CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04026/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difes i per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati B enedetta Fiore e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il loro st udio ( [OSCURATO:PERSONA]) i n Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11 . Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da se stesso ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo pec . Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. Intimati avverso la sentenza n.865/2018 della Corte di appello di Lecce , depositata il 10. 9. 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13. 1. 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 36816/2018.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 865del 10. 9. 2018 la Corte di appello di Lecce , accogliendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], annullò l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio di primo grado per la sua tardiva riassunzione seguita alla dichiarazione di interruzione per la morte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei convenuti. Il giudizio, avente ad oggetto il riconoscimento della comproprietà di alcuni beni, era stato introdotto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difeso da se medesimo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e quindi proseguito, a seguito del suo decesso, nei confronti dei suoi eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], costituiti in giudizio a mezzo dei procuratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; all’udienza del 10. 1. 2013 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato il decesso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il giudice aveva disposto l’interruzione del processo; a seguito della sua riassunzione, avvenuta con ricorso depositato il 4. 7. 201 a cura dell’attore e degli intervenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di altra porzione dell’im mobile, i convenuti Errico avevano eccepito che la riassunzione era stataeffettuata oltre il termine di cui all’art. 305 cod. proc. civ., rappresentando che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della morte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] già dal 30. 5. 2012, per essere stata la stessa dichiarata in altro giudizio di cui egli era parte e difensore; l’eccezione era accolta dal Tribunale che, con l’ordinanza appellata, aveva dichiarato l’estinzione del giudizio. Tanto premesso, la Corte di appello annullò l’ordinanza impugnata rilevando che l’interruzione del giudizio era stata erroneamente dichiarata dal Tribunale, atteso che le parti convenute erano rappresentate, oltre che dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], anche dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e che, non essendo il mandato alle liti espresso in forma congiuntiva, l’evento che aveva colpito uno dei due difensori non dava luogo alla interruzione del processo, restando le parti rappresentate con pienezza di poteri dall’altro difensore. Aggiunse che, comunque, l’ordinanza impugnata era altresì errata per avere considerato l’atto di riassunzione tardivo, atteso che la prova della conoscenza dell’evento interruttivo riguardava solo R.G. N. 36816/2018.l’avv. [OSCURATO:PERSONA], mentre la riassunzione era stata iniziativa anche degli intervenuti Marafante. Per la cassazione di questa sentenza,con atto notificato il 12. 12. 2018, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],affidandosi a duemotivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] perché tardivo, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ. Il controricorso risulta infatti notificato ai ricorrenti oltre 20 giorni dalla scadenza del termine, pure di 20 giorni, stabilito per il deposito del ricorso, decorrente dalla sua notificazione, tenuto conto che dagli atti risulta che la notifica del ricorso all’avv. [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta tramite pec il 12. 12. 2018, mentre il controricorso è stato notificato, sempre tramite pec, il 28. 1. 2019. Il primo motivo di ricorso, chedenunzia violazione o falsa applicazione de gli artt. 152, 157, 159 e 305 cod.proc. civ. e vizio di omesso esame di un fatt o decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per non avere la Corte di appello considerato che l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado era stato provocato dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], che all’udienza del 10. 1. 2013, nel comunicare l’intervenuto decesso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva espressamente chiesto la dichiarazione di interruzione del giudizio sulla base del rilievo che i convenuti erano rappresentati in giudizio dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Macrì in via congiuntiva. Sostengono al riguardo i ricorrenti che, alla luce di tale dichiarazione, il giudicante avrebbe dovuto rigettare l’appello, atteso che la nullità del provvedimento di estinzione del processo era stata causata dalla stessacontroparte, che si era poi contraddetta invocando il proprio errore non nella prima difesa ma s olo con l’atto di impugnazione, e che una soluzione diversa lascerebbe senza conseguenze l’inosservanza del termine per la riassunzione del processo interrotto previsto R.G. N. 36816/2018.dall’art. 305 cod. proc. civ., che ha natura perentoria, con compromissione anche del diritto alla ragionevole durata del processo. Il motivo è infondato. Assorbente nel senso della sua infondatezza è la considerazione che la natura dichiarativa del provvedimento che dispone l’interruzione delprocesso non elide il dovere delgiudice di verificare l’esistenza di tutte le con d izioni in presenza delle quali tale provvedimento, secondo la legge, possa essere adottato. Ne discende che, accolto il principio che, nel caso in cui la parte sia assistita da più difensori, l’evento che colpisca uno di essi non determina l’interruzione del processo se ricorre un’ipotesi di mandato disgiuntivo, rimanendo comunque la difesa in giudizio della parte rappresentata garantita dalla presenza dell’altro difensoremunito di pieni poteri ( Cass. n. 2577 del 2003 ; Cass. n. 15293 del 2002; Cass. n. 8931 del 2000 ), il giudice ha il dovere specifico di verificare se il mandato alle liti abbia forma congiuntiva ovvero disgiuntiva, autorizzando in quest’ultimo caso ciascuno dei procuratori a compiere individualmente tutte le iniziative ed atti processuale nell’interesse della parterappresentata. La dichiarazione di estinzione del giudizio adottata dal Tribunale nel caso di specie, pertanto, è addebitabile ad errore del giudice e non della parte, restando del tutto indifferenti le eventuali precisazioni che essa abbia fatto in sede di dichiarazione dell’evento interruttivo. La fattispecie è quindi estranea alle prescrizioni dettate dall’art. 157 cod. proc. civ., in tem a di rilevabilità e sanatoria della nullità, che trova applicazione esclusivamente alle ipotesi di nullità relative degli atti processuali posti in essere dalle parti, che derivano dalla inosservanza di adempimenti o requisiti formali posti dalla legge atutela di interessi propri delle parti, non ai provvedimenti del giudice, che restano soggetti ai generali mezzi di impugnazione, ai sensi del successivo art. 161, comma 1. Il secondo motivo di ricorso che, nel denunziare violazione o falsaapplicazione degli artt. 112, 157, 159 e 305 cod. proc. civ. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., investe la parte della sentenza che ha ritenuto comunque la riassunzione del processo effettuata entro il termine di legge, si dichiara assorbito, concernendo una R.G. N. 36816/2018.argomentazione ulteriore della decisione impugnata, la quale trova la propria ratioautonoma e sufficiente nell’affermazione, oggetto del motivo precedente, circa l’erronea dichiarazione, da parte del Tribunale, di interruzione del processo. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese d el giudizio , attesa l’inammissibilità del controricorso dell’unica parte che ha svolto attività difensiva Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.