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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28750/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/schat4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso il decreto del 30 settembre 2021 del G.i.p. del Tribunale di Agrigento, che ha rigettato l'istanza con la quale era stato chiesto il pagamento dei compensi all'amministratore giudiziario e il rimborso delle spese sostenute dal custode, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento al sequestro preventivo delle quote della sopra citata società, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Agrigento.

Il G.i.p. ha evidenziato che gli importi oggetto di sequestro erano confluiti nel patrimonio degli interessati, quale diretta espressione del preesistente accordo criminale che aveva formato oggetto del reato di associazione per delinquere per il quale era stata emessa sentenza di condanna.

2. La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il sopra citato articolo prevede che gli importi impiegati per la gestione del patrimonio siano posti a carico dello Stato quando, come nel caso di specie, il sequestro sia revocato, a nulla rilevando che nel patrimonio degli indagati fossero confluiti gli importi ritenuti sequestrati, anche considerando che il sequestro era avvenuto ai danni delle quote societarie e non di somme di denaro.

Come rilevato dallo stesso giudice di merito nella prima parte della motivazione del provvedimento, infatti, il sequestro era stato disposto in ordine a reati per i quali era intervenuta sentenza di non luogo a procedere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La motivazione del provvedimento impugnato è palesemente illogica e incongrua, non avendo corrispondenza con l'oggetto del sequestro, ed è priva di riferimenti normativi.

Il provvedimento impugnato, di conseguenza, deve essere annullato perché, come è stato correttamente evidenziato dalla società ricorrente, il sequestro aveva avuto a oggetto le quote societarie e non un importo di denaro, pertanto il giudice deve valutare la fondatezza della richiesta presentatagli e provvedere di conseguenza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/schat4e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso il decreto del 30 settembre 2021 del G.i.p. del Tribunale di Agrigento, che ha rigettato l'istanza con la quale era stato chiesto il pagamento dei compensi all'amministratore giudiziario e il rimborso delle spese sostenute dal custode, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento al sequestro preventivo delle quote della sopra citata società, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Agrigento. Il G.i.p. ha evidenziato che gli importi oggetto di sequestro erano confluiti nel patrimonio degli interessati, quale diretta espressione del preesistente accordo criminale che aveva formato oggetto del reato di associazione per delinquere per il quale era stata emessa sentenza di condanna. 2. La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il sopra citato articolo prevede che gli importi impiegati per la gestione del patrimonio siano posti a carico dello Stato quando, come nel caso di specie, il sequestro sia revocato, a nulla rilevando che nel patrimonio degli indagati fossero confluiti gli importi ritenuti sequestrati, anche considerando che il sequestro era avvenuto ai danni delle quote societarie e non di somme di denaro. Come rilevato dallo stesso giudice di merito nella prima parte della motivazione del provvedimento, infatti, il sequestro era stato disposto in ordine a reati per i quali era intervenuta sentenza di non luogo a procedere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La motivazione del provvedimento impugnato è palesemente illogica e incongrua, non avendo corrispondenza con l'oggetto del sequestro, ed è priva di riferimenti normativi. Il provvedimento impugnato, di conseguenza, deve essere annullato perché, come è stato correttamente evidenziato dalla società ricorrente, il sequestro aveva avuto a oggetto le quote societarie e non un importo di denaro, pertanto il giudice deve valutare la fondatezza della richiesta presentatagli e provvedere di conseguenza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento. C
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