CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39321/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conc so iedendo CAM-L tAL-Au o's \AA-0 bP-ze.(4A,01)71.4 wovjà 9 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza, 1° dicembre 2017, con cui il Tribunale in sede aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], con la ritenuta recidiva reiterata specifica e nel quinquennio, alla pena di anni uno mesi otto di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 5, comma 8 bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per avere formato documentazione falsa, utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. 1.1. La sentenza di primo grado aveva annotato come Petrov avesse inviato il 20 dicembre 2012, mediante assicurata, istanza di rinnovo del permesso di soggiorno in scadenza il 17 gennaio 2013, allegando la seguente documentazione lavorativa: a) comunicazione di assunzione inoltrata, il 19 dicembre 2012, alla Provincia di Milano dalla ditta dell'imputato, denominata "[OSCURATO:PERSONA]", con allegata visura camerale; b) Modello unificato LAV inviato al [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Milano dal predetto datore di lavoro. Sennonché era stato appurato, a seguito dei condotti accertamenti, che la ditta era già stata segnalata come inattiva dalla Questura di Brescia; risultava coinvolta nell'assunzione di altri cittadini extracomunitari; non disponeva di autorizzazione all'uso del [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro e non poteva emettere buste paga; nell'arco temporale compreso tra il 2003 e il 2013 aveva inoltrato numerose comunicazioni di assunzioni, ma non aveva effettuato nessun versamento dei contributi dovuti con il modello F24; non era stata rintracciata la sede legale e operativa della ditta; era stata verificata l'esistenza nel tempo di plurime ditte nominalmente riferibili all'imputato, aventi denominazioni similari, tutte fallite o inattive, circostanza che aveva generato una situazione di confusione, rendendo difficoltosi gli accertamenti. 1.2. La Corte di appello ha disatteso le contrarie deduzioni difensive, osservando che la condotta tenuta dall'imputato integrava una ipotesi di falsificazione materiale del documento, senza che potesse apprezzarsi una distinzione tra autore apparente e autore reale; distinzione, per vero, non dirimente nel difetto dei presupposti e delle condizioni che legittimano l'uso attuale dei poteri documentali. 2. Avverso la precisata sentenza ha proposto ricorso l'imputato con rituale ministero difensivo. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione. La norma incriminatrice descrive una condotta di contraffazione o alterazione, quindi di materiale falsificazione, dei documenti validi per il soggiorno o finalizzati all'ottenimento dei documenti di soggiorno, o di utilizzazione di detti documenti contraffatti o alterati. Nel caso ora in esame, la documentazione allegata alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non era contraffatta o alterata ma semmai ideologicamente falsa, contenendo dichiarazioni mendaci sull'avvenuta assunzione e instaurazione del rapporto di lavoro. L'imputato, che avrebbe falsamente attestato situazioni non corrispondenti al vero, aveva piena titolarità dei relativi poteri documentali, giacchè dalla visura camerale estratta in epoca successiva alla commissione del fatto, la ditta a lui facente capo risultava ancora attiva. Quanto affermato in sentenza, ossia che si trattò di un falso materiale, è errato e non si attaglia, dunque, al testo della norma. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa risposta ad una precisa deduzione formulata con l'atto di appello, ossia l'assoluta mancanza di prova circa la pattuizione del compenso corrisposto all'imputato dal cittadino straniero per l'ottenimento della falsa documentazione da produrre a corredo dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137/2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. La quaestio iuris, devoluta con il primo motivo, è incentrata sulla dedotta erronea applicazione della norma incriminatrice perché nel caso in esame non si sarebbe in presenza di documenti materialmente falsi ma, al più, ideologicamente falsi. Ora, la premessa fattuale assunta nelle due conformi sentenze è che la ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" (anche con la diversa denominazione di "[OSCURATO:PERSONA]") era cessata o comunque inattiva sin dal 2004 e che quindi i documenti prodotti a sostegno della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, e specificamente il Modello [OSCURATO:PERSONA] trasmesso alla Provincia di Milano, era falso. L'indicato documento era stato formato dal sedicente datore di lavoro e con esso il predetto aveva attestato situazioni di fatto non corrispondenti al vero, quale appunto il rapporto di lavoro con il cittadino straniero. 2.1. Ebbene, l'aspetto della vicenda che occorre porre in evidenza, per correttamente definire il tipo di falsità che è stata consumata, è che il ricorrente, che quel documento ha formato, ha posto in essere un'azione complessa, articolata in due momenti logicamente distinti: dapprima rappresentarsi come datore di lavoro di maestranze, con la creazione artificiosa di una realtà insussistente; quindi, entro quest'ambito di spiccata falsità, rilasciare documenti non rispondenti al vero, che in tanto ha potuto redigere in quanto prima aveva artatamente delineato un contesto radicalmente falso. La falsa documentazione è stata, sì, formata dal ricorrente, quindi senza diversità tra autore apparente e autore reale, ma essa ha mutuato efficacia decettiva dalla preliminare rappresentazione di un contesto di fatto, definito appunto dall'attribuzione della qualità di datore di lavoro in quanto titolare di una impresa attualmente operante nel settore dell'edilizia, grazie al quale quel documento è stato compilato e rilasciato. Ed invero, l'autore di quel documento, se non si fosse rappresentato come datore di lavoro in quanto titolare di un'impresa in esercizio, non avrebbe potuto né comunicare la (falsa) assunzione, né compilare e trasmettere il (falso) Modello [OSCURATO:PERSONA]. Tali documenti, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, sono perciò radicalmente e materialmente falsi, perché ciò che viene in rilievo è non già la non rispondenza al vero degli enunciati in essi contenuti, quanto la loro totale assenza di genuinità. 2.2. Va in proposito rammentata, per meglio rimarcare la differenza tra falsità materiale e falsità ideologica, la distinzione esistente tra l'atto e il documento in cui esso si esterna, tra falso esterno del contenente e falso interno del contenuto, ovvero tra mancanza di genuinità e mancanza di veridicità. Tale distinguo è alla base dell'orientamento interpretativo, da ultimo ribadito da Sez. 5, n. 15786 del 19/03/2019, Balestra, Rv. 276245 (in termini: Sez. 5, n. 6754 del 01/06/1984, Fogu, Rv. 165367), secondo cui "si ha falsità materiale, e non falsità ideologica, quando, pur non essendovi divergenza fra autore apparente e autore reale, la falsità investe l'intero atto nella sua realtà fenomenica, nel senso che si fa apparire come venuto ad esistenza un atto che, in realtà, non è mai stato formato". E, dunque, deve ritenersi integrare un'ipotesi di falsità materiale la documentazione di un atto inesistente, mancando qualsiasi possibilità di corrispondenza tra il documento e un atto mai compiuto. In altri termini, il nucleo di falsa attestazione e, quindi, di falsità ideologica, che pure si riscontra nei casi come quello in esame, perde di rilevanza, scolora e rimane assorbito nel preponderante profilo di falsità materiale che connota la creazione di un documento sganciato da ogni collegamento, proprio nella sua identità documentale, con la realtà. Anche le Sezioni Unite (Sez. U., n. 35814 del 28/03/2019, PC c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276285) hanno puntualizzato (v. punto 5.1. del Considerato in diritto) che la contraffazione che dà corpo alla falsità materiale non è soltanto di provenienza, che si ha quando si confeziona un documento che si caratterizza per la discordanza tra autore reale ed autore apparente, con conseguente inganno sull'identità di chi lo ha formato; di contraffazione, infatti, deve pure dirsi se un atto viene formato in assenza dei presupposti per la sua formazione, ossia quando la formazione di un documento sia relativo ad un rapporto avente importanza giuridica che non è mai esistito. «Interpretazione, questa, che trae sostegno dalle indicazioni desumibili dai lavori preparatori del codice penale, ove, per differenziare la falsità materiale dalla falsità ideologica si è prospettato il caso del presidente di un consiglio di amministrazione di una società commerciale il quale redige il verbale di una riunione di tale consiglio che non è in realtà avvenuta, concludendosi nel senso che in tale ipotesi deve ravvisarsi una condotta di falsità materiale perché costui non poteva redigere il verbale di una riunione inesistente (Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. IV, parte 3, pag. 301)». 2.3. Ed allora, in applicazione dei superiori principi, non può che riscontrarsi l'infondatezza del primo motivo di ricorso: i documenti allegati alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno sono materialmente falsi, in quanto formati all'interno di una cornice storico-fattuale del tutto inesistente e artatamente delineata per dare fondamento all'emissione dei documenti stessi, privi della genuinità formalmente rivendicata con l'evocazione di una situazione di esercizio di attività di impresa e di relazioni di lavoro radicalmente inesistenti. 3. Destituito di pregio è il secondo motivo con cui si lamenta l'omessa risposta alla censurata assenza di prova del corrispettivo versato dal coimputato a favore del ricorrente quale contropartita economica al concorso nella condotta illecita. La carenza di motivazione sul punto è del tutto irrilevante né inficia la giuridica correttezza della soluzione offerta, essendo il fine e/o il conseguimento di un profitto elemento estraneo al giudizio di disvalore e, prima ancora, alla tipicità dell'incriminazione. 4. In conclusione, il ricorso, nel suo complesso infondato, va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc