CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 29792/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 2290/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, le conclusioni della parte civile (condanna per il reato di cui all'art. 348 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia impugnata; Ritenuto il motivo inammissibile perché, diversamente dagli assunti difensivi, la condotta contestata al capo A) è stata estesa fino al 19.9.2017 (cfr., pag. 15 sentenza impugnata) e dunque il reato non era estinto al momento della pronuncia della sentenza impugnata (4.7.2024); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto in ragione del contributo offerto, di non liquidare e spese di difesa per il grado di giudizio in favore della costituita parte civile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025