CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 28310/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso iscritto al n. 28949/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - intimata – avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale della Campania n. 4790/2017 depositata in data 26/05/2017; Def. Agev-cartella - conferitario azienda- atto impositivo nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t. - intimata - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - intimata – contro il provvedimento di diniego di definizione agevolata notificato in data 8/05/2020; udita la relazione della causa nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTR della Campania, in accoglimento dell'appello della [OSCURATO:PERSONA] s.p. a . , annullava la cartella di pagamento notificatale, quale conferitaria di ramo dell’azienda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. 2. Contro tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. 3. La società, in data 21 maggio 2019, presentava domanda di definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 201 8 convertito dalla l . n. 136 del 2018 e versava la prima rata dell'importo a tal fine dovuto. 4. L’ Agenzia delle Entrate opponeva il diniego alla predetta domanda con la motivazione che la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di iscrizione a ruolo di somme risultate dovute in base a controllo exart. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973. 5. La società proponeva successivo ricorso contro il diniego di definizione agevolata. 6. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle E ntrate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 18 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata laddove ha dato rilievo all’eccezione di omessa preventiva escussione del cedente, sollevata solo con memoria di appello. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2560 cod. civ. e 14 d.lgs. n. 472 del 1997. 1.1. Con il ricorso contro il diniego di definizione agevolata la società deduce la violazione dell’art. 6, comma 1 , d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018. 2. Occorreesaminare prioritariamente il ricorso, tempestivamente proposto,contro il diniego di condono, ricorso che è fondato. Il diniego risulta infatti motivato in base alla considerazione che la cartella oggetto di lite, emessa nei confronti del cessionario di azienda, responsabile in solido del debitore cedente, sia atto di riscossione e quindi non impugnabile. Sul punto, per analoga vicenda tra le medesime parti, questa Corte ha già affermato il principio di diritto per cui In caso di conferimento di azienda, la cartella di pagamento emessa nei confronti della società conferitaria, per la sua ritenuta responsabilità sussidiaria ex art. 2560 c.c., ha natura impositiva, costituendo il primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei suoi confronti, con la conseguente possibilità per il destinatario dell'atto di avvalersi della procedura prevista, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, dall'art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (Cass.14/09/2022, n. 27094; analogamente, sempre tra le stesse parti, Cass. 8/09/2022, n. 26426). Ciò è pienamente in linea con il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, ai fini della definizione agevolata, l’individuazione dell'atto impositivo deve essere centrata non sulla sussistenza o insussistenza di un margine di discrezionalità da parte dell'Amministrazione nella determinazione della pretesa impositiva, bensì su ciò che si tratti o non di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti (Cass., Sez. U. , 25/06/2021, n. 18298). In altri termini l'atto impositivo è quello che « impone » per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum (Cass., Sez. U., cit. in particolare punto 6.1. della motivazione). Vertendosi in tema di atto definibile, il ricorso contro il diniego di condono va accolto; di conseguenza non essendovi altre contestazioni sul punto, avendo la società prodotto la domanda di definiz i one agevolata e la prova del pagamento della prima rata, il giudizio deve essere dichiarato estinto. 3. Le spese di tale giudizio, ai sensi del d.l. 119 del 2018, art.6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate. Le spese del ricorso avverso il diniego vanno compensate in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale e del sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso contro il diniego di condono e dichiara estinto il giudizio di cassazione introdotto dall’Agenzia delle entrate, per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6