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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46526/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari il 27 maggio 2022 ha parzialmente riformato la decisione, appellata dal P.M. e dall'imputato, con cui il Tribunale di Foggia il 15 settembre 2017 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, hashish e cocaina (fatti, qualificati come violazione degli artt. 73, comma 1 e 4, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - capo A - e dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 - capo B - commessi il 30 agosto 2016), in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

Va precisato che il P.G. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado chiedendo la rideterminazione in peius della pena, appello che è stato accolto dalla Corte territoriale in quanto il Giudice di primo grado è partito da una pena pari a quattro anni reclusione ed euro 20.000,00 di multa, in violazione di legge, in quanto inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 di sei anni di reclusione ed euro 26.000,00 di multa.

La Corte di merito ha ritenuto ammissibile e fondata l'impugnazione del P.G. ed ha aumentato la pena, rigettando, invece, l'appello della Difesa in relazione alla auspicata diminuzione della sanzione.

2. Ciò premesso, il ricorrente si affida a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 581 cod. proc. pen. e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e chiede annullarsi la sentenza.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto privo di specificità, poiché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (pp. 4-5), che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi censurabili in sede di legittimità.

In particolare, estremamente vaga è la censura circa la pretesa inammissibilità dell'appello del P.G., che invece la Corte, come si è visto, ha ritenuto - correttamente - fondato, essendo il Giudice di primo grado in effetti partito da una pena inferiore al minimo edittale; la critica al mancato riconoscimento dell'attenuante invocata è la mera ripetizione dell'assunto difensivo già adeguatamente confutato dalla Corte territoriale alla p. 5, punto n. 6, della sentenza impugnata.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che appare conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari il 27 maggio 2022 ha parzialmente riformato la decisione, appellata dal P.M. e dall'imputato, con cui il Tribunale di Foggia il 15 settembre 2017 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, hashish e cocaina (fatti, qualificati come violazione degli artt. 73, comma 1 e 4, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - capo A - e dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 - capo B - commessi il 30 agosto 2016), in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. Va precisato che il P.G. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado chiedendo la rideterminazione in peius della pena, appello che è stato accolto dalla Corte territoriale in quanto il Giudice di primo grado è partito da una pena pari a quattro anni reclusione ed euro 20.000,00 di multa, in violazione di legge, in quanto inferiore al minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 di sei anni di reclusione ed euro 26.000,00 di multa. La Corte di merito ha ritenuto ammissibile e fondata l'impugnazione del P.G. ed ha aumentato la pena, rigettando, invece, l'appello della Difesa in relazione alla auspicata diminuzione della sanzione. 2. Ciò premesso, il ricorrente si affida a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 581 cod. proc. pen. e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e chiede annullarsi la sentenza. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto privo di specificità, poiché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello (pp. 4-5), che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi censurabili in sede di legittimità. In particolare, estremamente vaga è la censura circa la pretesa inammissibilità dell'appello del P.G., che invece la Corte, come si è visto, ha ritenuto - correttamente - fondato, essendo il Giudice di primo grado in effetti partito da una pena inferiore al minimo edittale; la critica al mancato riconoscimento dell'attenuante invocata è la mera ripetizione dell'assunto difensivo già adeguatamente confutato dalla Corte territoriale alla p. 5, punto n. 6, della sentenza impugnata. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che appare conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ot
Sentenza Cassazione n. 46526/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris