CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 26348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36973-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] p er l’E uropa d i [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 509/2019 della Corte d’appello di Bologna depositata il 03/06/2019 r.g.n. 511/2018; Oggetto Lavoro pubblico Scuola per l’Europa di Parma R.G.N.36973/2019 Cron. Rep. Ud.07/07/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame proposto dalla Scuola per l’Europa di Parma e confermato la sentenza che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori indicati in epigrafe, in servizio presso la predetta Scuola a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, a percepire una retribuzione pari a quella corrisposta al personale delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, con conseguente condanna della Scuola al pagamento della somma quantificata a titolo di differenza fra il trattamento economico percepito (pari a quello previsto dal c.c.n.l. del comparto scuola per i primi due contratti e quello deliberato dal Consiglio di amministrazione della Scuola nella seduta dell’8 aprile 2013, inferiore del 25% a quello spettante al personale delle Scuole europee secondo la tabella A del d.m. n. 138 del 2010, per i successivi contratti) e quello riconosciuto come dovuto; 1.1. per quanto qui rileva la Corte territoriale, nel rinviare a proprie precedenti pronunce in termini, ha ritenuto che il problema della qualificazione giuridica della Scuola per l’Europa di Parma, in relazione alla rivendicata natura di scuola statale ai fini dell’applicabilità del c.c.n.l. del comparto scuola, non fosse dirimente per la risoluzione della questione del trattamento economico da riconoscere al personale della medesima Scuola, in considerazione dell’espressa previsione normativa, di cui all’art. 1, comma 11, della legge n. 115 del 2009, di attribuzione della medesima retribuzione spettante al personale delle [OSCURATO:PERSONA] di tipo I, disposizione di rango gerarchico superiore, che non poteva essere derogata in peius dal d.m. n. 138 del 2010, sicché era illegittima anche la decurtazione del 25% attuata dall’anno scolastico 2013/2014 in difetto di prova, di cui era onerata la Scuola, del fatto che la operata riduzione fosse stata disposta proprio per mantenere la equiparazione al trattamento delle [OSCURATO:PERSONA] imposta dal legislatore; 2. avverso tale pronuncia la Scuola per l’Europa di Parma proponericorso per cassazione articolando tre motivi; 3. i lavoratori sono rimasti intimati. Considerato che: 1.la prima censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione della legge n. 115 del 2009 nonché del D.M. n. 138 del 2010 e del c.c.n.l. comparto scuola . Sostiene la ricorrente che, una volta acclarata la natura statale della Scuola, il trattamento retributivo non può che essere quello previsto dalla contrattazione di comparto, applicabile al personale di ogni tipo di scuola statale, con la sola esclusione di quello ricompreso espressamente in altri comparti; 1.1. il motivo è infondato nei termini che seguono;1.2. preliminarmente, occorre evidenziare che la natura giuridica della Scuola per l’Europa di Parma è stata già oggetto di attenta valutazione da parte di questa Corte (in particolare, Cass. Sez. L, 31/01/2022, n. 2873), che, in base ad analitica disaminadel quadro normativo di riferimento, è giunta alla conclusione che «la Scuola è inserita a pieno titolo fra le istituzioni scolastiche statali». Nondimeno, nel citato precedente, tale riconoscimento ha comportato l’affermazione secondo cui il patrocinio e l’assistenza in giudizio della Scuola per l’Europa di Parma spettano all’Avvocatura dello Stato, ma la pregiudizialità della questione processuale in ordine alla rappresentanza in giudizio non ha consentito di approdare all’esame della questione sollevata nella presenta controversia, che è rimasta dunque impregiudicata; 1.3. comunque, la questione della natura giuridica della Scuola non assume valore dirimente ai fini della risoluzione della specifica questione in esame nella presente controversia, in quanto, come pure già ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 09/02/2022, n. 4148), l’affermata natura statale della Scuola per l’Europa di Parma non ha comportato l’assimilazione del regime di impiego del relativo personale a quello di ruolo della scuola statale, dovendosi considerare il regime speciale previsto dalla legge istitutiva;1.4. sul punto è, dunque, intervenuta ulteriore pronuncia (Cass. Sez. L, 19/04/2023, n. 13486), con cui questa Corte ha affermato che dalla riconosciuta natura statale della Scuola non discende l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal c.c.n.l. del comparto scuola, dal momento che la legge istitutiva n. 115 del 2009 attribuisce al personale della Scuola, in ragione delle peculiarità del servizio reso e limitatamente al periodo di collocamento in posizione di fuori ruolo, uno specifico trattamento retributivo, equiparato a quello delle [OSCURATO:PERSONA]; 1.5. il Collegio ritiene, quindi , di dare piena continuità all’interpretazione già resa nei precedenti sopra richiamati, alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 2. con la secondacensura è denunciata, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che sia l’art.6 del D.I. n. 41 del 23 luglio 2004, sia il successivo art. 4 del D.I. n. 66 del 30 luglio 2007 avevano consentito l’assunzione del personale docente con contratto di durata annuale, rinnovabile e da stipulare previa selezione per titoli e colloqui, ed avevano espressamente richiamato il c.c.n.l. per il personale del comparto scuola. La legge n. 115del 2009 è intervenuta in questo contesto ed ha previsto, al comma 8 dell’art. 1, l’espletamento di un’apposita procedura concorsuale definita con regolamento della Scuola, mentre al comma 11 dello stesso articolo ha stabilito la corresponsione al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario di una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I. Ad avviso della ricorrente le due disposizioni devono essere lette congiuntamente nel senso che la garanzia retributiva riconosciuta dal comma 11 si correla alla verifica dei requisiti professionali e di conoscenza linguistica da effettuare nelle forme previste dal regolamento, con la conseguenza che ove la selezione non venga bandita ed espletata torna ad espandersi la disciplina generale prevista per il personale della scuola statale, richiamata nei precedenti decreti interministeriali. In quest’ottica, la prestazione di coloro che non hanno superato la procedura concorsuale non è equiparabile a quella dei vincitori del concorso: solo questi ultimi, infatti, sono assoggettati ad una valutazione del proprio lavoro e sono tenuti agarantire un orario maggiore rispetto a quelloprevisto dal regolamento europeo; 2.1. anche tale censura si rivela infondata in base ai richiamati precedenti; 2.2. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L, n. 13486 del 2023, cit., la concreta determinazione della retribuzione del personaledella Scuola rimane affidata dall’art. 1, comma 7, della medesima legge 115 del 2009 ad un decreto adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro degli affari esteri. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il decreto 18 giugno 2010, n. 138 («Regolamento amministrativo della Scuola per l’Europa di Parma»), il cui art. 6, nel definire i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione, include anche la determinazione in concreto delle retribuzioni del personale della Scuola «mediante l’equiparazione delle stesse alle retribuzioni erogate dalle [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei parametri adottati dalle Scuole medesime, nel limite massimo previsto dalla Tabella A che si allega al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante». Pertanto, - in piena aderenza al principio di gerarchia delle fonti – la normativa secondaria conferma l’equiparazione del trattamento economico del personale della Scuola a quello erogato dalle Scuole europee, ponendo come limite massimo le retribuzioni indicate nella tabella A, allegata al decreto. Ne consegue che il potere di determinare in concreto la retribuzione affidato al Consiglio d’amministrazione non può che interpretarsi come condizionato dalla previsione fondamentale, stabilita dalla fonte normativa di rango superiore, dell’equiparazione al parametro retributivo rappresentato dalle [OSCURATO:PERSONA], senza che possa apprezzarsi, già in riferimento al prioritario canone ermeneutico della lettera della norma, la possibilità di condizionare la prevista equiparazione retributiva al superamento della procedura concorsuale, con conseguente infondatezza della tesi di parte ricorrente; 3. con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 11, della legge n. 115 del 2009, e dell’art 6, comma 7, del d.m. n. 138 del 2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’115 cod. proc. civ., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione delle parti, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., atteso che la ragione della decurtazione deliberata dal Consiglio d’amministrazione della Scuola consisteva proprio nell’adeguamento alla retribuzione adottata dalle [OSCURATO:PERSONA], dovendosi comunque escludere che l’onere della prova circa la dedotta riduzione fosse a carico della Scuola, in quanto il mancato verificarsi della ridetta riduzione rappresenta elemento costitutivo della domanda, con conseguente onere a carico del lavoratore; 3.1. il motivo è infondato, avuto riguardo a quanto già esposto con riferimento alle prime due censure; 3.2. infatti, la ricostruzione normativa sopra sinteticamente illustrata consente di concludere agevolmente che la decurtazione del 25% disposta dal Consiglio di amministrazione non può che fondarsi sul presupposto costituito dall’equiparazione al predetto parametro di riferimento; sicché correttamente la Corte territoriale ha posto a carico della Scuola l’onere di provare che la contestata riduzione fosse stata adottata proprio per adeguare il trattamento retributivo a quello delle [OSCURATO:PERSONA], prova che, secondo quanto affermato dal giudice di merito, non è stata offerta; 4. in definitiva, il Collegio ritiene di dare piena continuità all’interpretazione già resa nei precedenti sopra richiamati, alla cui ampia motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., con conseguente rigetto del ricorso; 5. non vi è luogo a provvedere sulle spese per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva; 6. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez. U,