CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24835/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, e - per il ricorrente - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giorno 21 luglio 2022 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Salerno il 9 novembre 2020, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha reso sentenza di non doversi procedere in ordine al reato di cui agli artt.48 e 479 cod. pen. (falso ideologico in atto pubblico per induzione) a loro ascritto in concorso, perché estinto per prescrizione, e ha confermato nel resto la prima decisione e, segnatamente, la condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stato impugnato il capo civile della sentenza di secondo grado, prospettando in parte qua l'illogicità della motivazione. La difesa ha rappresentato che la Corte di merito, pur avendo riconosciuto che le opere di cui al permesso di costruire in imputazione non sono mai state eseguite, ha comunque condannato l'Angelillo - che ha solo redatto il progetto ad esso accluso - a risarcire un danno patrimoniale e non patrimoniale in re ipsa, diverso da quello allegato dalla parte civile, che ha fatto riferimento invece a opere eseguite successivamente dall'Esposito (come si trae dalla relazione dei consulenti del pubblico ministero), cui l'Angelillo è rimasto estraneo e che eliderebbero comunque il nesso causale tra il fatto di quest'ultimo e il pregiudizio che la parte civile avrebbe patito. Ancora, la Corte di appello, nell'argomentare in ordine alla sussistenza del danno, nonostante le allegazioni difensive, non avrebbe neppure considerato: che un permesso di costruire non può di per sé generare un pregiudizio, poiché in seguito al suo rilascio occorre comunque un progetto esecutivo per dare corso alle opere e, nella Regione Campania, anche un'autorizzazione sismica; né quanto dedotto dal consulente della difesa, secondo cui l'eventuale pregiudizio subito dalla parte civile sarebbe da imputare non al progetto redatto dall'Angelillo bensì alle modalità di esecuzione delle opere (cui egli è rimasto estraneo). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'Angelillo (quale progettista incaricato dal [OSCURATO:PERSONA]) è stato ritenuto responsabile del danno derivante dal fatto per cui era stata elevata l'imputazione di falso ideologico in atto pubblico per induzione (sub specie degli artt. 48 e 479 cod. pen. - capo c. della rubrica), in relazione alla quale la Corte di merito ha disposto non doversi procedere per intervenuta prescrizione, avente ad oggetto un permesso di costruire (n. 14/2012 dl Comune di Vietri sul mare). Più in particolare, la Corte territoriale - pur rilevando che la costruzione del box sul fondo di proprietà dell'Esposito non ha avuto luogo secondo le prescrizioni del detto permesso, ha affermato la sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale (per la cui liquidazione già il Tribunale aveva rimesso le parti davanti al Giudice civile) derivante non dall'esecuzione delle opere bensì alla luce delle spese sostenute dalla parte civile per le azioni intraprese per bloccare i lavori e denunciare l'accaduto nonché del pregiudizio psicologico conseguente al fatto. Si tratta di una motivazione con la quale il ricorso non si è confrontato, ragion per cui esso difetta di specificità, avendo anche in questa sede fatto riferimento alla mancata esecuzione dell'opera in discorso già addotta con il gravame (con il quale si era assunto — per quel che qui rileva, in considerazione della prospettazione contenuta nel ricorso - che nel caso di specie non si fosse verificato alcun danno concreto, perché il permesso di costruire non era stato «eseguito»), allegazione disattesa dal Giudice distrettuale in maniera congrua nei termini appena sopra richiamati (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01). Inoltre, l'allegazione difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe azionato tale pretesa risarcitoria, a non volerla considerare assertiva e perciò priva di specificità, è comunque del tutto sfornita di fondamento, atteso che l'atto di costituzione di parte civile, nel correlare la domanda risarcitoria anche al detto fatto di cui al capo c., aveva chiesto la rifusione di tutti i danni, morali e materiali causati dai reati ascritti agli imputati (ivi compreso «il danno biologico e alla vita di relazione per il turbamento psicofisico ed emotivo conseguito all'evento»). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de