CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35363/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, deliberata il 24 giugno 2021 e depositata in pari data, il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice della esecuzione, ha rigettato la richiesta - formulata nell'interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA] - di revoca della sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 24 giugno 2015 per violazione del divieto del ne bis in idem. A ragione osserva che la pronuncia di cui è stata chiesta la revoca aveva giudicato un fatto diverso rispetto a quello oggetto della sentenza in data 14 gennaio 2015 perché commesso in un lasso temporale ulteriore. 2. [OSCURATO:PERSONA], per tramite del difensore di fiducia, articolando tre censure con cui deduce inosservanza della legge penale e vizio di motivazione con 045Rk riferimento alla mancata fissazione dell'udienza di comparizione e nel emiro violazione del principio del ne bis in idem. A quest'ultimo proposito evidenzia di essere stato giudicato due volte dallo stesso Tribunale per reati identici commessi nello stesso periodo di tempo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. Nel procedimento di esecuzione, disciplinato dell'art. 666, commi 3, 4, 5 e 6, cod. proc. pen. "è necessario osservare le forme e le garanzie di contraddittorio e di difesa previste dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e che, in difetto, l'ordinanza del giudice della esecuzione è "viziata da nullità a norma dell'art. 178 cod. proc. pen." Tale principio opera anche laddove, il giudice dell'esecuzione sia chiamato a pronunziarsi, come nel caso in esame, sull'applicazione dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen. Anche rispetto alla materia della revoca di sentenze pronunciate in violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. è, infatti, necessario osservare le forme e le garanzie di contraddittorio e di difesa previste dai commi terzo e quarto dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, 6 luglio 1992 n. 3228, Rv. 191588, Spina). 2. L'ordinanza impugnata, che invece è stata emessa "de plano", è, conseguentemente, viziata da nullità a norma dell'art. 178 lett. b) e c) cod. proc. pen. Essa, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Marsala per nuovo esame dell'istanza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso, in Ro