CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 aprile 2022, in parziale riforma della decisione del GIP del Tribunale di Roma del 30 settembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], lo ha assolto dal reato di resistenza a pubblico ufficiale perché il fatto non sussiste e ha, per l'effetto, rideterminato la pena in ordine alle residue contestazioni relative a due episodi di rapina aggravata, porto abusivo dl armi con l'aggravante del nesso teleologico e furto con strappo, con recidiva specifica e reiterata, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al giudizio di bilanciamento della stessa con le concesse circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la motivazione che conferma la recidiva in regime di equivalenza è adeguata e connotata da lineare e coerente logicità. Difatti„ la Corte d'appello, a pagina 6, oltre a sottolineare i numerosi precedenti specifici di cui il ricorrente risultava gravato, tra cui una condanna per tentato omicidio e violazione della legge sulle armi, ha evidenziato come la reiterazione dei reati per cui si procede, considerato il ristretto arco temporale e l'elevata gravità degli stessi, debba ritenersi indicativa di una più accentuata pericolosità sociale del prevenuto. Giova inoltre ricordare che il motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione di un differente rapporto di comparazione tra le circostanze aggravanti ritenute e le attenuanti concesse, è inammissibile qualora in sede di appello sia stata chiesta la sola riduzione della pena e non anche la rivalutazione del rapporto di comparazione applicato dal primo giudice. Nè può ritenersi l'assorbimento tra le due domande, essendo esse autonome ed indipendenti tra loro, perché l'una implica un riesame sulla misura punitiva e l'altra prospetta una diversa analisi sulle ragioni per le quali si era pervenuti ad un giudizio che presuppone una diversa valorizzazione delle circostanze nel rapporto di comparazione tra di loro. V mass n 149851).* (Sez. 2, Sentenza n. 7093 del 06/04/1988 Ud. (dep. 17/06/1988 ) Rv. 178623 - 01) Nel caso in esame con il gravame non è stato censurato il giudizio di bilanciamento, sicchè la censura è inammissibile anche sotto questo profilo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 r