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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 48557/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/04/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, sezione specializzata per le misure di prevenzione, decideva in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione il 19 ottobre 2021 con sentenza n. 42624/21 affinché si procedesse a nuovo esame del decreto della Corte di appello di Salerno che aveva respinto l'istanza di revoca della confisca di prevenzione.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: si allegava che il Rochira era stato oggetto di una numerosa serie di sentenze di assoluzione incidenti sulla condizione di pericolosità; la verifica dell'inquadramento della pericolosità generica riconosciuta in capo al Rochira in quella descritta dall'art. 1, lett. b), del Codice antimafia avrebbe - comunque - imposto di verificare la tenuta del provvedimento oggetto della richiesta di revocazione rispetto ai contenuti delle sentenze assolutorie; si allegava che sebbene l'apprezzamento di merito effettuato in precedenza fosse divenuto insindacabile il giudice del rinvio avrebbe dovuto rivalutare la personalità del Rochira, al netto delle sentenze di assoluzione, per verificare se lo stesso avesse, o meno, vissuto abitualmente con il provento del delitto.

In sintesi: si riteneva che sul tema delle assoluzioni e della loro incidenza sul giudizio di pericolosità non si fosse formato il giudicato interno, dato che l'annullamento con rinvio, disposto ai fini della verifica del corretto inquadramento della pericolosità descritta nell'art. 1, lett. b), d.lgs n. 159 del 2011, avrebbe imposto la rivalutazione dell'incidenza di tale sentenze sulla condizione di pericolosità.

Si segnalava peraltro che la Corte territoriale, nel ritenere accertati i fatti esclusi in radice nelle sentenze di assoluzione, incorreva in un travisamento ritenendo esistente una sentenza di assoluzione per l'ipotesi di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], invero non prodotta, e che sarebbe stato necessario delimitare temporalmente il periodo in cui si sarebbe verificata l'unica ipotesi di pericolosità generica compatibile con la Costituzione secondo la sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019.

2.2. Violazione di legge: con il secondo motivo di ricorso si contestava la legittimità del provvedimento nella parte in cui riconosceva la pericolosità generica prevista dall'arti lett. b) del Codice antimafia; si deduceva che la Corte territoriale aveva affermato in modo tautologico che ricorrente aveva vissuto con il provento di reati di truffa dal 2004 al 2011 senza indicare quali truffe e ai danni di chi, senza identificare i relativi procedimenti penali; si sarebbe cioè omesso di identificare le truffe ed i proventi ricavati in un periodo ampio quale quello ritenuto connotato dalla condizione di pericolosità (dal 2004 al 2011) durante il quale, invero, il ricorrente tenuto conto di quanto emerso dalle sentenze di assoluzione non avrebbe compiuto attività delittuose.

Né poteva ritenersi che alla base della confisca vi fosse la pericolosità "qualificata", esclusa con provvedimento passato in giudicato.

2.3. Violazione di legge: con il terzo motivo di ricorso si deduceva che il giudice del rinvio non avrebbe indicato gli elementi dai quali emergerebbe la pericolosità del Rochira atteso che gli episodi valorizzati nell'arco temporale identificato - prima dell'intervento delle pronunce assolutorie avevano determinato la sola applicazione dell'avviso orale.

A ciò si aggiungeva che mancherebbe la definizione della precisa collocazione temporale degli acquisti dei beni confiscati; la circoscrizione temporale della pericolosità, e la riconducibilità a tale finestra temporale degli acquisti, sono, infatti elementi essenziali di legittimità dell'ablazione: ciononostante la Corte d'appello non avrebbe indicato le ragioni poste alla base della confisca dei beni acquistati prima del 2004, e segnatamente le ragioni giustificative della confisca dell"immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (intestato alla moglie del ricorrente), anche tenuto conto delle sentenze di assoluzione.

3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria del 14 ottobre 2022, ribadiva le ragioni del ricorso ed insisteva per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile

1.1. Con il primo motivo il ricorrente reiterava la doglianza avanzata con il precedente ricorso che aveva condotto la Cassazione a disporre l'annullamento con rinvio e si doleva della mancata valutazione della rilevanza delle sentenze assolutorie lucrate dal ricorrente sulla sussistenza della condizione di pericolosità.

Il collegio rileva che su tale tema la Cassazione non ha disposto il rinvio per un nuovo esame, ma si è limitata a dichiarare infondata la doglianza, in allora tempestivamente dedotta.

Nella sentenza di annullamento della Cassazione, che circoscrive il perimetro entro il quale la sentenza oggi impugnata poteva effettuare nuove valutazioni, si legge infatti che «la Corte di appello, ha proceduto ad una incensurabile autonoma valutazione degli elementi a carico del prevenuto in relazione al merito di vicende assolutorie ed ha affermato il superamento della prova di resistenza del provvedimento oggetto della domanda di revocazione, considerando la condanna per omicidio e tentato omicidio commesso nel 2005 - nell'ambito della quale è valorizzato il pregnante movente economico e le condotte truffaldine tenute dal Rochira - e le emergenze investigative relative ad altri procedimenti.

Segnatamente, con riferimento al tentato omicidio ai danni del Chionna, è valorizzato il pieno inserimento del ricorrente nell'ambiente malavitoso di [OSCURATO:PERSONA] e la truffa commessa dal Chionna in concorso con il Rochira quale movente dell'azione omicidiaria; ancora sono considerati i rapporti intensi, accertati nell'ambito del proc. n.3686/07, tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato di essere il capo francavillese della [OSCURATO:PERSONA]; ancora, si considera la vicenda della intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di alcune attività imprenditoriali facenti capo al Rochira al cui posto il La Corte rimase vittima di un attentato; inoltre, è stata valorizzata la captazione ambientale del 13.11.2009 nella quale il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] commentava un attentato alla stessa vita del Rochira, responsabile di minacce ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; infine, è considerato il rinvenimento in uno degli esercizi commerciali del Rochira di un ingente quantitativo di tritolo, ritenendo superabile ai fini prevenzionali il giudizio di insufficiente certezza che aveva determinato l'assoluzione del Rochira dalla detenzione dell'esplosivo» (pag. 4 della sentenza n. 42624 del 21 della Cassazione).

Il rigetto da parte della Cassazione della doglianza relativa alla rilevanza delle sentenze di assoluzione osta alla rivalutazione del punto, che - si ripete - non è stato devoluto alla cognizione della Corte di appello: la Cassazione si è infatti limitata a rinviare il processo in sede di merito per verificare se le prove raccolte, al netto delle sentenze di assoluzione, fossero idonee a consentire l'inquadramento del Rochira come persona pericolosa ai sensi dell'articolo 1, lett. b), d.lgs n. 159 del 2011.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, come la prima parte del terzo, sono inammissibili, tenuto conto che il ricorrente contesta la qualità della motivazione (come si evince anche dalla intestazione del motivo che invoca il riconoscimento della violazione dell'art. 606 comma 2 lett. e) cod. proc. pen.), senza indicare una precisa violazione di legge.

Invero il ricorrente contesta la legittimità del riconoscimento della sussistenza della condizione di pericolosità prevista dall'art. 1, lett. b), d.lgs n. 159 del 2011, punto questo effettivamente devoluto dalla sentenza rescindente alla cognizione del giudice di appello.

La doglianza è inammissibile in quanto, sul tema oggetto del rinvio, la Corte di appello offriva una motivazione sicuramente non inquadrabile come "apparente", sicché non si rinviene alcuna violazione di legge, unico vizio deducibile nella materia della prevenzione.

Nel provvedimento rescissorio si rilevava infatti: (a) in primo luogo che il decreto impositivo della misura aveva motivato espressamente ed autonomamente la sussistenza del presupposto di cui all'art.1, lett. b), d.lgs n 159 2011 in base ad una ricostruzione fattuale di natura indiziaria non compromessa né inficiata dalle sopravvenute sentenze penali favorevoli al Rochira; (b) che dagli elementi raccolti emergeva che la pericolosità generica del ricorrente si era manifestata nel corso di sette anni, dal 2004 al 2011, con un periodo particolarmente intenso tra il 2004 e il 2007 e si era concretata nella produzione di profitti illeciti, la cui misura è stata rilevante anche in relazione ai documentati redditi leciti.Secondo la Corte di appello risultava dunque, rispettato il triplice requisito individuato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019 dato che era emerso che il ricorrente aveva commesso delitti abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che avevano effettivamente generato profitti e avevano costituito, in una determinata epoca, una rilevante fonte di reddito.

In sintesi: il collegio ritiene che la Corte di appello abbia puntualmente adempiuto al mandato rescindente, rilevando come gli elementi disponibili consentissero l'inquadramento del proposto nella categoria prevista dall'art. 1, lett. b), del Codice antimafia): la motivazione offerta non è qualificabile come apparente e, dunque, si sottrae alle contestazioni previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., non consentite nella materia della prevenzione.

1.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto il tema della correlazione temporale tra acquisti e pericolosità non è stato devoluto alla valutazione del giudice di rinvio e risulta coperta dal giudicato interno.

Invero la questione non risultava oggetto neanche del ricorso per cassazione, che ha condotto alla pronuncia della sentenza rescindente - la n. 42624/21 emessa dalla Sesta sezione penale della Cassazione - che ha tracciato il perimetro della cognizione devoluta alla Corte di appello che ha pronunciato la sentenza oggi impugnata. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/04/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, sezione specializzata per le misure di prevenzione, decideva in seguito all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione il 19 ottobre 2021 con sentenza n. 42624/21 affinché si procedesse a nuovo esame del decreto della Corte di appello di Salerno che aveva respinto l'istanza di revoca della confisca di prevenzione. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: si allegava che il Rochira era stato oggetto di una numerosa serie di sentenze di assoluzione incidenti sulla condizione di pericolosità; la verifica dell'inquadramento della pericolosità generica riconosciuta in capo al Rochira in quella descritta dall'art. 1, lett. b), del Codice antimafia avrebbe - comunque - imposto di verificare la tenuta del provvedimento oggetto della richiesta di revocazione rispetto ai contenuti delle sentenze assolutorie; si allegava che sebbene l'apprezzamento di merito effettuato in precedenza fosse divenuto insindacabile il giudice del rinvio avrebbe dovuto rivalutare la personalità del Rochira, al netto delle sentenze di assoluzione, per verificare se lo stesso avesse, o meno, vissuto abitualmente con il provento del delitto. In sintesi: si riteneva che sul tema delle assoluzioni e della loro incidenza sul giudizio di pericolosità non si fosse formato il giudicato interno, dato che l'annullamento con rinvio, disposto ai fini della verifica del corretto inquadramento della pericolosità descritta nell'art. 1, lett. b), d.lgs n. 159 del 2011, avrebbe imposto la rivalutazione dell'incidenza di tale sentenze sulla condizione di pericolosità. Si segnalava peraltro che la Corte territoriale, nel ritenere accertati i fatti esclusi in radice nelle sentenze di assoluzione, incorreva in un travisamento ritenendo esistente una sentenza di assoluzione per l'ipotesi di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], invero non prodotta, e che sarebbe stato necessario delimitare temporalmente il periodo in cui si sarebbe verificata l'unica ipotesi di pericolosità generica compatibile con la Costituzione secondo la sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019. 2.2. Violazione di legge: con il secondo motivo di ricorso si contestava la legittimità del provvedimento nella parte in cui riconosceva la pericolosità generica prevista dall'arti lett. b) del Codice antimafia; si deduceva che la Corte territoriale aveva affermato in modo tautologico che ricorrente aveva vissuto con il provento di reati di truffa dal 2004 al 2011 senza indicare quali truffe e ai danni di chi, senza identificare i relativi procedimenti penali; si sarebbe cioè omesso di identificare le truffe ed i proventi ricavati in un periodo ampio quale quello ritenuto connotato dalla condizione di pericolosità (dal 2004 al 2011) durante il quale, invero, il ricorrente tenuto conto di quanto emerso dalle sentenze di assoluzione non avrebbe compiuto attività delittuose. Né poteva ritenersi che alla base della confisca vi fosse la pericolosità "qualificata", esclusa con provvedimento passato in giudicato. 2.3. Violazione di legge: con il terzo motivo di ricorso si deduceva che il giudice del rinvio non avrebbe indicato gli elementi dai quali emergerebbe la pericolosità del Rochira atteso che gli episodi valorizzati nell'arco temporale identificato - prima dell'intervento delle pronunce assolutorie avevano determinato la sola applicazione dell'avviso orale. A ciò si aggiungeva che mancherebbe la definizione della precisa collocazione temporale degli acquisti dei beni confiscati; la circoscrizione temporale della pericolosità, e la riconducibilità a tale finestra temporale degli acquisti, sono, infatti elementi essenziali di legittimità dell'ablazione: ciononostante la Corte d'appello non avrebbe indicato le ragioni poste alla base della confisca dei beni acquistati prima del 2004, e segnatamente le ragioni giustificative della confisca dell"immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (intestato alla moglie del ricorrente), anche tenuto conto delle sentenze di assoluzione. 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria del 14 ottobre 2022, ribadiva le ragioni del ricorso ed insisteva per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 1.1. Con il primo motivo il ricorrente reiterava la doglianza avanzata con il precedente ricorso che aveva condotto la Cassazione a disporre l'annullamento con rinvio e si doleva della mancata valutazione della rilevanza delle sentenze assolutorie lucrate dal ricorrente sulla sussistenza della condizione di pericolosità. Il collegio rileva che su tale tema la Cassazione non ha disposto il rinvio per un nuovo esame, ma si è limitata a dichiarare infondata la doglianza, in allora tempestivamente dedotta. Nella sentenza di annullamento della Cassazione, che circoscrive il perimetro entro il quale la sentenza oggi impugnata poteva effettuare nuove valutazioni, si legge infatti che «la Corte di appello, ha proceduto ad una incensurabile autonoma valutazione degli elementi a carico del prevenuto in relazione al merito di vicende assolutorie ed ha affermato il superamento della prova di resistenza del provvedimento oggetto della domanda di revocazione, considerando la condanna per omicidio e tentato omicidio commesso nel 2005 - nell'ambito della quale è valorizzato il pregnante movente economico e le condotte truffaldine tenute dal Rochira - e le emergenze investigative relative ad altri procedimenti. Segnatamente, con riferimento al tentato omicidio ai danni del Chionna, è valorizzato il pieno inserimento del ricorrente nell'ambiente malavitoso di [OSCURATO:PERSONA] e la truffa commessa dal Chionna in concorso con il Rochira quale movente dell'azione omicidiaria; ancora sono considerati i rapporti intensi, accertati nell'ambito del proc. n.3686/07, tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] gravemente indiziato di essere il capo francavillese della [OSCURATO:PERSONA]; ancora, si considera la vicenda della intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di alcune attività imprenditoriali facenti capo al Rochira al cui posto il La Corte rimase vittima di un attentato; inoltre, è stata valorizzata la captazione ambientale del 13.11.2009 nella quale il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] commentava un attentato alla stessa vita del Rochira, responsabile di minacce ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; infine, è considerato il rinvenimento in uno degli esercizi commerciali del Rochira di un ingente quantitativo di tritolo, ritenendo superabile ai fini prevenzionali il giudizio di insufficiente certezza che aveva determinato l'assoluzione del Rochira dalla detenzione dell'esplosivo» (pag. 4 della sentenza n. 42624 del 21 della Cassazione). Il rigetto da parte della Cassazione della doglianza relativa alla rilevanza delle sentenze di assoluzione osta alla rivalutazione del punto, che - si ripete - non è stato devoluto alla cognizione della Corte di appello: la Cassazione si è infatti limitata a rinviare il processo in sede di merito per verificare se le prove raccolte, al netto delle sentenze di assoluzione, fossero idonee a consentire l'inquadramento del Rochira come persona pericolosa ai sensi dell'articolo 1, lett. b), d.lgs n. 159 del 2011. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso, come la prima parte del terzo, sono inammissibili, tenuto conto che il ricorrente contesta la qualità della motivazione (come si evince anche dalla intestazione del motivo che invoca il riconoscimento della violazione dell'art. 606 comma 2 lett. e) cod. proc. pen.), senza indicare una precisa violazione di legge. Invero il ricorrente contesta la legittimità del riconoscimento della sussistenza della condizione di pericolosità prevista dall'art. 1, lett. b), d.lgs n. 159 del 2011, punto questo effettivamente devoluto dalla sentenza rescindente alla cognizione del giudice di appello. La doglianza è inammissibile in quanto, sul tema oggetto del rinvio, la Corte di appello offriva una motivazione sicuramente non inquadrabile come "apparente", sicché non si rinviene alcuna violazione di legge, unico vizio deducibile nella materia della prevenzione. Nel provvedimento rescissorio si rilevava infatti: (a) in primo luogo che il decreto impositivo della misura aveva motivato espressamente ed autonomamente la sussistenza del presupposto di cui all'art.1, lett. b), d.lgs n 159 2011 in base ad una ricostruzione fattuale di natura indiziaria non compromessa né inficiata dalle sopravvenute sentenze penali favorevoli al Rochira; (b) che dagli elementi raccolti emergeva che la pericolosità generica del ricorrente si era manifestata nel corso di sette anni, dal 2004 al 2011, con un periodo particolarmente intenso tra il 2004 e il 2007 e si era concretata nella produzione di profitti illeciti, la cui misura è stata rilevante anche in relazione ai documentati redditi leciti.Secondo la Corte di appello risultava dunque, rispettato il triplice requisito individuato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019 dato che era emerso che il ricorrente aveva commesso delitti abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che avevano effettivamente generato profitti e avevano costituito, in una determinata epoca, una rilevante fonte di reddito. In sintesi: il collegio ritiene che la Corte di appello abbia puntualmente adempiuto al mandato rescindente, rilevando come gli elementi disponibili consentissero l'inquadramento del proposto nella categoria prevista dall'art. 1, lett. b), del Codice antimafia): la motivazione offerta non è qualificabile come apparente e, dunque, si sottrae alle contestazioni previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., non consentite nella materia della prevenzione. 1.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto il tema della correlazione temporale tra acquisti e pericolosità non è stato devoluto alla valutazione del giudice di rinvio e risulta coperta dal giudicato interno. Invero la questione non risultava oggetto neanche del ricorso per cassazione, che ha condotto alla pronuncia della sentenza rescindente - la n. 42624/21 emessa dalla Sesta sezione penale della Cassazione - che ha tracciato il perimetro della cognizione devoluta alla Corte di appello che ha pronunciato la sentenza oggi impugnata. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 30
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