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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30462/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 09/06/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Marsala in data 03/06/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva riconosciuto responsabile dei reati di cui all'art. 648 cod. pen. (capo A) e art. 489 cod. pen. (capo B) e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce, del tutto genericamente, la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile poiché la decisione della Corte è stata argomentata in termini non manifestamente illogici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in punto di congruità della pena inflitta, ben dosata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. ed anzi sottostimata rispetto ad una vicenda connotata da una non minimale gravità che, unitamente ai precedenti penali, anche specifici, ed all'assenza di positivi elementi apprezzabili in favore del prevenuto ha correttamente sorretto il rigetto dell'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e con cui il ricorrente non si confonta; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/06/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 09/06/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Marsala in data 03/06/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva riconosciuto responsabile dei reati di cui all'art. 648 cod. pen. (capo A) e art. 489 cod. pen. (capo B) e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce, del tutto genericamente, la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile poiché la decisione della Corte è stata argomentata in termini non manifestamente illogici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in punto di congruità della pena inflitta, ben dosata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. ed anzi sottostimata rispetto ad una vicenda connotata da una non minimale gravità che, unitamente ai precedenti penali, anche specifici, ed all'assenza di positivi elementi apprezzabili in favore del prevenuto ha correttamente sorretto il rigetto dell'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e con cui il ricorrente non si confonta; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/20
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