Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 15070/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f2-tr [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 17 gennaio 2022 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 23 aprile 2021, appellata da INDIANO Aniello, concesse le circostanze generiche da valutare equivalenti alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione e revocato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G.; confermava nel resto la sentenza, ritenendo INDIANO Aniello penalmente responsabile del reato di cui all'art. 75, co. 2.

D.Igs. 159/2011.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - INDIANO Aniello deducendo vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f2-tr [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 17 gennaio 2022 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 23 aprile 2021, appellata da INDIANO Aniello, concesse le circostanze generiche da valutare equivalenti alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione e revocato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G.; confermava nel resto la sentenza, ritenendo INDIANO Aniello penalmente responsabile del reato di cui all'art. 75, co. 2. D.Igs. 159/2011. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - INDIANO Aniello deducendo vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15070/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris