CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 luglio 2024
Cassazione n. 46787/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'insussistenza del conflitto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 luglio 2024 la Corte di assise di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza per materia e per territorio, in favore dell'autorità giudiziaria di Alessandria, in relazione ai reati ascritti ad [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e per i quali l'imputato è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, ricevuti gli atti, ha chiesto, il 16 luglio 2024, la rinnovazione della misura cautelare già applicata a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, dopo avere provveduto, il 22 luglio 2024, in conformità alla richiesta del pubblico ministero, ha sollevato, con autonoma ordinanza del 24 luglio 2023, conflitto negativo di competenza in ragione del fatto che il delitto di cui al capo V) — primo, in ordine di tempo, tra i reati di maggiore gravità, nell'ambito di quelli, tra di loro connessi, oggetto di addebito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] — è stato commesso nel circondario di Napoli. Ha, al contempo, rilevato, in espressa adesione ad uno degli indirizzi che, sul punto, si sono formati presso la giurisprudenza di legittimità, che la proposizione del conflitto non è preclusa dall'adozione dell'atto richiesto dal Procuratore della Repubblica. 3. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 25 settembre 2024, dichiararsi l'insussistenza del conflitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto conflitto di competenza è insussistente. 2. L'art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. prevede, tra l'altro, che si ha conflitto, c.d. negativo, di competenza quando due o più giudici ordinari contemporaneamente ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. In questi casi, invero, si determina una situazione di stallo del procedimento, non superabile se non tramite l'intervento regolatore del giudice di legittimità. Tanto non è accaduto nella vicenda in esame, in cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria, pur declinando la propria competenza, ha emesso il provvedimento richiesto, ciò che gli inibisce la proposizione di conflitto. Questa Corte ha, infatti, da tempo chiarito che il Giudice per le indagini preliminari possiede, in materia cautelare, una competenza ad acta, sicché egli, una volta adottato il provvedimento sollecitatogli, non può, a sua volta, rivolgersi al giudice di legittimità perché si pronunzi sulla competenza (in questo senso, cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727, concernente proprio la materia cautelare; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, GIP del Tribunale di Brescia, Rv. 279328; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, GIP del Tribunale di Velletri, Rv. 278940). Ciò, in quanto, essendo egli investito della sola decisione sulla richiesta di applicazione della misura cautelare, la sua emissione non incide sulla prosecuzione del procedimento principale, che mai può essere mai pregiudicato da pronunce in tema di competenza emesse incidentalmente nel corso delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 38163 del 06/10/2010, Ferrari, Rv. 248693-01) e che non soffre una situazione di stallo tale da imporre l'intervento regolatore del giudice di legittimità, posto che il pubblico ministero è senz'altro abilitato a dare ulteriore impulso alle indagini e ad assumere liberamente ogni determinazione, onde, in conclusione, non è dato discorrersi di conflitto. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere dare continuità a tale indirizzo — ripreso, ancora di recente, da Sez. 1, n 25966 del 29/04/2024, GIP Tribunale di Bologna; Sez. 1, n. 5950 del 15/11/2022, dep. 2023, GIP Tribunale di Cosenza; n. 46507 del 05/07/2022, GIP Tribunale di Novara, tutte non massimate — e di dissentire, invece, da quello, di segno contrario, che, in passato sporadicamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 2993 del 20/11/2019, dep. 2020, GIP Tribunale di Milano, Rv. 278360 - 01), è stato espressamente richiamato dal giudice che ha denunciato il conflitto negativo. Tanto, in ragione del fatto che tale orientamento, nel porre l'accento sull'esigenza di stabilizzare, tramite la pronuncia della Corte di cassazione, la competenza in ordine all'incidente cautelare, finisce per svalutare indebitamente il profilo, in effetti decisivo, concernente la stasi del procedimento che, in ipotesi del tipo di quella che qui viene in rilievo, non si verifica. 3. Gli atti devono essere, pertanto, restituiti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria. o O P.Q.M. E -r1 Ri N - a .721. Dichiara insussis