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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 01123/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 gennaio 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli il 17 maggio 2023, ha rideterminato in mesi 10 di reclusione la pena irrogata a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 10 quater comma 1 del d.

Igs. n. 74 del 2000, riferito all'anno di imposta 2016, mentre all'esito del giudizio appello è intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione in ordine al medesimo reato, riferito all'annualità 2015.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l'inosservanza dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. rispetto alla formulazione della contestazione, nella quale è stata ascritta, in via alternativa, la violazione sia del comma 1 che del comma 2 della norma incriminatrice, è manifestamente infondato, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Rv. 285378), riportata in modo pertinente anche nella sentenza impugnata (pag. 3), secondo cui, in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza della difesa.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 10 quater del d.

Igs. n. 74 del 2000, con particolare riferimento al giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli esiti della verifica fiscale compiuta dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che Russo, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha utilizzato in compensazione crediti pacificamente non spettanti, versando la somma di 0,01 euro a fronte di un debito iscritto per 268.251,80 euro per il 2015 e per 1.165.523,85 euro per il 2016, essendo stata ancorata la sussistenza dell'elemento soggettivo, in modo non illogico, alla veste apicale ricoperta da Russo dalla società e all'ammontare dell'imposta nel complesso evasa.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 gennaio 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli il 17 maggio 2023, ha rideterminato in mesi 10 di reclusione la pena irrogata a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 10 quater comma 1 del d. Igs. n. 74 del 2000, riferito all'anno di imposta 2016, mentre all'esito del giudizio appello è intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione in ordine al medesimo reato, riferito all'annualità 2015. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l'inosservanza dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. rispetto alla formulazione della contestazione, nella quale è stata ascritta, in via alternativa, la violazione sia del comma 1 che del comma 2 della norma incriminatrice, è manifestamente infondato, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Rv. 285378), riportata in modo pertinente anche nella sentenza impugnata (pag. 3), secondo cui, in presenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza della difesa. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000, con particolare riferimento al giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli esiti della verifica fiscale compiuta dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che Russo, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha utilizzato in compensazione crediti pacificamente non spettanti, versando la somma di 0,01 euro a fronte di un debito iscritto per 268.251,80 euro per il 2015 e per 1.165.523,85 euro per il 2016, essendo stata ancorata la sussistenza dell'elemento soggettivo, in modo non illogico, alla veste apicale ricoperta da Russo dalla società e all'ammontare dell'imposta nel complesso evasa. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 se
Decreto Cassazione n. 01123/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris