CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 14816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso n. 23406/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], 5 presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente - F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23406/2021 Numero sezionale 4154/2022 Numero di raccolta generale 14816/2022Data pubblicazione 10/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 47 presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona, n. 511/2021 pubblicata il 04/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, in veste di fideiussore di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Ancona con il quale le è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 79.591,39, oltre gli interessi al saggio legale dal 27/02/2013, quale garante di un rapporto di apertura di credito intrattenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) svoltosi F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23406/2021 Numero sezionale 4154/2022 tramite anticipazione di fatture ed anticipazione di provvista a fronteNumero di raccolta generale 14816/2022Data pubblicazione 10/05/2022 di versamenti in conto corrente di assegni emessi da terzi e girati per l’incasso e regolati sul conto corrente n° 390. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre quindi con due motivi, illustrati da memoria, avverso il capo della sentenza n. 511/2021, in epigrafe indicata, con cui la Corte d’Appello di Ancona, confermando quella di primo grado, ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivato alla ricorrente dalla mancata restituzione di tre assegni per complessivi € 4.500,00 (1-assegno bancario n. 5515804510 tratto sulla [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, Filiale di Afragola, dell’importo di Euro 2.000,00, addebitato impagato in data 06/05/2008; 2- assegno postale n. 5456046027, tratto sulle [OSCURATO:PERSONA], filiale di Napoli, dell’importo di Euro 1.000,00, addebitato impagato in data 18/09/2008; 3- assegno postale n. 9300920551, tratto sulle [OSCURATO:PERSONA], filiale di Napoli, dell’importo di Euro 1.500,00, addebitato impagato in data 08/10/2008). 3. La corte di merito ha ritenuto l’infondatezza della domanda risarcitoria perché l’appellante avrebbe dovuto dimostrare “l’irrecuperabilità altrimenti del proprio credito nei confronti dei traenti degli assegni impagati, posto che, come ben noto, l’azione cartolare (esperibile solo con il possesso del titolo) si affianca all’azione causale, sempre possibile, che la soc. [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe comunque potuto esperire nei confronti dei propri debitori” e che “in assenza dunque di qualunque prova, così come pure di qualunque allegazione circa una impossibilità e/o grave difficoltà nell’esperimento dell’azione causale, la richiesta di risarcimento del danno non può essere accolta”. 4. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale incorporante e successore nel diritto controverso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23406/2021 Numero sezionale 4154/2022 5. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione e/o falsa Numero di raccolta generale 14816/2022Data pubblicazione 10/05/2022 applicazione dell’art. 58 R.D. 1736/1933 (legge Assegni) e degli artt. 2043 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere erroneamente ritenuto, la Corte d’Appello, non fondata la domanda risarcitoria avanzata in riconvenzionale dalla parte opponente per non avere provato la non recuperabilità “altrimenti” del proprio credito nei confronti dei traenti degli assegni impagati, affiancandosi l’azione cartolare (esperibile solo con il possesso del titolo) all’azione causale, sempre possibile, che la soc. [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe comunque potuto esperire nei confronti dei propri debitori. 6. Con il secondo motivo la ricorrente deduce ex art. 360 n. 4 c.p.c. la “nullità della Sentenza per contraddittoria e/o perplessa motivazione e/o per omessa indicazione della norma di diritto applicata alla fattispecie” oltre che la violazione art. 113 c.p.c. per avere la corte da una parte affermato che “… secondo tale norma, (l’art. 52 l. a.) difatti, qualsiasi obbligato cambiario contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna dell’assegno bancario (…)” (p. 13 ricorso) ed avere poi negato ogni tutela ri sarcitoria alla [OSCURATO:SOCIETA]. statuendo che “avrebbe potuto e dovuto invece esercitare aliunde l’azione causale in alternativa a quella cartolare per agire in via di regresso” (p. 14 ricorso). La Corte di merito non indicava quale norma consentisse alla [OSCURATO:SOCIETA]. di poter agire in via di regresso (non con l’azione cartolare ma con quella causale) nei confronti dei propri debitori che in tal caso avrebbero avuto a loro volta il diritto di pretendere la restituzione del titolo, e così facendo sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 113 c.p.c. Colui che benefici di un assegno bancario e che non possa avvalersi delle azioni cartolari, potrà esercitare l’azione causale, invocando il rapporto obbligatorio sottostante all’emissione o alla girata del titolo, giovandosi della particolare efficacia probatoria di promessa di pagamento correlata all’assegno. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23406/2021 7. Entrambi i motivi si prestano ad una valutazione di inammissibilità Numero sezionale 4154/2022Numero di raccolta generale 14816/2022 nella loro incapacità di correlarsi con la ratio decidendi della sentenza Data pubblicazione 10/05/2022 impugnata. 7.1. La prima censura fa riferimento alla violazione dell’art. 58 L.A. là dove la corte di merito ha ritenuto che la mancata restituzione dei titoli non si frapponeva a che la creditrice potesse comunque far valere il proprio credito, affermazione, questa, che non risulta, come tale, contrastata in ricorso. 7.2. Il secondo motivo con cui la ricorrente fa valere la contraddittorietà dell’impugnata motivazione, così da integrare vizio di struttura, non tiene conto che una motivazione è, invece, presente − e tale è il richiamo all’evidenza che la creditrice poteva comunque realizzare il suo credito – e, come tale, resta insindacabile in sede di legittimità. 8. Il ricorso è, in via conclusiva, inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese di lite che liquida, per ciascuna, in euro 3.000,00 per competenze ed euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23406/2021 Numero sezionale 4154/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, Numero di raccolta generale 14816/2022Data pubblicazione 10/05/2022 sottosezione Prima, del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S