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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 45984/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza emessa in data 11.2.2022, il Tribunale di Pa ermo, sezione per il riesame, ha parzialmente accolto l'appello proposto dal Pubblic:o ministero presso quel Tribunale avverso l'ordinanza con la quale il GIP, in data 6.12.2021, aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati indicati nell'incolpazione provvisoria, con esclusione dei reati di cui all'art. 110, 648 cod. pen. in relazione alla detenzione di un veicolo provento di furto (capo 8); 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla cessione di una quantità imprecisata di stupefacenti (capo 20); detenzione illegale di arma comune da sparo (capo 35); porto in luogo pubblico di arma da sparo illegalmente detenuta (capo 36).

Con la richiamata ordinanza, il Tribunale ha applicato al Mazzola la misura cautelare della custodia in carcere anche per i reati di cui ai capi 20, 35 e 36, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza.

2. [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento.

Con l'unico motivo di censura deduce la nullità per inosservanza o erronea applicazione della legge penale dell'ordinanza del Tribunale del riesame la quale recherebbe una motivazione contraddittoria nella parte in cui, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha ritenuto sussistenti elementi gravemente indizianti in ordine ai reati contestati.

Con riguardo al reato di cui al capo 20) con il quale viene addebitata al Mazzola la vendita di una quantità imprecisata di stupefacenti, il Tribunale del riesame ha rinvenuto elementi gravemente indizianti nella frase pronunciata dal ricorrente nel corso di una conversazione intercettata nella quale, parlando con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], faceva riferimento ai guadagni percepiti quel giorno, nel tenore della conversazione intercorsa tra i due fino a quel momento che aveva riguardato le sostanze stupefacenti.

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe fondato la propria valutazione su altre intercettazioni relative ad eventuali cessioni di marijuana.

In ogni caso, la contestazione mossa sarebbe priva del carattere di specificità, in quanto il riferimento generico ad una somma di denaro di quaranta euro non consentirebbe di ritenere sussistenti elementi sufficienti a riferire la condotta contestata all'indagato.

Quanto ai reati di cui ai capi 35) e 36), l'incolpazione relativa alla detenzione e porto di arma comune da sparo ancora in fase di accertamento si fonderebbe su un brevissimo passaggio di una conversazione durante la quale il Mazzola aveva chiesto al Ferruggia se avesse preso il "revolver".

Tale stralcio di conversazione, secondo la difesa, stante la sua brevità, non sarebbe idoneo, da solo, a sostenere l'ipotesi accusatoria, non rilevando la circostanza, su cui ha fondato la propria decisione il Tribunale del riesame, e cioè che, al momento dell'esecuzione della misura cautelare, fosse stata rinvenuta nella disponibilità dell'irdagato una pistola scacciacani, non essendovi alcun riscontro circa la compatibilità di tale arma con il "revolver" cui si riferiva la conversazione.

Le circostanze evidenziate dall'ordinanza impugnata non integrerebbero quei gravi indizi di colpevolezza indicati dall'art. 2 273 cod. proc. pen. per l'applicazione della misura cautelare, non presentando un elevato grado di persuasività, né di precisione e concordanza.

3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha richiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il sindacato che questa Corte è chiamata a svolgere sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 30056 del 25/02/2021, Martella, Rv. 282232 - 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Sabatini, Rv. 212565).

L'ordinamento, infatti, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104).

3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame di Palermo abbia espresso una motivazione adeguata in ordine al quadro di gravità indiziaria posto a fondamento della misura adottata, evidenziando elementi sia fattuali che logici a sostegno della decisione assunta, che non contrastano con criteri di ragionevolezza.3.1.

Con riguardo al reato di cessione di stupefacenti (capo 20) l'ordinanza impugnata ha valorizzato non solo il tenore letterale della conversazione su cui la contestazione è basata, laddove il Mazzola,, rivolgendosi al Ferruggia, gli dice: «quaranta ero abbiamo fatto oggi», ma anche il contesto nel quale essa era inserita, costituito dalle conversazioni intercorse fino a quel momento tra i due, aventi ad oggetto proprio l'attività di spaccio di stupefacenti ',«fumo» e «erba») da essi svolta.

3.2. Quanto ai reati di detenzione e porto d'arma, il Tribunale ha fondato la propria valutazione sul chiaro ed esplicito riferimento ad un "revolver" fatto dal Mazzola nel sia pur brevissimo scambio di battute con il Ferruggia e sulla circostanza che non emergevano elementi per attribuire a tale espressione un significato criptico.

Il ricorrente, infatti, rivolgendosi al coindagato, gli aveva domandato: «Il revolver Io hai preso?» e l'altro aveva risposto affermativamente.

Il ragionamento svolto dal Tribunale del riesame appare esente da censure, avendo operato una compiuta analisi degli elementi a carico del ricorrente, i quali risultano idonei ad integrare quella gravità indiziaria richiesta dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen.

Infatti, in sede cautelare, la nozione di «gravi indizi di colpevolezza», di cui alla citata disposizione, non possiede lo stesso significato e valore probatorio della nozione di «indizi», contenuto nell' art.192, comma 2, ai fini dell'affermazione della responsabilità e della dimostrazione della esistenza di un fatto.

Ritiene infatti il Collegio di dare seguito al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, «è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 16158 del 08/0412021, Rv. 281019 -

01. In senso conforme, ex plurimis, Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Rv. 276704 - 01; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Rv. 275805 - 01).

Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati contestati,

4. Per le considerazioni ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

A ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in Favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 11.2.2022, il Tribunale di Pa ermo, sezione per il riesame, ha parzialmente accolto l'appello proposto dal Pubblic:o ministero presso quel Tribunale avverso l'ordinanza con la quale il GIP, in data 6.12.2021, aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati indicati nell'incolpazione provvisoria, con esclusione dei reati di cui all'art. 110, 648 cod. pen. in relazione alla detenzione di un veicolo provento di furto (capo 8); 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla cessione di una quantità imprecisata di stupefacenti (capo 20); detenzione illegale di arma comune da sparo (capo 35); porto in luogo pubblico di arma da sparo illegalmente detenuta (capo 36). Con la richiamata ordinanza, il Tribunale ha applicato al Mazzola la misura cautelare della custodia in carcere anche per i reati di cui ai capi 20, 35 e 36, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza. 2. [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento. Con l'unico motivo di censura deduce la nullità per inosservanza o erronea applicazione della legge penale dell'ordinanza del Tribunale del riesame la quale recherebbe una motivazione contraddittoria nella parte in cui, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha ritenuto sussistenti elementi gravemente indizianti in ordine ai reati contestati. Con riguardo al reato di cui al capo 20) con il quale viene addebitata al Mazzola la vendita di una quantità imprecisata di stupefacenti, il Tribunale del riesame ha rinvenuto elementi gravemente indizianti nella frase pronunciata dal ricorrente nel corso di una conversazione intercettata nella quale, parlando con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], faceva riferimento ai guadagni percepiti quel giorno, nel tenore della conversazione intercorsa tra i due fino a quel momento che aveva riguardato le sostanze stupefacenti. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe fondato la propria valutazione su altre intercettazioni relative ad eventuali cessioni di marijuana. In ogni caso, la contestazione mossa sarebbe priva del carattere di specificità, in quanto il riferimento generico ad una somma di denaro di quaranta euro non consentirebbe di ritenere sussistenti elementi sufficienti a riferire la condotta contestata all'indagato. Quanto ai reati di cui ai capi 35) e 36), l'incolpazione relativa alla detenzione e porto di arma comune da sparo ancora in fase di accertamento si fonderebbe su un brevissimo passaggio di una conversazione durante la quale il Mazzola aveva chiesto al Ferruggia se avesse preso il "revolver". Tale stralcio di conversazione, secondo la difesa, stante la sua brevità, non sarebbe idoneo, da solo, a sostenere l'ipotesi accusatoria, non rilevando la circostanza, su cui ha fondato la propria decisione il Tribunale del riesame, e cioè che, al momento dell'esecuzione della misura cautelare, fosse stata rinvenuta nella disponibilità dell'irdagato una pistola scacciacani, non essendovi alcun riscontro circa la compatibilità di tale arma con il "revolver" cui si riferiva la conversazione. Le circostanze evidenziate dall'ordinanza impugnata non integrerebbero quei gravi indizi di colpevolezza indicati dall'art. 2 273 cod. proc. pen. per l'applicazione della misura cautelare, non presentando un elevato grado di persuasività, né di precisione e concordanza. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha richiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il sindacato che questa Corte è chiamata a svolgere sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 30056 del 25/02/2021, Martella, Rv. 282232 - 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Sabatini, Rv. 212565). L'ordinamento, infatti, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, Marseglia, Rv. 206104). 3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame di Palermo abbia espresso una motivazione adeguata in ordine al quadro di gravità indiziaria posto a fondamento della misura adottata, evidenziando elementi sia fattuali che logici a sostegno della decisione assunta, che non contrastano con criteri di ragionevolezza.3.1. Con riguardo al reato di cessione di stupefacenti (capo 20) l'ordinanza impugnata ha valorizzato non solo il tenore letterale della conversazione su cui la contestazione è basata, laddove il Mazzola,, rivolgendosi al Ferruggia, gli dice: «quaranta ero abbiamo fatto oggi», ma anche il contesto nel quale essa era inserita, costituito dalle conversazioni intercorse fino a quel momento tra i due, aventi ad oggetto proprio l'attività di spaccio di stupefacenti ',«fumo» e «erba») da essi svolta. 3.2. Quanto ai reati di detenzione e porto d'arma, il Tribunale ha fondato la propria valutazione sul chiaro ed esplicito riferimento ad un "revolver" fatto dal Mazzola nel sia pur brevissimo scambio di battute con il Ferruggia e sulla circostanza che non emergevano elementi per attribuire a tale espressione un significato criptico. Il ricorrente, infatti, rivolgendosi al coindagato, gli aveva domandato: «Il revolver Io hai preso?» e l'altro aveva risposto affermativamente. Il ragionamento svolto dal Tribunale del riesame appare esente da censure, avendo operato una compiuta analisi degli elementi a carico del ricorrente, i quali risultano idonei ad integrare quella gravità indiziaria richiesta dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. Infatti, in sede cautelare, la nozione di «gravi indizi di colpevolezza», di cui alla citata disposizione, non possiede lo stesso significato e valore probatorio della nozione di «indizi», contenuto nell' art.192, comma 2, ai fini dell'affermazione della responsabilità e della dimostrazione della esistenza di un fatto. Ritiene infatti il Collegio di dare seguito al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, «è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 16158 del 08/0412021, Rv. 281019 - 01. In senso conforme, ex plurimis, Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Rv. 276704 - 01; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Rv. 275805 - 01). Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati contestati, 4. Per le considerazioni ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. A ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in Favore della Cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pe
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