CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 23812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n.4825/2023 R.G. proposto d’ufficio da l TRIBUNALE di MARSALAcon ordinanza del 13.2.2023, in causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal PresidenteFELICE MANNA. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA], titolare di un esercizio bar e sala giochi ubicato in Mazara del Vallo, proponeva innanzi al Tribunale di Trapani opposizione avverso l’ordinanza d’ingiunzione n. 12951 emessa il 22.2.2022 dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli per la Sicilia, sede operativa di Trapani, per tre diverse infrazioni amministrative. Tra queste, la violazione dell’art. 110, comma 9 f- bis T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per aver installato nel suo esercizio commerciale n. 6 apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 lett. a), collegati alla rete telematica, ed impiegati per la raccolta di scommesse in assenza della prescritta autorizzazione di cui all’art. 88 stesso T.U.L.P.S. Con ordinanza del 21.9.2022 il Tribunale di Trapani declinava la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Marsala per tutte e tre le violazioni contestate, siccome commesse ed accertate in Mazara del Vallo. Limitatamente alla violazione dell’art. 110, comma 9 f-bis T.U.L.P.S. il Tribunale di Marsala, con ordinanza 13.2.2023, chiedeva a questa Corte il regolamento d’ufficio, ravvisando la competenza del Tribunale di Trapani ai sensi dell’art. 110, comma 9-ter T.U.L.P.S., quale giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l’ordinanza d’ingiunzione. Il P.G. ha presentato le proprie conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso. Le parti non hanno depositato scritture difensive. Osserva la Corte che la competenza deve essere regolata in favore del [OSCURATO:PERSONA]. Come già osservato in fattispecie similare, l’opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. c), del r.d. n. 773 del 1931 (cd. "TULPS"), quale conseguenza di irregolarità nella gestione di macchine per videogiochi, va proposta innanzi al giudice ove ha sede l'ufficio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi della seconda parte dell'art. 110, comma 9-ter, del r.d. n. 773 cit. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dall'art. 1, comma 74, della l. n. 220 del 2010, successivamente modificata dall'art. 24, comma 19, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011), disposizione speciale che prevale sulla previsione generale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, secondo cui le opposizioni a sanzioni amministrative si propongono davanti al giudice del luogo di commissione della violazione (ordinanza n. 8836/17). Tale competenza riguarda tutte le violazioni previste dal comma 9 dell’art. 110 T.U.L.P.S., e dunque anche quella in oggetto. Pertanto, limitatamente alla violazione di cui sopra, va dichiarata la competenza del Tribunale di Trapani, innanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nei termini di legge. Nulla per le spese, trattandosi di regolamento d’ufficio. P. Q. M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Trapani, innanzi al quale rimette le parti. Così deciso in Roma, nella ca