CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 11644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12984-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIE1TA CORET11; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2938/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale, ha dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall'Inps nei confronti dell'appellante, obbligata ad iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995 e a versare i contributi relativi ai redditi prodotti nell'anno 2009 quale libera professionista, iscritta all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2010 (per i redditi del 2009), ritenendo tardiva, e quindi inidonea ai fini interruttivi, la nota dell'Inps con richiesta di pagamento, giunta a destinazione il 2 luglio 2015 (pagina 6 della sentenza); ha escluso qualsiasi effetto sospensivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., per difetto di prova della intenzionalità dell'occultamento del preteso debito contributivo, atteso che la professionista aveva comunque compilato il quadro CM, indicando il codice attività, il reddito lordo percepito, il mancato versamento dei contributi e il reddito netto prodotto e tale attività escludeva l'occultamento doloso dell'esistenza del debito, sia per difetto di prova della sua intenzionalità sia perché non era derivata un'assoluta impossibilità di agire, bensì una mera difficoltà di accertamento del credito. Ric. 2021 n. 12984 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la controparte ha resistito con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. in prossimità dell'adunanza, la Mancino ha depositato memoria ex art. 380 bis cod.proc.civ. Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione all'art. 1, comma 1, del DPCM del 10.6.2010 (pubblicato in G. U. 141 del 19 giugno 2010); all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. citato e la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla nota ricevuta dalla professionista il 2 luglio 2015; il motivo è fondato; al riguardo si richiama il recente arresto di questa Corte n.33169 su 2021, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. C.p.c., non ravvisandosi motivi per mutare l'orientamento, non scalfito neppure dagli argomenti addotti nella memoria difensiva; in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già Ric. 2021 n. 12984 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); questa Corte, nel ribadire il principio su esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v. Cass. n. 10273 del 2021); l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione Ric. 2021 n. 12984 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.., e quindi è quest'ultima (6.7.2010) la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; a tali principi non si è uniformata la sentenza impugnata, con la conseguenza che la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale dell' 8 marzo 2022 Il Presidente este