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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 20124/2022

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qua/ DPR i15/02 ORDINANZA sul ricorso 3188-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] RAPP.[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & C [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 2022 E [OSCURATO:PERSONA].TE, elettivamente domiciliata in ROMA, 27 [OSCURATO:PERSONA] 30 PAL. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1327/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 11/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; N 19.3188/2017 [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 1997 la società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. dinnanzi al Tribunale di Macerata, deducendo che nel 1995 aveva venduto alla convenuta una porzione di un fabbricato e che sia prima che dopo la vendita aveva eseguito lavori e fornito beni di cui chiedeva il corrispettivo; chiedeva quindi che la convenuta fosse condannata a pagare lire 213.852.160, nonché al risarcimento del maggiore danno ex art. 1224, comma 2 c.c., computando quest'ultimo avuto riguardo agli interessi bancari pagati.

La convenuta si costituiva, proponendo a sua volta domande in via riconvenzionale (in particolare chiedeva la riduzione del prezzo dell'immobile per l'esistenza di vizi).

Il Tribunale di Macerata, compensati i relativi crediti, condannava [OSCURATO:SOCIETA] a pagare euro 2.647,17 e rigettava le altre domande.

2. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la pronuncia.

La Corte d'appello di Ancona, con sentenza 11 novembre 2016, n. 1327, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] e C. euro 81.897,62, respingendo ogni diversa domanda.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (già s.n.c.) Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dalla controricorrente, che ha anche depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in otto motivi. 1) Il primo ed il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi: a) il primo motivo denuncia "violazione del principio/regola secondo cui l'eccezione di decadenza produce i suoi effetti nel giudizio, anche se sollevata stragiudizialmente, purché la relativa prova risulti dagli atti del processo"; b) il secondo motivo contesta "violazione dell'art. 112 c. p.c. in quanto il secondo giudice non si sarebbe confrontato col quesito, correlato all'eccezione stragiudiziale di decadenza sollevato da [OSCURATO:SOCIETA], se una volta che la relativa eccezione sia stata sollevata stragiudizialmente ciò renda superflua la sua riproposizione offerta in sede processuale".

I motivi non possono essere accolti.

La Corte d'appello ha correttamente rilevato che, non essendo la tardività della denuncia dei vizi stata eccepita in primo grado, l'eccezione era inammissibile, trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al relativo regime di preclusioni processuali.

Tale affermazione non è contestata dalla ricorrente, secondo la quale sarebbe però stato sufficiente, per la formulazione dell'eccezione, il riferimento alla non tempestività della denuncia dei vizi contenuto in una lettera, precedente all'inizio del processo, riferimento che non può invece avere rilievo e non può sopperire alla mancata proposizione dell'eccezione di decadenza nel processo. 2) Il terzo motivo fa valere "violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 342 c.p.c.": la riproposizione della domanda di riduzione del prezzo con l'appello incidentale di controparte sarebbe stata inidonea, non avendo adeguatamente criticato le ragioni che avevano indotto il primo giudice a respingerla.

Il motivo non può essere accolto.

Dalla stessa lettura del ricorso (v. pp. 10-11 dell'atto) risulta la specificità della riproposizione della domanda da parte dell'appellante incidentale, che ha comunque criticato la decisione di primo grado sul punto (sui requisiti che deve presentare un motivo per essere considerato specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c. v., per tutte, la pronuncia delle sezioni unite n. 27199/2017). 3) Il quarto motivo lamenta "violazione degli artt. 1492 e/o 1668 c.c.": la Corte d'appello avrebbe accolto l'actio quanti minoris basandosi sulla relazione del consulente tecnico d'ufficio e assumendone le premesse e le conclusioni anche di stampo valutativo; in tal modo la Corte d'appello ha accolto l'azione in un caso nel quale i vizi e i difetti erano emendabili, in una situazione nella quale mancavano i presupposti dell'azione, ossia la diminuzione del valore del bene.Il motivo non può essere accolto.

La ricorrente riporta una frase della relazione del consulente tecnico, secondo la quale "tutte le opere viziate sono emendabili e pertanto si escludono calcoli di diminuzione del valore del bene", e sulla base di questa frase conclude che, ad avviso del consulente tecnico, i vizi dell'opera non avevano determinato una diminuzione del valore del bene.

Tale conclusione è errata, in quanto diversamente interpretabile e, in ogni caso, tale affermazione non è stata recepita dalla Corte d'appello che, al contrario, parlando di raffronto del valore dell'opera pattuita con quello dell'opera difettosamente eseguita, ha verificato che l'opera eseguita aveva un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se realizzata a regola d'arte (v., al riguardo, Cass. n. 15563/2014), così che il vizio denunciato non sussiste. 4) Il quinto motivo contesta "violazione dell'artt. 116, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c. a proposito della distribuzione dell'onere della prova": in tema di appalto l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova in quanto, sino a quando l'opera non sia stata anche solo tacitamente accettata, per il committente è sufficiente la mera allegazione dei vizi e, al contrario, dopo l'accettazione spetta al quest'ultimo dimostrare l'esistenza dei vizi; dato che nel contratto definitivo di vendita si legge che l'immobile era venduto "nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova" vi era stata accettazione dell'opera, così che spettava a controparte dimostrare l'esistenza dei vizi.

Il motivo non può essere accolto.

A prescindere dalla contraddizione presente nella linea difensiva della ricorrente, che ha richiesto il pagamento delle opere in quanto non comprese nell'atto di vendita e poi invoca l'atto di vendita quale manifestazione di accettazione delle medesime, l'esistenza dei vizi è stata ritenuta provata dalla Corte d'appello, che ha ritenuto che i bagni, l'impermeabilizzazione e il piazzale non fossero stati eseguiti a regola d'arte. 5) Il sesto motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione del principio di diritto espresso da Cass. n. 12703/2015, secondo cui il giudice, qualora le parti abbiano sollevato censure dettagliate e non generiche alla consulenza tecnica d'ufficio, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente tecnico".

Il motivo non può essere accolto.

La ricorrente rimprovera alla Corte d'appello di non avere considerato i rilievi del consulente tecnico di parte, che aveva prospettato circa i difetti della copertura del tetto la possibilità che fossero dovuti all'occasionale utilizzo come tribuna del vicino campo sportivo e per i vizi dei bagni che questi fossero da imputare principalmente alla vetustà e alla scarsa manutenzione dei medesimi.

Al contrario, la Corte d'appello ha considerato sia il profilo del dedotto uso improprio del tetto, escludendo che potesse essere stato la causa dell'estensione e della gravità dei vizi della copertura, sia la vetustà e la manutenzione dei bagni, escludendo anche in questo caso che avessero potuto determinare i vizi dei medesimi. 6) Il settimo motivo denuncia "violazione o falsa applicazione degli artt. 1350 e 2725, commi 1 e 2, c.c.": la Corte d'appello, nel ritenere che la maggior parte dei lavori fossero stati realizzati prima della stipulazione del contratto definitivo di vendita, ove l'immobile veniva venduto "nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova", così che la pattuizione dei lavori extra contratto non rientranti nel prezzo di vendita doveva essere provata dalla ricorrente, avrebbe in sostanza ritenuto che in difetto di prova scritta del contrario mancava la dimostrazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della fonte del suo diritto, così confondendo il rapporto contrattuale scandito dalla stipula del preliminare e del definitivo con il rapporto contrattuale di appalto aggiuntivo, avente ad oggetto l'esecuzione di taluni lavori.

Il motivo non può essere accolto.

La Corte d'appello ha sì premesso considerazioni in relazione ai rapporti tra contratto preliminare e contratto definitivo di vendita, ma poi ha unicamente affermato che la pattuizione di lavori extra contratto, non rientranti nel prezzo di vendita, avrebbe dovuto essere provata dalla ricorrente e che tale prova è mancata, senza formulare alcuna considerazione circa la necessità che dovesse trattarsi di una prova scritta. 7) L'ottavo motivo contesta "violazione dell'art. 112 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda": la ricorrente sia in primo grado che in appello aveva chiesto la condanna di controparte al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., commisurato al saggio degli interessi pagati dalla ricorrente agli istituti di credito affidanti e pari quanto meno al saggio medio del 12,937%.

Il motivo non può essere accolto.

La domanda è stata infatti implicitamente rigettata dalla Corte d'appello, che ha riconosciuto in favore di [OSCURATO:SOCIETA] la sola somma di euro 10.143,73, somma che è stata compensata con quella dovuta alla Beribé di euro 91.151,35, così che la ricorrente è stata condannata a pagare euro 81.997,62 oltre i meri interessi legali. [OSCURATO:PERSONA] ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 7.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/o) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
qua/ DPR i15/02 ORDINANZA sul ricorso 3188-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] RAPP.[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & C [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 2022 E [OSCURATO:PERSONA].TE, elettivamente domiciliata in ROMA, 27 [OSCURATO:PERSONA] 30 PAL. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1327/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 11/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; N 19.3188/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 1997 la società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. dinnanzi al Tribunale di Macerata, deducendo che nel 1995 aveva venduto alla convenuta una porzione di un fabbricato e che sia prima che dopo la vendita aveva eseguito lavori e fornito beni di cui chiedeva il corrispettivo; chiedeva quindi che la convenuta fosse condannata a pagare lire 213.852.160, nonché al risarcimento del maggiore danno ex art. 1224, comma 2 c.c., computando quest'ultimo avuto riguardo agli interessi bancari pagati. La convenuta si costituiva, proponendo a sua volta domande in via riconvenzionale (in particolare chiedeva la riduzione del prezzo dell'immobile per l'esistenza di vizi). Il Tribunale di Macerata, compensati i relativi crediti, condannava [OSCURATO:SOCIETA] a pagare euro 2.647,17 e rigettava le altre domande. 2. [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la pronuncia. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza 11 novembre 2016, n. 1327, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] e C. euro 81.897,62, respingendo ogni diversa domanda. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (già s.n.c.) Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dalla controricorrente, che ha anche depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in otto motivi. 1) Il primo ed il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi: a) il primo motivo denuncia "violazione del principio/regola secondo cui l'eccezione di decadenza produce i suoi effetti nel giudizio, anche se sollevata stragiudizialmente, purché la relativa prova risulti dagli atti del processo"; b) il secondo motivo contesta "violazione dell'art. 112 c. p.c. in quanto il secondo giudice non si sarebbe confrontato col quesito, correlato all'eccezione stragiudiziale di decadenza sollevato da [OSCURATO:SOCIETA], se una volta che la relativa eccezione sia stata sollevata stragiudizialmente ciò renda superflua la sua riproposizione offerta in sede processuale". I motivi non possono essere accolti. La Corte d'appello ha correttamente rilevato che, non essendo la tardività della denuncia dei vizi stata eccepita in primo grado, l'eccezione era inammissibile, trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta al relativo regime di preclusioni processuali. Tale affermazione non è contestata dalla ricorrente, secondo la quale sarebbe però stato sufficiente, per la formulazione dell'eccezione, il riferimento alla non tempestività della denuncia dei vizi contenuto in una lettera, precedente all'inizio del processo, riferimento che non può invece avere rilievo e non può sopperire alla mancata proposizione dell'eccezione di decadenza nel processo. 2) Il terzo motivo fa valere "violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 342 c.p.c.": la riproposizione della domanda di riduzione del prezzo con l'appello incidentale di controparte sarebbe stata inidonea, non avendo adeguatamente criticato le ragioni che avevano indotto il primo giudice a respingerla. Il motivo non può essere accolto. Dalla stessa lettura del ricorso (v. pp. 10-11 dell'atto) risulta la specificità della riproposizione della domanda da parte dell'appellante incidentale, che ha comunque criticato la decisione di primo grado sul punto (sui requisiti che deve presentare un motivo per essere considerato specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c. v., per tutte, la pronuncia delle sezioni unite n. 27199/2017). 3) Il quarto motivo lamenta "violazione degli artt. 1492 e/o 1668 c.c.": la Corte d'appello avrebbe accolto l'actio quanti minoris basandosi sulla relazione del consulente tecnico d'ufficio e assumendone le premesse e le conclusioni anche di stampo valutativo; in tal modo la Corte d'appello ha accolto l'azione in un caso nel quale i vizi e i difetti erano emendabili, in una situazione nella quale mancavano i presupposti dell'azione, ossia la diminuzione del valore del bene.Il motivo non può essere accolto. La ricorrente riporta una frase della relazione del consulente tecnico, secondo la quale "tutte le opere viziate sono emendabili e pertanto si escludono calcoli di diminuzione del valore del bene", e sulla base di questa frase conclude che, ad avviso del consulente tecnico, i vizi dell'opera non avevano determinato una diminuzione del valore del bene. Tale conclusione è errata, in quanto diversamente interpretabile e, in ogni caso, tale affermazione non è stata recepita dalla Corte d'appello che, al contrario, parlando di raffronto del valore dell'opera pattuita con quello dell'opera difettosamente eseguita, ha verificato che l'opera eseguita aveva un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se realizzata a regola d'arte (v., al riguardo, Cass. n. 15563/2014), così che il vizio denunciato non sussiste. 4) Il quinto motivo contesta "violazione dell'artt. 116, comma 1, c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c. a proposito della distribuzione dell'onere della prova": in tema di appalto l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova in quanto, sino a quando l'opera non sia stata anche solo tacitamente accettata, per il committente è sufficiente la mera allegazione dei vizi e, al contrario, dopo l'accettazione spetta al quest'ultimo dimostrare l'esistenza dei vizi; dato che nel contratto definitivo di vendita si legge che l'immobile era venduto "nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova" vi era stata accettazione dell'opera, così che spettava a controparte dimostrare l'esistenza dei vizi. Il motivo non può essere accolto. A prescindere dalla contraddizione presente nella linea difensiva della ricorrente, che ha richiesto il pagamento delle opere in quanto non comprese nell'atto di vendita e poi invoca l'atto di vendita quale manifestazione di accettazione delle medesime, l'esistenza dei vizi è stata ritenuta provata dalla Corte d'appello, che ha ritenuto che i bagni, l'impermeabilizzazione e il piazzale non fossero stati eseguiti a regola d'arte. 5) Il sesto motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione del principio di diritto espresso da Cass. n. 12703/2015, secondo cui il giudice, qualora le parti abbiano sollevato censure dettagliate e non generiche alla consulenza tecnica d'ufficio, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente tecnico". Il motivo non può essere accolto. La ricorrente rimprovera alla Corte d'appello di non avere considerato i rilievi del consulente tecnico di parte, che aveva prospettato circa i difetti della copertura del tetto la possibilità che fossero dovuti all'occasionale utilizzo come tribuna del vicino campo sportivo e per i vizi dei bagni che questi fossero da imputare principalmente alla vetustà e alla scarsa manutenzione dei medesimi. Al contrario, la Corte d'appello ha considerato sia il profilo del dedotto uso improprio del tetto, escludendo che potesse essere stato la causa dell'estensione e della gravità dei vizi della copertura, sia la vetustà e la manutenzione dei bagni, escludendo anche in questo caso che avessero potuto determinare i vizi dei medesimi. 6) Il settimo motivo denuncia "violazione o falsa applicazione degli artt. 1350 e 2725, commi 1 e 2, c.c.": la Corte d'appello, nel ritenere che la maggior parte dei lavori fossero stati realizzati prima della stipulazione del contratto definitivo di vendita, ove l'immobile veniva venduto "nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova", così che la pattuizione dei lavori extra contratto non rientranti nel prezzo di vendita doveva essere provata dalla ricorrente, avrebbe in sostanza ritenuto che in difetto di prova scritta del contrario mancava la dimostrazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della fonte del suo diritto, così confondendo il rapporto contrattuale scandito dalla stipula del preliminare e del definitivo con il rapporto contrattuale di appalto aggiuntivo, avente ad oggetto l'esecuzione di taluni lavori. Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello ha sì premesso considerazioni in relazione ai rapporti tra contratto preliminare e contratto definitivo di vendita, ma poi ha unicamente affermato che la pattuizione di lavori extra contratto, non rientranti nel prezzo di vendita, avrebbe dovuto essere provata dalla ricorrente e che tale prova è mancata, senza formulare alcuna considerazione circa la necessità che dovesse trattarsi di una prova scritta. 7) L'ottavo motivo contesta "violazione dell'art. 112 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda": la ricorrente sia in primo grado che in appello aveva chiesto la condanna di controparte al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., commisurato al saggio degli interessi pagati dalla ricorrente agli istituti di credito affidanti e pari quanto meno al saggio medio del 12,937%. Il motivo non può essere accolto. La domanda è stata infatti implicitamente rigettata dalla Corte d'appello, che ha riconosciuto in favore di [OSCURATO:SOCIETA] la sola somma di euro 10.143,73, somma che è stata compensata con quella dovuta alla Beribé di euro 91.151,35, così che la ricorrente è stata condannata a pagare euro 81.997,62 oltre i meri interessi legali. [OSCURATO:PERSONA] ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 7.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/o) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma d
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