CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 39769/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 4/4/2024 la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità e la relativa motivazione, che non farebbe cenno del minimo danno erariale prodotto e della incensuratezza del soggetto; è eccepita, inoltre, l'intervenuta prescrizione del reato con riguardo a tutte le fatture interessate. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile. 3.1. Considerato, in particolare, che nessuna doglianza è ammessa in questa sede con riguardo al giudizio di colpevolezza, in quanto l'unico motivo di appello proposto concerneva il trattamento sanzionatorio. 3.2. Rilevato, a tale ultimo proposito, che la sentenza contiene una motivazione del tutto adeguata, solida e priva di illogicità manifesta, che ha esaminato tutti i profili oggettivi e soggettivi coinvolti nell'individuazione della pena (dalla pluralità delle fatture alla particolare pervicacia e professionalità dimostrate nell'illecito); ebbene, nessuno di questi elementi è citato nel motivo di ricorso, né tantomeno contestato, così mancando radicalmente il necessario confronto con la pronuncia impugnata. 3.3. Rilevato, infine, che la prescrizione del reato non è maturata; premesso che la contestazione è mossa al 17/3/2015, il Collegio osserva che il relativo termine è pari a 10 anni, ai sensi degli artt. 17, comma 1 -bis, d. 1gs. n. 74 del 2000, 161 cod. pen. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle