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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2021

ECLI:EU:T:2021:191
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0300_INF

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 14 aprile 2021 – Achema e Lifosa/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑300/19) «Aiuti di Stato – Mercato dell’energia elettrica prodotta a partire da fonti di energia rinnovabile – Aiuto al funzionamento – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno al termine della fase preliminare di esame – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Violazione dei diritti procedurali – Disciplina del 2008 in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale – Disciplina del 2014 in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per il periodo 2014–2020 – Articolo 30 TFUE – Articolo 110 TFUE – Insieme di indizi concordanti»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricevibilità – Presupposti [Artt. 108, § 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, lett. h)] (v. punti 37-39)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Individuazione dell’oggetto del ricorso – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Motivi che possono essere dedotti [artt. 108, § 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, lett. h)] (v. punti 42, 203-205)

3. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione – Natura obiettiva (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 4) (v. punti 43, 45)

4. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento in contraddittorio in caso di serie difficoltà – Nozione di serie difficoltà – Natura obiettiva – Sindacato giurisdizionale – Portata (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 4) (v. punto 44)

5. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione – Natura obiettiva – Onere della prova – Circostanze che attestano l’esistenza di tali difficoltà – Insieme di indizi concordanti relativi alla durata del procedimento di esame preliminare, alle circostanze alla base dell’adozione della decisione impugnata e al contenuto di quest’ultima (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 4) (v. punti 46, 47, 54-86, 92-112, 115-135, 138-148, 151-178, 209-239)

6. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento in contraddittorio – Circostanze che consentono di attestare simili difficoltà – Insufficienza del mero decorso di un lasso di tempo che eccede la durata normale di un esame preliminare (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 4) (v. punti 86, 87)

7. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Fase preliminare e fase contraddittoria – Difficoltà di valutazione – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Richiesta di informazioni supplementari che non rivela di per sé l’esistenza di serie difficoltà (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 4) (v. punto 109) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 9209 final della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 gennaio 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.45765 (2018/NN), riguardante un regime di aiuti attuato dalla Repubblica di Lituania a favore dei produttori di energia elettrica ottenuta a partire da fonti di energia rinnovabile ( GU 2019, C 61, pag. 1 ) Dispositivo 1) La decisione C(2018) 9209 final della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 gennaio 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.45765 (2018/NN), riguardante un regime di aiuti attuato dalla Repubblica di Lituania a favore dei produttori di energia elettrica ottenuta a partire da fonti di energia rinnovabile, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare oltre alle proprie spese quelle sostenute da Achema AB et Lifosa AB 3) La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0300_INF Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 14 aprile 2021 – Achema e Lifosa/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑300/19) «Aiuti di Stato – Mercato dell’energia elettrica prodotta a partire da fonti di energia rinnovabile – Aiuto al funzionamento – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno al termine della fase preliminare di esame – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Violazione dei diritti procedurali – Disciplina del 2008 in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale – Disciplina del 2014 in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia per il periodo 2014–2020 – Articolo 30 TFUE – Articolo 110 TFUE – Insieme di indizi concordanti» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricevibilità – Presupposti [Artt. 108, § 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, lett. h)] (v. punti 37-39) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Individuazione dell’oggetto del ricorso – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Motivi che possono essere dedotti [artt. 108, § 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, lett. h)] (v. punti 42, 203-205) 3. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione – Natura obiettiva (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 4) (v. punti 43, 45) 4. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento in contraddittorio in caso di serie difficoltà – Nozione di serie difficoltà – Natura obiettiva – Sindacato giurisdizionale – Portata (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 4) (v. punto 44) 5. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Nozione – Natura obiettiva – Onere della prova – Circostanze che attestano l’esistenza di tali difficoltà – Insieme di indizi concordanti relativi alla durata del procedimento di esame preliminare, alle circostanze alla base dell’adozione della decisione impugnata e al contenuto di quest’ultima (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 4) (v. punti 46, 47, 54-86, 92-112, 115-135, 138-148, 151-178, 209-239) 6. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento in contraddittorio – Circostanze che consentono di attestare simili difficoltà – Insufficienza del mero decorso di un lasso di tempo che eccede la durata normale di un esame preliminare (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 4) (v. punti 86, 87) 7. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Fase preliminare e fase contraddittoria – Difficoltà di valutazione – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento in contraddittorio – Serie difficoltà – Richiesta di informazioni supplementari che non rivela di per sé l’esistenza di serie difficoltà (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 4) (v. punto 109) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 9209 final della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 gennaio 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.45765 (2018/NN), riguardante un regime di aiuti attuato dalla Repubblica di Lituania a favore dei produttori di energia elettrica ottenuta a partire da fonti di energia rinnovabile ( GU 2019, C 61, pag. 1 ) Dispositivo 1) La decisione C(2018) 9209 final della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 gennaio 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.45765 (2018/NN), riguardante un regime di aiuti attuato dalla Repubblica di Lituania a favore dei produttori di energia elettrica ottenuta a partire da fonti di energia rinnovabile, è annullata. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare oltre alle proprie spese quelle sostenute da Achema AB et Lifosa AB 3) La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.
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