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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 12322/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 1 214 /201 8 della Corte d ’ appello di Lecce , depositata in data 16 novembre 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo2023 da l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:1. la Corte d ’ a ppello di Lecce ha respinto i l gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati con l’amministrazione nonché riconosciuto le differenze retributive per l’anzianità lavorativa maturata dall’inizio del rapporto di lavoro;

2. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Ministero articolando tre motivi, mentre la Rizzo non ha svolto attività difensiva.

Considerato che: 1.con il primo motivo i l Ministero ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e ss. cod. civ., della d irettiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e dell’ A ccordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES allegato alla citata direttiva; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 124 del 1999, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4-bis,e dell’art. 10, comma 4- bis , del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 1 della l. n. 107 del 2015, e dell’art. 32, commi 5 e 7, della l. 4 ottobre 2010, n. 183, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d’appello ha condannato al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno nonostante lo stesso Collegio abbia dichiarato che i contratti sono stati reiterati per soli tre anni;

2. con il secondomotivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 cod. civ., in materia di risarcimento del danno - insussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e inosservanza dell’onere probatorio sul danno sofferto, nonché dell’art. 32, commi 5 e 7, della l. 4 ottobre 2010, n. 183, non essendo ravvisabile la ritenuta illegittimità dei contratti a termine stipulati con la lavoratrice;

3. con il terzo motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato – degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994 – degli artt. 6 e 10 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368 – dell’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, come conv. con modif. dall’art. 1, comma 2, della l. 12 luglio 2011, n. 106 –dell’art. 4 della l. 3 maggio 1999, n. 124 – degli artt. 36 e 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – degli artt. 77, 79 e 106 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., atteso che, almeno con riguardo alla reiterazione infratriennale, è possibile evidenzia re la sussistenza di ragioni obiettive, ai sensi della normativa comunitaria;

4. i motiv i, che possono essere unitariamente considerati, in quanto complessivamente intesi a censurare la sentenza impugnata per aver riconosciuto il danno comunitario nonostante la reiterazione infratriennale dei contratti a termine stipulati su organico di diritto, sono fondati, come da consolidato indirizzo di questa Corte;

4.1. sul punto, infatti, occorre richiamare il principio secondo cui «In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999 (Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l’indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall’art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni.» (Cass. Sez.

L, 07/11/2016, n. 22552 e successive conformi, fra molte, Cass. Sez. 6 - L, 20/04/2018 , n. 9861); 5.il ricorso va pertanto accolto, con riferimento al riconoscimento del risarcimento da illegittima apposizione del termine, risultando pacificamente, in quanto indicato nella stessa sentenza impugnata, che i contratti stipulati dalla Rizzo non risultavano complessivamente superiori a trentasei mesi, con rinvio alla Corte d’appello di Lecceper nuovo esame, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie ilricorso , cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 1 214 /201 8 della Corte d ’ appello di Lecce , depositata in data 16 novembre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo2023 da l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte d ’ a ppello di Lecce ha respinto i l gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati con l’amministrazione nonché riconosciuto le differenze retributive per l’anzianità lavorativa maturata dall’inizio del rapporto di lavoro; 2. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Ministero articolando tre motivi, mentre la Rizzo non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1.con il primo motivo i l Ministero ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e ss. cod. civ., della d irettiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e dell’ A ccordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES allegato alla citata direttiva; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 124 del 1999, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4-bis,e dell’art. 10, comma 4- bis , del d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 1 della l. n. 107 del 2015, e dell’art. 32, commi 5 e 7, della l. 4 ottobre 2010, n. 183, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d’appello ha condannato al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno nonostante lo stesso Collegio abbia dichiarato che i contratti sono stati reiterati per soli tre anni; 2. con il secondomotivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 cod. civ., in materia di risarcimento del danno - insussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e inosservanza dell’onere probatorio sul danno sofferto, nonché dell’art. 32, commi 5 e 7, della l. 4 ottobre 2010, n. 183, non essendo ravvisabile la ritenuta illegittimità dei contratti a termine stipulati con la lavoratrice; 3. con il terzo motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato – degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994 – degli artt. 6 e 10 del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368 – dell’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, come conv. con modif. dall’art. 1, comma 2, della l. 12 luglio 2011, n. 106 –dell’art. 4 della l. 3 maggio 1999, n. 124 – degli artt. 36 e 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – degli artt. 77, 79 e 106 del c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., atteso che, almeno con riguardo alla reiterazione infratriennale, è possibile evidenzia re la sussistenza di ragioni obiettive, ai sensi della normativa comunitaria; 4. i motiv i, che possono essere unitariamente considerati, in quanto complessivamente intesi a censurare la sentenza impugnata per aver riconosciuto il danno comunitario nonostante la reiterazione infratriennale dei contratti a termine stipulati su organico di diritto, sono fondati, come da consolidato indirizzo di questa Corte; 4.1. sul punto, infatti, occorre richiamare il principio secondo cui «In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999 (Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l’indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall’art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni.» (Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22552 e successive conformi, fra molte, Cass. Sez. 6 - L, 20/04/2018 , n. 9861); 5.il ricorso va pertanto accolto, con riferimento al riconoscimento del risarcimento da illegittima apposizione del termine, risultando pacificamente, in quanto indicato nella stessa sentenza impugnata, che i contratti stipulati dalla Rizzo non risultavano complessivamente superiori a trentasei mesi, con rinvio alla Corte d’appello di Lecceper nuovo esame, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie ilricorso , cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizi
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