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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33213/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04WBS7I) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 02TGIPH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per i delitti di furto a loro contestati ai capi 4) e 8) per mancanza di querela, confermandone nel resto la condanna per i più delitti di furto aggravato (consumati e tentati) e rideterminato il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] - che adduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena - è del tutto generico, poiché riporta principi giurisprudenziali senza correlarli effettivamente al caso di specie; considerato che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che assume il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando in particolare i numerosi precedenti dell'imputato e la negativa condotta successivamente ai reati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04WBS7I) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 02TGIPH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per i delitti di furto a loro contestati ai capi 4) e 8) per mancanza di querela, confermandone nel resto la condanna per i più delitti di furto aggravato (consumati e tentati) e rideterminato il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] - che adduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena - è del tutto generico, poiché riporta principi giurisprudenziali senza correlarli effettivamente al caso di specie; considerato che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che assume il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando in particolare i numerosi precedenti dell'imputato e la negativa condotta successivamente ai reati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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