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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09399/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 483 e 48-476-479 cod. pen.

All'imputato è stato ascritto al capo a) il reato di cui all'art. 483 cod. pen., per avere, nella denuncia di smarrimento presentata presso la stazione dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], omesso di riferire che era stato già denunciato in precedenza lo smarrimento della sua patente di guida e che la stessa era comunque scaduta in data 3 maggio 2013.

Nel capo b) delle imputazioni è stato contestato il reato di falso ideologico per induzione in errore, per avere, attraverso la falsa attestazione di cui al capo precedente, tratto in inganno il pubblico ufficiale della stazione dei carabinieri, che gli rilasciava un permesso provvisorio di guida valido per 90 giorni, atto attestante falsamente, in forma implicita, la perdurante validità della patente di guida.

2. Con atto sottoscritto dal difensore l'imputato ha proposto ricorso articolato nei seguenti tre motivi.

2.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge in relazione all'art. 483 cod. pen.

Si duole il ricorrente della ritenuta sussistenza del reato di falso "in forma implicita", non avendo egli mai attestato che la sua patente fosse in corso di validità.

Contesta, poi, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, allegando che esso non può essere configurabile nel caso di specie, nel quale l'omissione è stata dovuta solo a mera negligenza o leggerezza.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione ex art. 192 cod. proc. pen. 2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

In primo luogo, va detto che integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, recante l'attestazione di ricezione da parte dell'organo di polizia, perché l'attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale ed ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente (Sez. 6, Sentenza n. 17381 del 08/03/2016, Rv. 266740; Sez. 5, Sentenza n. 7022 del 02/12/2010, Rv. 249832).

Il motivo di ricorso non si confronta con tali principi, correttamente richiamati dalla sentenza impugnata (pag. 5).

Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, va ribadito che il dolo del reato previsto dall'art. 483 cod. pen. è generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (Sez. 5, Sentenza n. 15901 del 15/02/2021, Rv. 281041; Sez. 2, Sentenza n. 47867 del 28/10/2003, Rv. 227078).

Nella specie è stato accertato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva già presentato un'altra denunzia di smarrimento della patente di guida e che quest'ultima era scaduta da tempo al momento in cui egli si è presentato alla stazione dei carabinieri, richiedendo il permesso provvisorio, così inducendo in errore il pubblico ufficiale sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio di tale permesso.

L'omissione del [OSCURATO:PERSONA] nel dichiarare il vero relativamente al mancato possesso di una patente di guida valida ha attribuito all'atto pubblico il significato di un'attestazione non conforme ai fatti, sebbene sussistesse in capo al denunziante un obbligo giuridico di rappresentazione veridica della situazione.

Peraltro, è incontroverso che, in tema di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, l'accertamento circa la falsità del contenuto dell'attestazione non riguarda solo la formulazione espressa, ma anche i suoi presupposti necessari, e cioè le c.d. attestazioni implicite, quando una determinata attività, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione stessa.

3. Il secondo motivo è versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle risultanze processuali.

Inoltre, le doglianze difensive sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità.

4. Il terzo motivo è generico.

Nella sentenza impugnata v'è specifica motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e, in proposito, va ribadito che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 6 della sentenza).

Anche il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Ra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata confermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 483 e 48-476-479 cod. pen. All'imputato è stato ascritto al capo a) il reato di cui all'art. 483 cod. pen., per avere, nella denuncia di smarrimento presentata presso la stazione dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], omesso di riferire che era stato già denunciato in precedenza lo smarrimento della sua patente di guida e che la stessa era comunque scaduta in data 3 maggio 2013. Nel capo b) delle imputazioni è stato contestato il reato di falso ideologico per induzione in errore, per avere, attraverso la falsa attestazione di cui al capo precedente, tratto in inganno il pubblico ufficiale della stazione dei carabinieri, che gli rilasciava un permesso provvisorio di guida valido per 90 giorni, atto attestante falsamente, in forma implicita, la perdurante validità della patente di guida. 2. Con atto sottoscritto dal difensore l'imputato ha proposto ricorso articolato nei seguenti tre motivi. 2.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge in relazione all'art. 483 cod. pen. Si duole il ricorrente della ritenuta sussistenza del reato di falso "in forma implicita", non avendo egli mai attestato che la sua patente fosse in corso di validità. Contesta, poi, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, allegando che esso non può essere configurabile nel caso di specie, nel quale l'omissione è stata dovuta solo a mera negligenza o leggerezza. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione ex art. 192 cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In primo luogo, va detto che integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, recante l'attestazione di ricezione da parte dell'organo di polizia, perché l'attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale ed ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente (Sez. 6, Sentenza n. 17381 del 08/03/2016, Rv. 266740; Sez. 5, Sentenza n. 7022 del 02/12/2010, Rv. 249832). Il motivo di ricorso non si confronta con tali principi, correttamente richiamati dalla sentenza impugnata (pag. 5). Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, va ribadito che il dolo del reato previsto dall'art. 483 cod. pen. è generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (Sez. 5, Sentenza n. 15901 del 15/02/2021, Rv. 281041; Sez. 2, Sentenza n. 47867 del 28/10/2003, Rv. 227078). Nella specie è stato accertato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva già presentato un'altra denunzia di smarrimento della patente di guida e che quest'ultima era scaduta da tempo al momento in cui egli si è presentato alla stazione dei carabinieri, richiedendo il permesso provvisorio, così inducendo in errore il pubblico ufficiale sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio di tale permesso. L'omissione del [OSCURATO:PERSONA] nel dichiarare il vero relativamente al mancato possesso di una patente di guida valida ha attribuito all'atto pubblico il significato di un'attestazione non conforme ai fatti, sebbene sussistesse in capo al denunziante un obbligo giuridico di rappresentazione veridica della situazione. Peraltro, è incontroverso che, in tema di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, l'accertamento circa la falsità del contenuto dell'attestazione non riguarda solo la formulazione espressa, ma anche i suoi presupposti necessari, e cioè le c.d. attestazioni implicite, quando una determinata attività, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione stessa. 3. Il secondo motivo è versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle risultanze processuali. Inoltre, le doglianze difensive sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. 4. Il terzo motivo è generico. Nella sentenza impugnata v'è specifica motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e, in proposito, va ribadito che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pag. 6 della sentenza). Anche il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ra
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