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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 46139/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di appello di Bari letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha disposto la consegna all'A.G. della Germania di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 29/12/2020 per tre delitti di truffa, riguardanti l'acquisto e il noleggio di vetture, e per un delitto di lesioni volontarie.1 )(

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 18-bis legge 69 del 2005.

La Corte non aveva considerato il radicamento in Italia del ricorrente, quale causa facoltativa di rifiuto della consegna, mentre aveva considerato solo la sussistenza di indizi di colpevolezza in assenza di riferimenti alle fonti di prova e alle evidenze fattuali che consentivano di attribuire i reati alla persona richiesta in consegna, anche in violazione di quanto prescritto dall'art. 6, commi 3, 4 e 5 legge 69 del 2005.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 8, comma 1, lett. v), legge 69 del 2005.

La Corte aveva omesso di considerare che i fatti non erano qualificabili come truffa e non comportavano la consegna obbligatoria ai sensi dell'art. 8 legge 69 del 2005, potendosi al più prospettare il delitto di appropriazione indebita.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. 4.11 ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che nel caso di specie risulta applicabile la disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 2 febbraio 2021, n. 10, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Quanto al primo motivo il ricorrente non considera che nel caso di specie non veniva in rilievo un mandato d'arresto esecutivo, cioè funzionale all'esecuzione di una di condanna, relativamente alla quale avrebbe potuto prospettarsi il motivo di rifiuto del radicamento in Italia, ma un mandato di arresto processuale correlato ad un ordine di arresto interno, nell'ambito di un procedimento in corso a carico del ricorrente, dovendosi in questo caso solo prevedere che il soggetto fosse riconsegnato per l'eventuale esecuzione della pena in Italia ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. c), legge 69 del 2005.

Inoltre, del tutto generici risultano i rilievi in ordine alla remissione della querela, quanto alle lesioni, e all'assenza di indizi a carico del ricorrente in ordine agli ulteriori delitti, a fronte di quanto in realtà emergente dal mandato di arresto europeo e dal mandato di arresto emesso dall'A.G. della Germania, atti nei quali si dà conto dei fatti, agli effetti di un giudizio evocativo di un quadro indiziario idoneo ai fini dello Stato richiedente.

3. Quanto al secondo motivo, si osserva che viene dato erroneamente rilievo all'applicabilità o meno dell'ad. 8 legge 69 del 2005, posto che la consegna deve ritenersi prevista anche nei casi previsti in via generale dall'art. 7 e che i fatti posti a base del M.A.E., quand'anche non integranti il delitto di truffa, sarebbero comunque sussumibili nell'ipotesi dell'appropriazione indebita, così da rendere configurabile la doppia punibilità e conseguentemente giustificare la consegna.

4. In conclusione il ricorso risulta inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Tuttavia, si impone l'integrazione ex officio di quanto disposto dalla sentenza impugnata, nel senso che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. c), legge 69 del 2005, deve essere introdotta la subordinazione della consegna alla condizione che [OSCURATO:PERSONA] sia rinviato in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente inflittagli all'esito del giudizio celebrato nel Paese emittente (sul punto si rinvia al principio stabilito da Sez. 6, 34956 del 4/9/2008, Fuoco, Rv. 240919, poi richiamato e condiviso da Sez. 6, n. 820 del 8/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278120 e Sez. 6, n. 48978 del 28/12/2012, Marti, Rv. 254013).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dispone che la consegna sia subordinata alla condizione che [OSCURATO:PERSONA] sia rinviato in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente inflittagli in Germania.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 2 comma 5, legge 69 del 2005.

Così deciso il 15/12/2021 Il Presidente estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di appello di Bari letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bari ha disposto la consegna all'A.G. della Germania di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 29/12/2020 per tre delitti di truffa, riguardanti l'acquisto e il noleggio di vetture, e per un delitto di lesioni volontarie.1 )( 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 18-bis legge 69 del 2005. La Corte non aveva considerato il radicamento in Italia del ricorrente, quale causa facoltativa di rifiuto della consegna, mentre aveva considerato solo la sussistenza di indizi di colpevolezza in assenza di riferimenti alle fonti di prova e alle evidenze fattuali che consentivano di attribuire i reati alla persona richiesta in consegna, anche in violazione di quanto prescritto dall'art. 6, commi 3, 4 e 5 legge 69 del 2005. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 8, comma 1, lett. v), legge 69 del 2005. La Corte aveva omesso di considerare che i fatti non erano qualificabili come truffa e non comportavano la consegna obbligatoria ai sensi dell'art. 8 legge 69 del 2005, potendosi al più prospettare il delitto di appropriazione indebita. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. 4.11 ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che nel caso di specie risulta applicabile la disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 2 febbraio 2021, n. 10, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Quanto al primo motivo il ricorrente non considera che nel caso di specie non veniva in rilievo un mandato d'arresto esecutivo, cioè funzionale all'esecuzione di una di condanna, relativamente alla quale avrebbe potuto prospettarsi il motivo di rifiuto del radicamento in Italia, ma un mandato di arresto processuale correlato ad un ordine di arresto interno, nell'ambito di un procedimento in corso a carico del ricorrente, dovendosi in questo caso solo prevedere che il soggetto fosse riconsegnato per l'eventuale esecuzione della pena in Italia ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. c), legge 69 del 2005. Inoltre, del tutto generici risultano i rilievi in ordine alla remissione della querela, quanto alle lesioni, e all'assenza di indizi a carico del ricorrente in ordine agli ulteriori delitti, a fronte di quanto in realtà emergente dal mandato di arresto europeo e dal mandato di arresto emesso dall'A.G. della Germania, atti nei quali si dà conto dei fatti, agli effetti di un giudizio evocativo di un quadro indiziario idoneo ai fini dello Stato richiedente. 3. Quanto al secondo motivo, si osserva che viene dato erroneamente rilievo all'applicabilità o meno dell'ad. 8 legge 69 del 2005, posto che la consegna deve ritenersi prevista anche nei casi previsti in via generale dall'art. 7 e che i fatti posti a base del M.A.E., quand'anche non integranti il delitto di truffa, sarebbero comunque sussumibili nell'ipotesi dell'appropriazione indebita, così da rendere configurabile la doppia punibilità e conseguentemente giustificare la consegna. 4. In conclusione il ricorso risulta inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Tuttavia, si impone l'integrazione ex officio di quanto disposto dalla sentenza impugnata, nel senso che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. c), legge 69 del 2005, deve essere introdotta la subordinazione della consegna alla condizione che [OSCURATO:PERSONA] sia rinviato in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente inflittagli all'esito del giudizio celebrato nel Paese emittente (sul punto si rinvia al principio stabilito da Sez. 6, 34956 del 4/9/2008, Fuoco, Rv. 240919, poi richiamato e condiviso da Sez. 6, n. 820 del 8/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278120 e Sez. 6, n. 48978 del 28/12/2012, Marti, Rv. 254013). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dispone che la consegna sia subordinata alla condizione che [OSCURATO:PERSONA] sia rinviato in Italia per l'esecuzione della pena eventualmente inflittagli in Germania. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 2 comma 5, legge 69 del 2005. Così deciso il 15/12/2021 Il Presidente estens
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