Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 27292/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2239/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.

TRIB.

REG.

LOMBARDIA n. 4114/ 09/ 2022 depositata il 27/10/2022,con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si conferma l’avvenuta definizione della lite ai sensi del l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2239/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 4114/ 09/ 2022 depositata il 27/10/2022,con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Vista l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dell’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale si conferma l’avvenuta definizione della lite ai sensi del l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 27292/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris