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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13339/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile per l'assoluta assenza di motivi idonei a contrastare la articolata motivazione della sentenza impugnata; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così decisa il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA].ep Marzo DEPOS11.ATA tN CANCELLr" A - 7 AR 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile per l'assoluta assenza di motivi idonei a contrastare la articolata motivazione della sentenza impugnata; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decisa il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA].ep Marzo DEPOS11.ATA tN CANCELLr" A - 7 AR 2022
Sentenza Cassazione n. 13339/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris