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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30463/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 17 dicembre 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro milleseicento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile.

In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di merito ha fornito una motivazione lineare e coerente in ordine agli elementi probatori a carico dell'imputato, evidenziando l'esistenza di circostanze oggettive, già poste in luce dal giudice di prime cure, che permettono di attribuire la responsabilità all'imputato per i fatti di cui trattasi (tra cui la presenza dell'imputato, già gravato da precedenti specifici, che si aggirava con fare circospetto da solo vicino ad una cabina in metallo nella quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente sequestrata, senza che egli riuscisse a giustificare in alcun modo tale circostanza).

La Corte sottolinea che la tecnica del cd " imbosco"della sostanza è una tecnica usuale degli spacciatori nel centro cittadino.

Il ricorrente si limita a reiterare le medesime doglianze, tra cui quella dell'esito negativo della perquisizione avvenuta.

Tali profili di censura, tuttavia, erano già stati adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e no sono stati scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 17 dicembre 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro milleseicento di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di merito ha fornito una motivazione lineare e coerente in ordine agli elementi probatori a carico dell'imputato, evidenziando l'esistenza di circostanze oggettive, già poste in luce dal giudice di prime cure, che permettono di attribuire la responsabilità all'imputato per i fatti di cui trattasi (tra cui la presenza dell'imputato, già gravato da precedenti specifici, che si aggirava con fare circospetto da solo vicino ad una cabina in metallo nella quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente sequestrata, senza che egli riuscisse a giustificare in alcun modo tale circostanza). La Corte sottolinea che la tecnica del cd " imbosco"della sostanza è una tecnica usuale degli spacciatori nel centro cittadino. Il ricorrente si limita a reiterare le medesime doglianze, tra cui quella dell'esito negativo della perquisizione avvenuta. Tali profili di censura, tuttavia, erano già stati adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e no sono stati scanditi dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 30463/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris