Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25353/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Tribunale di Sorveglianza di Sassari;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza di cui in epigrafe (n. 704/2025), emessa ex art. 99 d.P.R.30 giugno 2002, n. 115, è stata rigettata l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Belforte avverso la declaratoria d’inammissibilità dell’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, motivata in ragione della precedente condannaper il reato ostativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. e dell’assenza di circostanzetali da vincere il regime presuntivo governante la materia (ex art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002).2.

Avverso il provvedimento di rigetto è stato proposto ricorso nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari per la motivazione (ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.Si deduce l’errore del provvedimento impugnato nell’aver escluso, peraltrocon difetto assoluto di motivazione, il superamento della presunzione in assenzadi accertamenti disposti dal Giudice e nonostante la documentazione depositatadall’instante, compresi i provvedimenti di ammissione al beneficio da parte dialtre autorità giurisdizionali e considerate talune pronunce di merito cheavrebbero accertato la dissociazione dell’instante dal contesto criminale diriferimento.

In violazione di legge sarebbe stata attribuita al regime detentivo dicui all’art. 41-bis Ord. pen., a cui è sottoposto il ricorrente, una sorta di efficaciaescludente l’ammissione al beneficio.3.

La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.

Ciò anche al netto dell’aspecificità estrinsecadel dedotto difetto assoluto di motivazione, in ragione dell’articolato apparatomotivazionale di seguito evidenziato, e dell’intrinseca aspecificità del profilo dicensura concretizzatosi nel mero riferimento a talune pronunce di merito inordine al sodalizio di appartenenza e a non meglio specificate «risultanze delleconsistenza patrimoniale» dell’instante, peraltro prospettato in termini di viziomotivazionale ovvero di incongruità del relativo apparato.2.

Deve difatti innanzitutto ribadirsi che, ex art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115del 2002, avverso l’ordinanza che decide sul ricorso proposto contro ilprovvedimento di rigetto o d’inammissibilità dell’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo perviolazione di legge, nella quale rientra anche il difetto assoluto di motivazionema non la sua mera incongruità ovvero vizi di essa (ex plurimis: Sez. 4, n.36692 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non mass., Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Rv.270000 – 01; Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Rv. 269672 – 01, inipotesi di ricorso per saltum).

La violazione di legge, difatti, ricomprende sia glierrores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicalida rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o deltutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico-giuridicoseguito dal giudice (circa il vizio totale di motivazione vds.

Sez. 4, n. 36692dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], cit., si veda altresì, ex plurimis, in generale, ancorché in ambitocautelare: Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 271925 – 01).3.

Nel merito cassatorio trova applicazione il principio, in questa sederibadito, per cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione disuperamento del reddito – prevista dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del2002, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali siritiene, alla luce di massime di esperienza, che l’autore abbia beneficiato diredditi illeciti – ha natura relativa e non assoluta.

Ne consegue che, alla luce diCorte cost., sentenza n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta,pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbienza,non già con una semplice autocertificazione ma con l’adeguata allegazione diconcreti elementi di fatto dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco lapropria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamentevagliare (ex plurimis: Sez. 4, n. 30055 del 30/06/2022, non mass.; Sez. 4, n.21230 del 14/03/2012, Rv. 252962-01).Sicché, in assenza di una adeguata allegazione dei detti concreti elementi difatto, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente con motivomanifestamente infondato, non sussiste l’obbligo per il giudice di valutare lostato di indigenza del richiedente o di svolgere accertamenti in tal senso (explurimis: Sez. 4, n. 18684 del 27/02/2018, non mass.; Sez. 4, n. 5041 del21/10/2010, dep. 2011, Rv. 249563).4.

Nella specie, peraltro, è stata fatta corretta applicazione anche di ulterioriprincipi governanti la materia con i quali il ricorrente non si confronta mediante idedotti profili di censura che, pertanto, si mostrano manifestamente infondati.Il giudice di merito ha difatti evidenziato l’assenza di elementi di fattoaddotti dal richiedente e tali da vincere il regime presuntivo per la loro chiara edunivoca idoneità a dimostrare l’effettiva situazione economica di non abbienza.Tali non potendo essere considerati, in quanto non correlati con circostanzeconcrete inerenti all’effettiva situazione economica (nella specie ritenuteinsussistenti), l’autocertificazione o la mera certificazione reddituale,necessitando concreti elementi fattuali nel senso della non abbienza.La disciplina nella quale trova incarnazione l’istituto del patrocinio a spesedello Stato esprime difatti, con assoluta nettezza, la centralità delle effettivecondizioni economiche del richiedente.

In tal senso si sono espresse le SezioniUnite, facendo riferimento al generale «principio antielusivo» che s’incardinasulla capacità contributiva, ai sensi dell’art. 53 Cost., e perciò sull’art. 3 Cost.,correlandosi all’ulteriore corollario costituito dall’art. 24, comma terzo, Cost., inosservanza del quale l’art. 98 cod. proc. pen. prevede la disciplina del patrociniodei non abbienti a spese dello Stato (in tal senso, nel pronunciarsi in merito allafattispecie di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, Sez.

U, n. 6591 del27/11/2008, dep. 2009, non mass. sul punto, alla quale fa esplicito riferimentoSez. 4, n. 18684 del 2018, cit.; in merito alla necessità della sussistenza diconcreti elementi di fatto idonei a vincere la presunzione relativa, si veda altresì,Sez. 4, n. 13742 del 22/03/2022, Rv. 283021 – 01).Sono state dunque correttamente ritenute inidonee a superare lapresunzione relativa di abbienza l’assenza d’intestazione di beni mobili eimmobili, facendo ricorso ad una massima di esperienza, sostanzialmenterecepita dallo stesso regime presuntivo di cui all’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.115 del 2002, che la Suprema Corte non può sindacare (vds.

Sez. 4, n. 18684del 22/02/2018, cit., che fa esplicito riferimento a Sez. 1, n. 18118 del11/02/2014, Rv. 261992 – 01), e la circostanza che l’instante sia in stato didetenzione da decenni.Su questo particolare punto, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente,il giudice di merito è lungi dall’aver posto a fondamento della decisione una sortadi presunzione derivante dall’assoggettamento dell’instante al regime di cuiall’art. 41-bis Ord. pen.

Con apparato motivazionale con il quale il ricorso non siconfronta, muovendo dalla documentazione agli atti sono stati difatti evidenziatiil ruolo apicale assunto in seno al sodalizio dall’instante, da lui storicamenteguidato insieme al proprio fratello, e la persistenza della sua operativitànonostante arresti, condanne e collaborazioni con la giustizia.5.

È altresì manifestamente infondata la violazione di legge dedotta inragione dell’esclusione della valenza probatoria dei provvedimenti con i qualiDomenico [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso al beneficio in oggetto in altri procedimentida parte di altre Autorità giurisdizionali, non riconoscendo l’ordinamento ai dettiprovvedimenti efficacia vincolante in altri procedimenti (Sez. 4, n. 18684 del22/02/2018, non mass.).

Si consideri sul punto altresì che anche l’accertamentodel reddito imponibile, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 95 deld.P.R. n. 115 del 2002, dev’essere incidentalmente condotto dal giudice penalein piena autonomia, nel contraddittorio con l’imputato e con l’osservanza delleregole dettate dal codice di rito in materia di valutazione della prova, a nullarilevando la contestuale pendenza di procedimenti amministrativi o tributari(vds. sent. ult. cit. e Sez. 3, n. 38018 del 27/04/2017, Rv. 270997 – 01).6.

In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che siritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost.,sent. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 23 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Sorveglianza di Sassari;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe (n. 704/2025), emessa ex art. 99 d.P.R.30 giugno 2002, n. 115, è stata rigettata l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Belforte avverso la declaratoria d’inammissibilità dell’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, motivata in ragione della precedente condannaper il reato ostativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. e dell’assenza di circostanzetali da vincere il regime presuntivo governante la materia (ex art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002).2. Avverso il provvedimento di rigetto è stato proposto ricorso nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari per la motivazione (ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.Si deduce l’errore del provvedimento impugnato nell’aver escluso, peraltrocon difetto assoluto di motivazione, il superamento della presunzione in assenzadi accertamenti disposti dal Giudice e nonostante la documentazione depositatadall’instante, compresi i provvedimenti di ammissione al beneficio da parte dialtre autorità giurisdizionali e considerate talune pronunce di merito cheavrebbero accertato la dissociazione dell’instante dal contesto criminale diriferimento. In violazione di legge sarebbe stata attribuita al regime detentivo dicui all’art. 41-bis Ord. pen., a cui è sottoposto il ricorrente, una sorta di efficaciaescludente l’ammissione al beneficio.3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. Ciò anche al netto dell’aspecificità estrinsecadel dedotto difetto assoluto di motivazione, in ragione dell’articolato apparatomotivazionale di seguito evidenziato, e dell’intrinseca aspecificità del profilo dicensura concretizzatosi nel mero riferimento a talune pronunce di merito inordine al sodalizio di appartenenza e a non meglio specificate «risultanze delleconsistenza patrimoniale» dell’instante, peraltro prospettato in termini di viziomotivazionale ovvero di incongruità del relativo apparato.2. Deve difatti innanzitutto ribadirsi che, ex art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115del 2002, avverso l’ordinanza che decide sul ricorso proposto contro ilprovvedimento di rigetto o d’inammissibilità dell’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo perviolazione di legge, nella quale rientra anche il difetto assoluto di motivazionema non la sua mera incongruità ovvero vizi di essa (ex plurimis: Sez. 4, n.36692 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non mass., Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Rv.270000 – 01; Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Rv. 269672 – 01, inipotesi di ricorso per saltum). La violazione di legge, difatti, ricomprende sia glierrores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicalida rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o deltutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico-giuridicoseguito dal giudice (circa il vizio totale di motivazione vds. Sez. 4, n. 36692dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], cit., si veda altresì, ex plurimis, in generale, ancorché in ambitocautelare: Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 271925 – 01).3. Nel merito cassatorio trova applicazione il principio, in questa sederibadito, per cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione disuperamento del reddito – prevista dall’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del2002, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali siritiene, alla luce di massime di esperienza, che l’autore abbia beneficiato diredditi illeciti – ha natura relativa e non assoluta. Ne consegue che, alla luce diCorte cost., sentenza n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta,pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbienza,non già con una semplice autocertificazione ma con l’adeguata allegazione diconcreti elementi di fatto dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco lapropria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamentevagliare (ex plurimis: Sez. 4, n. 30055 del 30/06/2022, non mass.; Sez. 4, n.21230 del 14/03/2012, Rv. 252962-01).Sicché, in assenza di una adeguata allegazione dei detti concreti elementi difatto, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente con motivomanifestamente infondato, non sussiste l’obbligo per il giudice di valutare lostato di indigenza del richiedente o di svolgere accertamenti in tal senso (explurimis: Sez. 4, n. 18684 del 27/02/2018, non mass.; Sez. 4, n. 5041 del21/10/2010, dep. 2011, Rv. 249563).4. Nella specie, peraltro, è stata fatta corretta applicazione anche di ulterioriprincipi governanti la materia con i quali il ricorrente non si confronta mediante idedotti profili di censura che, pertanto, si mostrano manifestamente infondati.Il giudice di merito ha difatti evidenziato l’assenza di elementi di fattoaddotti dal richiedente e tali da vincere il regime presuntivo per la loro chiara edunivoca idoneità a dimostrare l’effettiva situazione economica di non abbienza.Tali non potendo essere considerati, in quanto non correlati con circostanzeconcrete inerenti all’effettiva situazione economica (nella specie ritenuteinsussistenti), l’autocertificazione o la mera certificazione reddituale,necessitando concreti elementi fattuali nel senso della non abbienza.La disciplina nella quale trova incarnazione l’istituto del patrocinio a spesedello Stato esprime difatti, con assoluta nettezza, la centralità delle effettivecondizioni economiche del richiedente. In tal senso si sono espresse le SezioniUnite, facendo riferimento al generale «principio antielusivo» che s’incardinasulla capacità contributiva, ai sensi dell’art. 53 Cost., e perciò sull’art. 3 Cost.,correlandosi all’ulteriore corollario costituito dall’art. 24, comma terzo, Cost., inosservanza del quale l’art. 98 cod. proc. pen. prevede la disciplina del patrociniodei non abbienti a spese dello Stato (in tal senso, nel pronunciarsi in merito allafattispecie di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, Sez. U, n. 6591 del27/11/2008, dep. 2009, non mass. sul punto, alla quale fa esplicito riferimentoSez. 4, n. 18684 del 2018, cit.; in merito alla necessità della sussistenza diconcreti elementi di fatto idonei a vincere la presunzione relativa, si veda altresì,Sez. 4, n. 13742 del 22/03/2022, Rv. 283021 – 01).Sono state dunque correttamente ritenute inidonee a superare lapresunzione relativa di abbienza l’assenza d’intestazione di beni mobili eimmobili, facendo ricorso ad una massima di esperienza, sostanzialmenterecepita dallo stesso regime presuntivo di cui all’art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.115 del 2002, che la Suprema Corte non può sindacare (vds. Sez. 4, n. 18684del 22/02/2018, cit., che fa esplicito riferimento a Sez. 1, n. 18118 del11/02/2014, Rv. 261992 – 01), e la circostanza che l’instante sia in stato didetenzione da decenni.Su questo particolare punto, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente,il giudice di merito è lungi dall’aver posto a fondamento della decisione una sortadi presunzione derivante dall’assoggettamento dell’instante al regime di cuiall’art. 41-bis Ord. pen. Con apparato motivazionale con il quale il ricorso non siconfronta, muovendo dalla documentazione agli atti sono stati difatti evidenziatiil ruolo apicale assunto in seno al sodalizio dall’instante, da lui storicamenteguidato insieme al proprio fratello, e la persistenza della sua operativitànonostante arresti, condanne e collaborazioni con la giustizia.5. È altresì manifestamente infondata la violazione di legge dedotta inragione dell’esclusione della valenza probatoria dei provvedimenti con i qualiDomenico [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso al beneficio in oggetto in altri procedimentida parte di altre Autorità giurisdizionali, non riconoscendo l’ordinamento ai dettiprovvedimenti efficacia vincolante in altri procedimenti (Sez. 4, n. 18684 del22/02/2018, non mass.). Si consideri sul punto altresì che anche l’accertamentodel reddito imponibile, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 95 deld.P.R. n. 115 del 2002, dev’essere incidentalmente condotto dal giudice penalein piena autonomia, nel contraddittorio con l’imputato e con l’osservanza delleregole dettate dal codice di rito in materia di valutazione della prova, a nullarilevando la contestuale pendenza di procedimenti amministrativi o tributari(vds. sent. ult. cit. e Sez. 3, n. 38018 del 27/04/2017, Rv. 270997 – 01).6. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che siritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost.,sent. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 23 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25353/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris