CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 29960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il sequestro preventivo emesso in data 25 febbraio 2022, avente ad oggetto una somma di denaro asseritamente profitto dei reati di associazione per delinquere ed autoriciclaggio. 2. Avverso la suddetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] a proposto due articolati motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente rappresenta l'anomalia dell'intero procedimento, evidenziando che: la somma di denaro era stata oggetto di un primo sequestro probatorio, emesso dalla Procura della Repubblica di Cosenza, poi annullato con sentenza resa dalla Cassazione in data 14 dicembre 2021; la somma di denaro non veniva mai restituita; il 12 febbraio 2022, il Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], notificava al ricorrente il provvedimento di restituzione del denaro e contestuale decreto di sequestro preventivo d'urgenza datato 8 febbraio 2022; il Pubblico ministero ometteva di chiedere la convalida al G.i.p. entro il termine di 48 ore; il Pubblico ministero, in data 16 febbraio 2022, emetteva un secondo decreto di sequestro d'urgenza, contenente la richiesta di convalida, che non veniva notificato all'indagato; il G.i.p., con decreto del 25 febbraio 2022 (oggetto del presente ricorso), convalidava il sequestro facendo riferimento al provvedimento eseguito il 12 febbraio e disponeva il sequestro preventivo. Sulla base della ricostruzione dei diversi passaggi procedimentali, il ricorrente sottolinea come il "secondo" decreto di sequestro d'urgenza disposto dal Pubblico ministero non sia mai stato notificato all'indagato. Ne conseguirebbe la nullità del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., in quanto adottato senza una preventiva richiesta da parte della pubblica accusa. Il secondo decreto di sequestro disposto d'urgenza, infatti, conterrebbe solo una richiesta di convalida, ma non potrebbe fungere anche quale autonoma richiesta della misura cautelare reale. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti ed al periculum, peraltro, la motivazione sarebbe meramente apparente anche con riguardo alla presunta sproporzione sussistente tra i redditi del Piscitelli e la somma di denaro oggetto di sequestro preventivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La ricostruzione delle vicissitudini che hanno caratterizzato il provvedimento in esame dimostra come l'iter procedimentale sia effettivamente costellato da una serie di irregolarità, concernenti la tardiva restituzione del bene in sequestro a seguito del primo annullamento disposto dalla Cassazione, nonché il mancato rispetto dei termini per chiedere la convalida del sequestro disposto d'urgenza dal Pubblico ministero in data 8 febbraio 2022. Anche il secondo provvedimento di sequestro d'urgenza, presentato tempestivamente per la convalida, è stato adottato senza che si sia in precedenza proceduto alla notifica dello stesso all'imputato, evidentemente facendo affidamento sul fatto che il denaro era comunque rimasto in sequestro, sia pur per effetto di un decreto non convalidato. 2.1. I predetti vizi denunciati dal ricorrente non sono, tuttavia, idonei ad inficiare il provvedimento impugnato, stante l'autonomia dello stesso rispetto alla sequenza procedimentale che lo ha preceduto. Il Tribunale del riesame ha correttamente valutato tale aspetto, affermando che, pur potendosi sostenere l'erroneità della convalida del sequestro d'urgenza, ciò non inficia la validità del sequestro preventivo disposto dal G.i.p. Deve ribadirsi il principio secondo cui in materia di sequestro preventivo d'urgenza ordinato dal P.M. o disposto dalla polizia giudiziaria, l'inosservanza dei termini di quarantotto ore di cui all'art. 321, comma terzo bis, cod. proc. pen., non preclude al giudice il potere di imporre ugualmente il vincolo reale, sicché è ben possibile che, pur negando la convalida, disponga autonomamente il sequestro con efficacia "ex nunc" (Sez.3, n. 15717 del 11/02/2009, Bianchi, Rv. 243249). Si tratta di una regola pienamente condivisibile, posto che il decreto del pubblico ministero ha carattere provvisorio, essendo destinato ad un'automatica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo positivo, ad essere sostituito per effetto dell'autonomo decreto di sequestro giudiziale che il giudice emette dopo l'ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato. Proprio valorizzando tali aspetti, del resto, la giurisprudenza ha chiarito che non sono impugnabili né il decreto di sequestro preventivo, disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero, né l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., ne dispone la convalida, proprio perché l'unico atto destinato a produrre effetti stabili è il decreto emesso dal g.i.p. (Sez.2, n. 50740 del 19/9/2019, Iacomelli, Rv. 277784). 2.2. Deve escludersi, infine, che nella seconda richiesta di convalida proposta dal pubblico ministero non fosse ravvisabile anche la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo, essendo questa insita nel provvedimento inviato al g.i.p. 3. Con il secondo motivo di ricorso, vengono dedotti due distinti profili rispetto ai quali il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente: il primo concernente la sussistenza del fumus e del periculunn; il secondo la sproporzione tra i redditi del ricorrente e la somma di denaro oggetto di sequestro. Tali tematiche si inserirebbero in un contesto di incertezza circa la natura del sequestro, avendo il ricorrente dedotto che - sia nell'ordinanza genetica che in quella del Tribunale del riesame - non verrebbe specificato se il sequestro era disposto in funzione innpeditiva o finalizzato alla confisca. Non sarebbe stato chiarito, infine, neppure se il sequestro era stato disposto in relazione al profitto del reato associativo, ovvero per l'autoriciclaggio contestato al Piscitelli. 3.1. Il motivo è fondato, dovendosi ritenere che - con specifico riferimento ai punti dirimenti (qualificazione del sequestro, fumus, profitto e rapporto pertinenziale) - il Tribunale si è limitato a mere affermazioni prive di un effettivo supporto motivazionale. In primo luogo, deve sottolinearsi come l'ordinanza impugnata è di difficile interpretazione con riguardo alla natura del sequestro. In chiusura del provvedimento (pg.5) si fa riferimento al pericolo che la libera disponibilità del denaro possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, richiamando il tipico presupposto del sequestro preventivo impeditivo. Subito dopo, tuttavia, si precisa che il sequestro è diretto ad evitare che la dispersione dell'ingente somma di denaro suscettibile di confisca. 3.2. Del tutto apparente è la motivazione in ordine al fumus commissi delicti. Deve premettersi che nei confronti del Piscitelli si procedeva per i reati di associazione a delinquere, finalizzati alla commissione di una serie di condotte corruttive aventi ad oggetto la compravendita di titoli di studio ed abilitazioni, nonché per autoriciclaggio. Come evidenziato dal ricorrente e confermato anche dal Tribunale del riesame, in relazione alle condotte corruttive addebitate inizialmente a Piscitelli è già intervenuta, in sede di riesame, l'annullamento dell'ordinanza cautelare, sicchè, allo stato gli unici reati in relazione ai quali il sequestro è stato emesso sono quelli di autoriciclaggio ed associazione per delinquere. Posto che il reato di autoriciclaggio presuppone un'attività a monte produttiva dei proventi illeciti, l'unico reato astrattamente idoneo a determinare un profitto sarebbe quello associativo. Il Tribunale del riesame si è limitato ad una laconica, quanto generica, affermazione secondo cui la somma oggetto di sequestro «è certamente pertinente rispetto alle contestazioni formulate anche se rapportata alle sole imputazioni di cui al capo A) (art. 416 bis cp) e capo W (art.648 ter) che hanno superato il vaglio cautelare fino ad ora effettuato»; in realtà Piscitelli è indagato per il reato di associazione a delinquere e non per l'ipotesi di cui all'art. 416-bis cod. pen.Ebbene, nulla si dice in ordine al tipo di attività che avrebbe in concreto generato profitti, tanto meno si indica - sia pur per sommi capi - quale sarebbe l'entità dei profitti. In buona sostanza, il Tribunale si limita ad affermare che i reati contestati a Piscitelli sono astrattamente idonei a produrre un profitto, ma omette totalmente di indicare quale sarebbe l'attività idonea a determinare il vantaggio patrimoniale, in tal modo incorrendo nel denunciato vizio di omessa motivazione. 3.3. Occorre precisare che, con riguardo alla possibilità che il reato associativo generi di per sé un profitto confiscabile, non sussiste unanimità di vedute in giurisprudenza. Secondo una interpretazione maggiormente rigorosa, il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. non genera autonomamente dai reati- fine vantaggi economici costituenti prodotto o profitto illecito immediatamente riconducibili al sodalizio criminale come tali suscettibili di confisca, in quanto il mero fatto di associarsi al fine della commissione di più delitti è di per sè improduttivo di ricchezze illecite (Sez. 1, n.7860 del 20/01/2015, Meli, Rv. 262758). Per un diverso orientamento, invece, il profitto derivante dal delitto di associazione per delinquere è autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine ed è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi, posto che l'istituzione della "societas sceleris" è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso. (Sez.3, n.44912 del 7/04/2016, Bernasconi, Rv. 268772; aderiscono a tale soluzione anche Sez.3, n.26721 del 04/03/2015, Montella, Rv. 263945; Sez.2, n. 30255 del 3/03/2017, Lauricella, Rv. 270705; Sez.3, n.8785 del 29/11/2019, dep. 2020, Palmieri, Rv. 278256). 3.4. I due orientamenti non appaiono, in realtà, in aperta antitesi, posto che al di là della qualificazione del profitto del reato associativo quale autonomo e diverso rispetto a quello derivante dai reati fine, l'elemento che accomuna i principi sopra richiamati è che il profitto del reato associativo è necessariamente costituito dalla sommatoria del profitto generato dai singoli reati fine. Il reato associativo, consistente in un accordo per la realizzazione di un più ampio programma criminoso, non è di per sé idoneo a dar luogo ad un profitto, salvo restando che l'associazione funge da collettore dei vantaggi patrimoniali realizzati per effetto dei singoli reati- fine. Sulla base di tale premessa, pertanto, pare corretto ribadire il principio secondo cui il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. non genera autonomamente dai reati-fine vantaggi economici costituenti prodotto o profitto illecito immediatamente riconducibili al sodalizio criminale come tali suscettibili di confisca, in quanto il mero fatto di associarsi al fine della commissione di più delitti è di per sè improduttivo di ricchezze illecite, dovendosi unicamente precisare che il profitto del reato associativo, essendo il frutto della sommatoria del profitto dei reati fine, necessariamente li ricomprende. 3.5. Applicando tale principio al caso di specie, ne consegue che il Tribunale del riesame, limitandosi all'astratta affermazione della capacità dell'associazione di produrre un profitto ed omettendo di indicare quali sarebbero i profitti derivanti dai singoli reati-fine, si è limitata a rendere una statuizione di principio del tutto avulsa dalla verifica, in concreto, dell'esistenza del profitto. 3.6. Le osservazioni sopra svolte valgono anche ad escludere la sussistenza di una motivazione, effettiva e non apparente, in ordine al reato di cui all'art. 648- ter cod. pen. che, per sua natura, presuppone l'individuazione di un profitto illecitamente accumulato ed oggetto di reimpiego. Non essendo stata individuata la fonte del profitto illecito, a maggior ragione non può in alcun individuarsi un profitto ulteriore derivante dal reimpiego. Peraltro, nel caso di specie la somma sequestrata era meramente occultata dal detentore, sicchè il Tribunale del riesame si sarebbe dovuto porre anche la questione dell'astratta configurabilità del reato. 4. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza va annullata senza rinvio, posto che l'accertata carenza di un reato idoneo a produrre un profitto renderebbe superfluo un ulteriore esame nel merito della vicenda. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa il 25 febbraio 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Dispone la restituzione del denaro in sequestro al ricorrente e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procu