputazione sia dimostrativo di un'accresciuta pericolosità (così escludendo la recidiva) - ha correttamente richiamato i precedenti penali anche specifici dei ricorrenti così congruamente indicando l'elemento considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa devoluto (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02: «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»; cfr. pure Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); considerato che il secondo motivo di entrambi i ricorsi, che adduce la violazione della legge penale il vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento della prevalenza della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha esplicitato in maniera congrua logica le ragion per cui, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha reso un giudizio di equivalenza (richiamando A tipo di alcuni dei beni sottratti e le modalità esecutive del fatto, descritti poco prima nel corpo della sentenza), non potendo pertanto affatto affermarsi che abbia reso una motivazione di stile né ravvisarsi alcuna contraddizione nel giudizio di bilanciamento (sol perché il valore dei beni è stato comunque stimato esiguo, il che è il quid della circostanza attenuante ritenuta ma non ne impone la prevalenza nel caso di concorso di circostanze eterogenee); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C