CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Firenze del 18 dicembre 2015 che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza a p.u. (capo A) e lesioni dolose (capo B), commessi il 25 maggio 2014. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 393-bis cod. pen. e all'art. 61, n. 2 cod. pen. La opposizione del ricorrente si è manifestata solo allorquando la polizia intendeva coattivamente portarlo in caserma. La Corte di appello, pur dando atto che non vi erano i requisiti legittimi affinché la polizia conducesse in caserma il ricorrente (era stato già identificato e sottoposto a perquisizione), privandolo temporaneamente della sua libertà, ha ritenuto che non si versasse in ipotesi di arbitrarietà della condotta delle forze dell'ordine, a fronte della contestazione di un reato contravvenzionale in stato di libertà e di una tutela preventiva dell'ordine e della sicurezza pubblica. Si tratta di soluzione erronea, posto che non vi era alcun interesse concreto all'accompagnamento coatto (necessità di verificare l'identità del ricorrente o porre il medesimo in stato di arresto) e l'azione delle forze dell'ordine appare completamente avulsa dalle loro attribuzioni e al di fuori dei limiti di legge. Quanto ora rappresentato porta a ritenere il reato di resistenza quale resistenza giustificata ai sensi dell'art. 393-bis cod. pen. e anche insussistente la aggravante di cui all'art. 61, n. 2 cod. pen. con riferimento alle lesioni (quest'ultime erano dirette alla reazione legittima ad un atto arbitrario). 2.2. Vizio di motivazione quanto alla pena inflitta. Non si comprende il trattamento così severo riservato al ricorrente, anche rispetto alla posizione del coimputato (considerato che quest'ultimo ha tenuto una condotta certamente più offensiva) e tenuto conto del precedente penale di circa 10 anni prima (non ostativo in ogni caso né alla concessione delle attenuanti generiche né al beneficio della sospensione condizionale). In ogni caso la condotta in esame è episodica ed estemporanea, tale da appare illogica e comunque carente la decisione di non concedere il beneficio sospensivo della pena. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa del ricorrente ha depositato una memoria di replica, ritenendo che la sentenza della Suprema Corte citata dal P.G. sia di sostegno alla tesi difensiva, posto che siamo in presenza di un "errore sul fatto", che ha determinato nell'imputato la giustificata e ragionevole persuasione di trovarsi di fronte ad un atto arbitrario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate 2. Quanto al primo complessivo motivo di ricorso, come ha adeguatamente argomentato la sentenza impugnata, i carabinieri condussero l'imputato in caserma, allontanandolo dai luoghi dove in stato di ubriachezza non dava segni di calmarsi creando una situazione di pericolo per sé e per i presenti (lo stesso imputato improvvisamente si gettava in mezzo alla strada mentre transitava un veicolo), non per identificarlo (aveva già esibito la carta di identità) quanto per prevenire reati (art. 55 cod. proc. pen.) (cfr. Sez. 6, n. 19110 del 20/02/2018) e uno stato di pericolo per l'ordine pubblico (Sez. 6, n. 34247 del 17/05/2011), rimuovendo le cause che potevano favorirli. In tale prospettiva si trattava di condotta che non può essere definita all'evidenza arbitraria ai sensi dell'art. 393-bis cod. pen. Anche accedendo alla giurisprudenza minoritaria che ritiene non punibile ai sensi di tale norma chi reagisce ad una condotta oggettivamente illegittima, occorre pur sempre che la antidoverosità del comportamento del pubblico ufficiale sia caratterizzata o dalle sue modalità intrinseche (inurbanità, arroganza, maleducazione e quant'altro) o dal suo sviamento rispetto allo scopo di pubblico interesse per il quale è dall'ordinamento previsto l'esercizio di poteri autoritativi (per tutte, Sez. 6, n. 7928 del 13/01/2012, Rv. 252175). Ciò premesso, perdono di consistenza le censure mosse dal ricorrente alla ritenuta aggravante teleologica. Non possono infine trovare ingresso le argomentazioni esposte dalla difesa nella memoria, posto che introducono una diversa ricostruzione dei fatti rispetto alla tesi sostenuta in sede di merito ed in questa sede esposta nel ricorso. 3. Risultano prive di evidente fondamento e precluse le censure versate nel secondo motivo. La dosimetria della pena risulta infatti adeguatamente motivata e così anche la diversificazione del trattamento tra i due coimputati (in ragione della incensuratezza del coimputato), considerato viepiù che la pena—base è stata attestata molto al di sotto della media edittale; l'aumento per la continuazione risulta contenuto, nonostante l'aggravante contestata.Quanto al precedente penale riportato, la sua valutazione per determinare la pena non appare manifestamente illogica (la circostanza che esso sia datato non è stata sottoposta al giudice di appello, sebbene già il primo giudice avesse utilizzato tale dato per stabilire il trattamento sanzionatorio). In ordine al diniego delle circostanze generiche, la Corte di appello ha in ogni caso ritenuto non emergenti elementi di positiva valutazione (escludendo in particolare la rilevanza delle dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente a fronte di una prova già granitica a suo carico). Infine la Corte di appello ha espresso in ordine al diniego del beneficio sospensivo della pena un giudizio non censurabile in questa sede, in quanto sostenuto da una motivazione che all'evidenza non risulta né apparente né viziata da errori logico-giuridici (nella specie, la Corte di appello ha valorizzato in senso ostativo la non risalente concessione di tale beneficio rispetto alla pericolosità ed offensività della ricaduta nel reato). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur