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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33263/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 11 dicembre 2025, che ha confermato la condanna intervenuta in primo grado per il delitto di cui all'art.496 cod.pen.

La sentenza, da leggersi unitariamente rispetto a quella di primo grado, in quanto entrambe seguono analogo iter logico argomentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria (cfr ex multis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0), motiva adeguatamente sia sul piano del ragionamento probatorio che su quello della qualificazione giuridica del fatto.

Rilevato che i motivi sollecitano una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito, in relazione al quale il giudice del merito ha fornito motivazione esaustiva e logica, con la quale ha dato corretta applicazione ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 11 dicembre 2025, che ha confermato la condanna intervenuta in primo grado per il delitto di cui all'art.496 cod.pen. La sentenza, da leggersi unitariamente rispetto a quella di primo grado, in quanto entrambe seguono analogo iter logico argomentativo e si fondano sulla medesima piattaforma probatoria (cfr ex multis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 , Rv. 277218 - 0), motiva adeguatamente sia sul piano del ragionamento probatorio che su quello della qualificazione giuridica del fatto. Rilevato che i motivi sollecitano una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito, in relazione al quale il giudice del merito ha fornito motivazione esaustiva e logica, con la quale ha dato corretta applicazione ai principi di diritto elaborati in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33263/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris