CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 23771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VENEZIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIA(dato avviso alle partirj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha dichiarato la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. pen., disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero; - che si deduce, con il primo motivo, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, privo dell'esplicitazione delle ragioni poste a fondamento della declaratoria di nullità; con il secondo motivo, la violazione di legge, nella parte in cui il provvedimento impugnato avrebbe attribuito efficacia invalidante ad una mera irregolarità nelle indicazioni riportate dalla relata di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ignorando il principio di conservazione degli effetti dell'atto; - che, secondo la prospettazione offerta, il provvedimento avrebbe determinato un'indebita stasi del procedimento, atteso che, non avendo il giudice indicato il vizio, non sarebbe possibile emendarlo, attesa la ritualità della notifica effettuata tanto al difensore, quanto all'imputato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché il contenuto dell'atto non è avulso dal sistema, ma espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento, ed i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. 2, n. 37601 del 06/06/2019, Rv. 277085); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso il 7 giugno 2022 Il u siglier estensor [OSCURATO:PERSONA](PM1yo... ;7-5 s---"F"r7k- -i';\ IN C